Sentenza del 26/01/2022 n. 19 - Comm. Trib. Prov. Reggio Emilia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di estratti di ruolo/cartelle di pagamento reperiti il 22/01/2021 tramite richiesta presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione; il ricorrente lamenta di non aver mai ricevuto le cartelle notificate tra il 31/03/2013 e il 23/09/2019, chiede la dichiarazione di nullità per carente notifica e, in subordine, la declaratoria di prescrizione quinquennale (o, in parte, della prescrizione) dei crediti erariali per un ammontare complessivo di euro 16.684,00.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato ammissibile il ricorso e ha esaminato il merito. Ha ritenuto non applicabile retroattivamente la novella introdotta dall'art.12, comma 4-bis, DPR n.602/73 (L. 215/2021) ai ricorsi introdotti anteriormente alla sua entrata in vigore; ha richiamato la giurisprudenza che ammette l'impugnazione dell'estratto di ruolo quando il contribuente venga a conoscenza dell'atto solo tramite estratto. Sul merito però ha respinto il ricorso: l'Agenzia ha prodotto documentazione probatoria della regolare notifica delle cartelle e delle successive intimazioni (anche attestata dalle richieste di rateazione), e le intimazioni hanno interrotto la prescrizione anche assumendo, per mera argomentazione, il termine quinquennale. Pertanto il ricorso è stato respinto; il ricorrente è condannato alle spese di giudizio (euro 500 in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione); le spese dell'intervento adesivo sono compensate.
Norme richiamate
art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n.602/73 (introdotto dalla L. 17/12/2021, n.215)
"L'estratto di ruolo non e' impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio..."
La norma è stata ritenuta non applicabile retroattivamente ai ricorsi introdotti prima della sua entrata in vigore; non è considerata norma processuale né interpretazione autentica e quindi non modifica l'ammissibilità dei ricorsi già pendenti (principio tempus regit actum).
art. 140 c.p.c.
Richiamato dall'Agenzia quale possibile modalità/contestazione di regolare notifica degli atti; indicativo che l'onere probatorio sulla regolarità della notifica grava sull'Amministrazione che produce documenti.
art. 60, comma 1, lett. e) D.P.R. 600/73
Richiamato come base normativa alternativa per le modalità di notifica degli atti tributari (es. modalità equivalenti alla notifica prevista dalla normativa tributaria).
art. 19, comma 3, d.lgs. n.546/1992
Citato nella giurisprudenza richiamata: non esclude la possibilità che il contribuente impugni l'atto precedente non notificato quando abbia comunque legittima conoscenza dell'atto tramite estratto di ruolo.
L. 212/2000 (Statuto del Contribuente), art.1, comma 2
Menziomento per affermare che la novella non è qualificabile come interpretazione autentica ai sensi dello Statuto del Contribuente.
art. 80, comma 4 Codice dei contratti pubblici e Decreto Ministeriale 18/01/2008 n.40
Richiamati nel testo normativo citato dall'art.12, comma 4-bis come possibili situazioni in cui l'iscrizione a ruolo può arrecare pregiudizio al contribuente (es. effetti su qualifiche per appalti o rapporti con pubbliche amministrazioni).
Massime di principio
- L'estratto di ruolo è, secondo la giurisprudenza consolidata, impugnabile quando il contribuente viene a conoscenza dell'atto solo tramite estratto: l'interesse ad agire sussiste al momento dell'introduzione e al momento della decisione se permane il pregiudizio.
- Le novità legislative che limitano l'impugnabilità degli estratti (es. art.12, comma 4-bis DPR 602/73) si applicano solo ai fatti/ricorsi successivi alla loro entrata in vigore; in dubio si applica il principio tempus regit actum.
- L'onere di provare la regolare notifica delle cartelle e delle intimazioni grava sull'Amministrazione: produzione di documenti (notifiche, PEC, attestazioni, richieste di rateazione collegate) può essere determinante per rigettare l'impugnazione.
- La prescrizione dei crediti erariali può essere interrotta dalle intimazioni di pagamento e da atti che indicano la volontà di riscossione (anche quando il contribuente afferma di non essere stato a conoscenza delle cartelle): verificare la cronologia dettagliata delle notifiche e delle interruzioni.
- In un contenzioso similare, il contribuente deve chiedere e valutare: a) prove documentali di notifica dell'Amministrazione (raccomandate, PEC, atti notificati ai sensi del codice di procedura civile o DPR 600/73); b) eventuali atti che interrompono la prescrizione; c) il momento in cui è sorto l'interesse ad agire rispetto all'entrata in vigore di eventuali novità normative.
- Sulle spese processuali: la soccombenza comporta condanna alle spese; l'intervento adesivo può vedere le spese compensate.
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