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Sentenza

Sentenza n. 2613/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, Sez. II, 23 maggio 2024 n. 10449, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202500074

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della voltura dell’autorizzazione alla vendita di energia elettrica ai consumatori e dell’attribuzione del nuovo codice ditta, adottato a seguito del trasferimento della sede sociale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società, già autorizzata alla vendita di energia elettrica presso altra provincia, aveva chiesto la voltura dell’autorizzazione e l’attribuzione di un nuovo codice ditta dopo il trasferimento della sede. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli aveva comunicato il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990, richiamando numerose iscrizioni a ruolo e una conseguente carenza di affidabilità tributaria. La società aveva dedotto di avere regolarizzato o rateizzato le posizioni debitorie e di avere sempre pagato regolarmente le accise. Il diniego definitivo aveva tuttavia confermato l’esito negativo, valorizzando anche ulteriori posizioni debitorie e la sistematicità degli inadempimenti fiscali. In appello la società ha dedotto: 1) violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, perché il provvedimento finale avrebbe introdotto motivi nuovi, relativi alla solvibilità e alla trasparenza, non comunicati nel preavviso; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 53 d.lgs. 504/1995, del principio di legalità, dell’art. 97 Cost. e dell’art. 3 l. 241/1990, sostenendo che l’affidabilità fiscale non sarebbe un requisito normativamente previsto e non potrebbe essere rimessa a una valutazione discrezionale priva di parametri; 3) travisamento, illogicità e contraddittorietà, per non avere considerato il precedente rilascio dell’autorizzazione nella provincia di Terni e per avere qualificato la vicenda come decadenza anziché come mera voltura.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato integralmente la sentenza del TAR Lazio. Quanto al primo motivo, ha affermato che il preavviso di rigetto e il provvedimento finale non devono coincidere in modo assoluto: l’amministrazione può precisare e arricchire la motivazione, purché il diniego conclusivo resti coerente con il nucleo sostanziale dei motivi ostativi previamente comunicati e non si fondi su ragioni del tutto nuove. Nel caso concreto, le ulteriori indicazioni contenute nel diniego costituivano una specificazione del quadro debitorio già rappresentato nel preavviso e non erano autonome rispetto alla ragione decisiva del diniego, individuata nella complessiva e sistematica inaffidabilità tributaria. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha ritenuto che l’istanza di voltura imponesse all’Agenzia di verificare non solo la permanenza dei presupposti del titolo, ma anche l’affidabilità fiscale dell’operatore. Il potere autorizzatorio in materia di accise non ha natura meramente ricognitiva di requisiti tassativi, ma comprende una valutazione discrezionale della capacità sostanziale dell’operatore di adempiere agli obblighi tributari e di non pregiudicare il gettito erariale. L’art. 23 d.lgs. 504/1995, pur disciplinando ipotesi di diniego o revoca obbligatoria, non esclude tale generale potere di verifica, esercitabile anche in occasione della voltura. Nel merito, la pluralità e la rilevanza degli importi non pagati, anche successivi al precedente rilascio dell’autorizzazione, dimostravano una storia di irregolarità fiscali non superata dalla rateizzazione o dalla regolarità dei versamenti successivi. Quanto al terzo motivo, il precedente rilascio dell’autorizzazione in altra provincia non vincolava l’amministrazione in occasione della nuova verifica; inoltre, il riferimento alla decadenza contenuto nella sentenza del TAR non incideva sulla corretta qualificazione del provvedimento impugnato, che aveva negato la voltura richiesta. La società è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in € 4.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il provvedimento finale può precisare e arricchire i motivi ostativi comunicati, ma non può fondarsi su ragioni del tutto nuove; nel caso concreto le ulteriori circostanze erano coerenti con il quadro debitorio già comunicato e non costituivano la ragione autonoma del diniego.

  • art. 53 d.lgs. 504/1995

    La disciplina dell’autorizzazione alla vendita di energia elettrica consente di valutare la sostanziale affidabilità fiscale dell’operatore e la sua capacità di adempiere agli obblighi relativi alle accise.

  • art. 23 d.lgs. 504/1995

    La previsione dei casi di diniego o revoca obbligatoria non esclude un generale potere-dovere dell’amministrazione di verificare l’affidabilità soggettiva dell’operatore anche nel procedimento di voltura.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il diniego è adeguatamente motivato quando espone il quadro delle irregolarità tributarie e rende comprensibile la ragione per cui le osservazioni dell’interessato non superano i motivi ostativi.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato in relazione all’esigenza di tutelare il buon andamento dell’azione amministrativa e il regolare assolvimento degli obblighi fiscali connessi all’esercizio dell’attività autorizzata.

  • art. 91 c.p.c.

    In applicazione del principio della soccombenza, la parte appellante è stata condannata alle spese del grado.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Richiama l’applicazione delle disposizioni del codice di procedura civile in materia di spese processuali.

Massime di principio

  • Nel procedimento di rilascio o voltura di un’autorizzazione fiscale relativa alla commercializzazione di prodotti soggetti ad accisa, l’amministrazione può verificare, oltre ai requisiti formali previsti dalla legge, la complessiva affidabilità fiscale e professionale dell’operatore, in funzione della tutela del gettito erariale.
  • La presentazione di un’istanza di voltura può costituire occasione per verificare la permanenza dei presupposti sostanziali dell’autorizzazione già rilasciata; il precedente possesso del titolo non impedisce all’amministrazione di rivalutare l’affidabilità dell’operatore.
  • Il preavviso di rigetto e il provvedimento finale non devono avere identico contenuto analitico: il provvedimento conclusivo può precisare o arricchire le ragioni del diniego, purché esse siano coerenti con il nucleo sostanziale dei motivi ostativi comunicati e non introducano ragioni completamente nuove poste autonomamente a fondamento della decisione.
  • La regolarità dei pagamenti nell’ambito di piani di rateizzazione o definizioni agevolate non neutralizza necessariamente una valutazione negativa di affidabilità fiscale, quando l’amministrazione dimostri una pluralità sistematica e rilevante di irregolarità o mancati pagamenti tributari.
  • La valutazione dell’affidabilità fiscale dell’operatore autorizzato alla vendita di prodotti soggetti ad accisa è espressione di discrezionalità amministrativa e deve essere svolta sulla base del quadro complessivo delle condotte tributarie dell’interessato, in rapporto al rischio di pregiudizio per il gettito erariale.

Come è indicizzato

MaterieReti e impianti energeticiPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoResponsabile del procedimento e competenza
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentalePonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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