Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 4656/2026 - Napoli, Sezione 9

Giustizia amministrativa202506054

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di accreditamento istituzionale e, con motivi aggiunti, provvedimento regionale di rigetto dell'istanza

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato il silenzio formatosi sull'istanza di accreditamento presentata l'11 giugno 2025, deducendo la violazione degli artt. 2 e seguenti della legge n. 241/1990 per mancata conclusione del procedimento con un provvedimento espresso. Dopo la proposizione del ricorso, l'Amministrazione ha adottato un provvedimento espresso di rigetto, impugnato con motivi aggiunti. La ricorrente ha dedotto: violazione della disciplina regionale contenuta nella DGRC n. 291/2023, difetto di istruttoria, eccesso di potere e sviamento, violazione degli artt. 32, 41 e 97 Cost., difetto di motivazione e motivazione apparente, irragionevolezza e violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990. In particolare, ha sostenuto che la propria istanza avrebbe dovuto essere valutata alla luce delle precedenti interlocuzioni e della complessa vicenda concernente il subentro nella struttura precedentemente autorizzata, senza applicazione automatica della DGRC n. 291/2023. Ha inoltre dedotto che tale disciplina sarebbe stata parzialmente annullata da pronunce giurisdizionali e non sarebbe stata adeguatamente riesercitata dall'Amministrazione. Infine, ha contestato il difetto di motivazione del provvedimento finale, poiché la Regione si sarebbe limitata a richiamare la priorità delle istanze relative alla macroarea sociosanitaria e l'ordine cronologico delle domande, senza valutare adeguatamente le osservazioni formulate in sede di preavviso di rigetto e senza indicare lo stato delle pratiche precedenti, le criticità concrete o i tempi prevedibili per l'esame dell'istanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo avverso il silenzio, poiché nel corso del giudizio la Regione ha adottato un provvedimento espresso, conseguendo così il superamento dell'inerzia procedimentale. Ha invece ritenuto in parte fondato il ricorso per motivi aggiunti e ha annullato il provvedimento di rigetto. Il giudice ha ritenuto fondata la censura di difetto di motivazione: sia il preavviso sia il provvedimento finale si limitavano a richiamare la priorità delle istanze sociosanitarie e il loro ordine cronologico, senza chiarire lo stato delle procedure precedenti, le eventuali criticità concrete, i tempi ordinari di valutazione, le ragioni documentate del ritardo né un orizzonte temporale, anche eventuale, per l'esame dell'istanza. La mera esistenza di domande cronologicamente anteriori e non ancora valutate non può giustificare il rigetto dell'istanza né lasciare l'interessato in una situazione di incertezza sine die. Le difficoltà operative dedotte dalla Regione sono state considerate meramente assertive e prive di adeguato supporto documentale. L'annullamento è stato disposto senza sostituire la valutazione amministrativa, restando fermo il potere-dovere dell'Amministrazione di rideterminarsi sull'istanza. La Regione è stata condannata al pagamento di € 2.000, oltre accessori, per le spese di giudizio; le spese sono state compensate nei rapporti con l'ASL Napoli 3 Sud.

Norme richiamate

  • artt. 2 e seguenti l. 241/1990

    L'Amministrazione è tenuta a concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso entro i termini previsti; l'adozione del provvedimento nel corso del giudizio determina l'improcedibilità del ricorso contro il silenzio per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il provvedimento finale deve confrontarsi con le osservazioni presentate dal destinatario del preavviso di rigetto; nel caso concreto, il deficit motivazionale è stato ravvisato nella mancata indicazione delle ragioni concrete per cui le deduzioni della ricorrente non erano state ritenute idonee.

  • DGRC n. 291/2023

    La disciplina regionale richiamata dall'Amministrazione prevedeva, tra l'altro, criteri di priorità e ordine cronologico per la trattazione delle istanze di accreditamento; il giudice non ha deciso in via definitiva la questione della sua applicabilità, ma ha ritenuto insufficiente la motivazione del rigetto fondato sulla mancata valutazione delle domande precedenti.

  • artt. 32, 41 e 97 Cost.

    Sono stati invocati dalla ricorrente a sostegno delle censure contro il rigetto, ma la decisione si fonda specificamente sul difetto di motivazione e sull'illegittimità della protrazione non adeguatamente giustificata dell'incertezza procedimentale.

Massime di principio

  • L'adozione, durante il giudizio, di un provvedimento espresso sull'istanza determina l'improcedibilità del ricorso proposto contro il silenzio, anche se il provvedimento non è favorevole, poiché viene meno l'interesse a ottenere soltanto la conclusione espressa del procedimento.
  • Il criterio dell'ordine cronologico o della priorità nella trattazione delle istanze non consente all'Amministrazione di rigettare un'istanza per il solo fatto che non siano state ancora esaminate domande anteriori, se non sono indicate le ragioni concrete del ritardo, lo stato delle verifiche, le eventuali criticità documentate e i tempi prevedibili di definizione.
  • Le difficoltà organizzative o operative dell'Amministrazione devono essere specificamente rappresentate e supportate da elementi concreti; il loro richiamo generico non è sufficiente a motivare il rigetto o la mancata valutazione di un'istanza amministrativa.
  • Un provvedimento di rigetto adottato dopo il preavviso ex art. 10-bis l. 241/1990 deve confrontarsi in modo effettivo con le osservazioni dell'interessato e deve esplicitare le ragioni della loro irrilevanza o infondatezza; il mero richiamo ai motivi ostativi già comunicati non soddisfa l'obbligo motivazionale quando le osservazioni prospettino questioni specifiche.
  • L'Amministrazione non può mantenere l'istante in una situazione di incertezza sine die mediante il rinvio indefinito dell'esame della domanda; ove annulli il rigetto per insufficienza della motivazione, il giudice deve lasciare all'Amministrazione il potere-dovere di rideterminarsi sull'istanza.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiSanitàProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleSilenzio della pubblica amministrazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.