Sentenza n. 2011/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento della Motorizzazione civile del 15 maggio 2025 che dispone la revisione della patente di categoria B mediante nuovo esame di idoneità tecnica, in seguito a un incidente del 4 febbraio 2025
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revisione della patente e gli atti presupposti deducendo un unico motivo: violazione ed errata applicazione dell’art. 128 del Codice della strada, travisamento dei presupposti di fatto, violazione degli artt. 3 e 7 e dell’art. 21-octies, comma 2, della l. 241/1990, difetto di motivazione e violazione della proporzionalità. Ha sostenuto che la Motorizzazione avesse recepito automaticamente il rapporto dei Carabinieri, senza istruttoria né spiegazione concreta dei dubbi sulla sua idoneità tecnica. Ha contestato la ricostruzione del sinistro, allegando scarsa visibilità, fioriere che ostacolavano la visuale, attraversamento improvviso del pedone, velocità ridotta, arresto alla linea di stop, lieve entità dell’urto e possibilità che il pedone fosse caduto per lo spavento; ha inoltre prospettato un concorso di colpa del pedone e l’inconsapevolezza dell’allontanamento. Ha richiamato l’assenza di precedenti infrazioni, i ventuno punti residui sulla patente, le esigenze personali e lavorative e la sospensione prefettizia della patente per un anno. L’incidente era avvenuto durante una svolta a destra: il conducente aveva investito un pedone sulle strisce, cagionandogli lesioni con prognosi di trentacinque giorni, e si era allontanato senza fermarsi né prestare soccorso.
La decisione
Il TAR ha respinto l’unico motivo e il ricorso. Ha ritenuto adeguata la motivazione della revisione, fondata non sul mero verificarsi di un incidente ma su condotte specifiche — mancata precedenza e investimento del pedone sulle strisce, seguiti dall’allontanamento senza soccorso — idonee a far sorgere dubbi sulla conoscenza delle regole e sulla perizia di guida. Il rapporto dei Carabinieri, richiamato nell’atto e conosciuto dall’interessato, conteneva gli elementi fattuali della valutazione; la ricostruzione era stata effettuata anche mediante filmati delle telecamere. Le circostanze di scarsa visibilità e gli eventuali ostacoli alla visuale, anziché escludere la rilevanza della condotta, imponevano maggiore cautela; la velocità ridotta e il precedente arresto alla linea di stop non eliminavano l’obbligo di dare precedenza al pedone durante la svolta. Il possibile concorso di colpa del pedone non cancellava il contributo causale del conducente; la ricostruzione alternativa della caduta per spavento era meramente ipotetica e non provata. L’investimento, la caduta e le lesioni rendevano ragionevole ritenere percepito l’urto, mentre la scarsa visibilità non giustificava l’omesso soccorso; la collaborazione successiva all’identificazione non neutralizzava l’allontanamento iniziale. Il giudice ha inoltre chiarito che la revisione discrezionale può essere disposta anche per una singola violazione grave e non richiede precedenti infrazioni, né una valutazione della condotta su un arco temporale esteso: l’assenza di precedenti e i ventuno punti non escludevano i dubbi emersi. La prognosi di trentacinque giorni, inferiore alla soglia di quaranta giorni rilevante per la revisione obbligatoria prevista dall’art. 128, comma 1-ter, non impediva la revisione discrezionale ai sensi del comma 1. La sospensione prefettizia annuale aveva presupposti ed effetti autonomi e non sostituiva la verifica dell’idoneità tecnica. Respinta anche la censura di sproporzione: le esigenze personali e lavorative non prevalevano sulla necessità di verificare l’idoneità per la sicurezza della circolazione. Spese compensate per la particolarità della questione.
Norme richiamate
art. 128, comma 1, d.lgs. 285/1992
L’Amministrazione può, dunque, legittimamente disporre la revisione della patente di guida tutte le volte in cui il comportamento di guida tenuto dal conducente del veicolo ingeneri un mero dubbio sulla sua idoneità tecnica, non essendo necessaria la certezza in ordine al venir meno di tali requisiti.
La revisione discrezionale è una misura cautelare e preventiva che può essere disposta quando il comportamento del conducente suscita un dubbio, anche senza prova certa della perdita dei requisiti e anche in presenza di un singolo episodio, purché sufficientemente grave e concretamente motivato.
art. 128, comma 1-ter, d.lgs. 285/1992
Invero, il superamento della soglia dei quaranta giorni di prognosi rileva ai fini della qualificazione delle lesioni come gravi e dell’applicazione della revisione obbligatoria prevista dall’art. 128, comma 1-ter, del Codice della strada, ma non costituisce il presupposto per disporre – come avvenuto nel caso ora sub iudice – la revisione discrezionale della patente.
La soglia dei quaranta giorni di prognosi attiene alla revisione obbligatoria, ma non condiziona la revisione discrezionale, che può fondarsi su un episodio idoneo a suscitare dubbi sulla persistente idoneità tecnica.
art. 191, comma 1, d.lgs. 285/1992
Infatti il conducente di un veicolo a motore, nell’appropinquarsi a un attraversamento pedonale ove sosta o nelle cui vicinanze si trova un pedone, è tenuto non soltanto a rallentare, bensì a fermarsi onde consentire il passaggio in sicurezza di quest’ultimo.
In prossimità di un attraversamento pedonale, quando un pedone vi transita o si trova nelle immediate vicinanze, il conducente deve fermarsi per consentirne il passaggio sicuro; il solo rallentamento o l’arresto precedente alla linea di stop non esauriscono tale obbligo.
artt. 3 e 7 l. 241/1990
Ebbene, di contro a quanto dedotto nel gravame, l’Amministrazione ha supportato l’atto di revisione della patente di guida con una motivazione sufficiente, evidenziando la gravità della condotta tenuta dal ricorrente in occasione del sinistro avvenuto il 4 febbraio 2025.
La motivazione della revisione è sufficiente quando individua le specifiche condotte del sinistro e ne esplicita la gravità quale fondamento del dubbio sull’idoneità tecnica; non occorre limitarsi a una formula generica sul verificarsi dell’incidente.
Massime di principio
- La revisione discrezionale della patente è una misura cautelare e preventiva, non una sanzione: può essere disposta quando fatti concreti relativi alla condotta di guida ingenerano un dubbio sulla persistente idoneità tecnica, senza che sia necessario accertarne con certezza la perdita.
- La revisione può essere giustificata anche da una sola violazione, se sufficientemente grave e specificamente considerata dall’amministrazione; non è necessario dimostrare una pluralità di infrazioni o una condotta inadeguata protratta nel tempo.
- La motivazione dell’atto di revisione deve rendere riconoscibili i fatti valutati e il loro collegamento con il dubbio sull’idoneità. Il richiamo a un rapporto che descriva condotte specifiche può soddisfare tale esigenza, se gli elementi fattuali sono conoscibili dall’interessato e sorreggono la valutazione amministrativa.
- Le condizioni di scarsa visibilità o gli ostacoli alla visuale non escludono di per sé la rilevanza dell’episodio ai fini della revisione: possono comportare, al contrario, un dovere di maggiore prudenza e di adeguamento della guida alle condizioni dei luoghi.
- La revisione discrezionale è autonoma rispetto alla sospensione della patente e non dipende dalla soglia di prognosi prevista per la revisione obbligatoria; la sospensione non sostituisce la verifica dell’idoneità tecnica e la prognosi inferiore a quaranta giorni non impedisce l’adozione della misura discrezionale.
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