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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21686/2026 del 25/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (difensore)

La controversia

Due soggetti avevano proposto separatamente due ricorsi in opposizione avverso due distinte ordinanze-ingiunzione emesse dall'INPS, deducendo vizi delle notificazioni degli atti presupposti e l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria ex art. 28 l. n. 689/1981. Per entrambi i giudizi era stata ottenuta l'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato. Riuniti i procedimenti, il difensore aveva chiesto la liquidazione dei compensi, ma il Tribunale aveva revocato il beneficio e negato la liquidazione ritenendo che la scelta di introdurre separatamente i due giudizi integrasse abuso dello strumento processuale, con conseguente mala fede o colpa grave ai sensi dell'art. 136, comma 2, d.P.R. n. 115/2002. In cassazione si è denunciata violazione di tale norma, sostenendo che la separazione dei ricorsi era imposta dalla separata articolazione della pretesa sanzionatoria e non poteva fondare né abuso del processo né revoca del patrocinio.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che l'art. 136, comma 2, d.P.R. n. 115/2002 consente la revoca dell'ammissione al patrocinio solo se mancano i presupposti del beneficio oppure se la parte ha agito o resistito con mala fede o colpa grave. Nel caso concreto, la proposizione di due distinti giudizi di opposizione contro due distinte ordinanze-ingiunzione non costituisce frazionamento artificioso di una pretesa unitaria, ma reazione coerente alla struttura della pretesa avversaria; inoltre, la successiva riunione dei procedimenti li riconduce a unità e impone una liquidazione unitaria delle spese. Perciò non era legittimo desumere, per il solo fatto della separata introduzione delle opposizioni poi riunite, un abuso del processo idoneo a giustificare la revoca del patrocinio. Il provvedimento impugnato è stato cassato con rinvio al Tribunale di Cosenza in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    norma che disciplina l'opposizione al provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e del diniego di liquidazione dei compensi

  • art. 136, comma 2, d.P.R. n. 115/2002

    attribuisce al magistrato il potere di revocare l'ammissione al patrocinio se mancano i presupposti del beneficio o se l'interessato ha agito o resistito con mala fede o colpa grave; non consente automatismi fondati sulla sola separata proposizione di giudizi poi riuniti

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma invocata per censurare la violazione di legge in cassazione

  • art. 28 l. n. 689/1981

    richiamata come norma posta a fondamento dell'eccezione di prescrizione della pretesa sanzionatoria

  • art. 7299/2025, Sez. U

    richiamata come precedente sul concetto di abuso del processo, configurabile quando lo strumento processuale è usato con sviamento dalla sua funzione e per ottenere spese non necessarie in relazione al medesimo credito

Massime di principio

  • La revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex art. 136, comma 2, d.P.R. n. 115/2002 richiede un accertamento effettivo della mancanza dei presupposti del beneficio oppure della mala fede o colpa grave della parte; non può essere disposta in via automatica sulla base di una mera valutazione negativa della strategia difensiva.
  • L'abuso del processo ricorre solo quando lo strumento processuale, pur astrattamente consentito, sia utilizzato in modo distorto rispetto alla sua funzione, con sviamento e violazione dei doveri di correttezza, buona fede e lealtà processuale.
  • La proposizione di distinti giudizi di opposizione contro distinte ordinanze-ingiunzione non integra, di per sé, frazionamento artificioso di una pretesa unitaria né abuso del processo, se ciascun giudizio è la reazione coerente a un separato atto impositivo.
  • Quando procedimenti separati vengono successivamente riuniti, il giudice deve trattare il rapporto processuale in modo unitario anche ai fini della regolazione delle spese, senza valorizzare la sola originaria separazione delle iniziative difensive come indice di mala fede o colpa grave.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiAbuso del dirittoBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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