Sentenza del 26/01/2022 n. 96 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Gli eredi hanno chiesto il rimborso dell'imposta sostitutiva pagata dal de cuius S.M. in relazione alla rivalutazione delle quote della "Albergo K2 SNC", sostenendo che dopo la morte del contribuente gli stessi avevano effettuato una nuova rivalutazione delle medesime quote ai sensi dell'art.7, comma 2 D.L. n.70/2011 e che ciò aveva determinato una duplicazione d'imposta (doppia imposizione) qualora non fosse riconosciuto il diritto al rimborso o alla detrazione dell'imposta già versata dal dante causa.
La decisione
La CTR ha accolto l'appello degli eredi e ha riformato la decisione della CTP. Ha condannato l'Agenzia delle Entrate di Rimini a rimborsare l'imposta sostitutiva pagata da S.M. per la rivalutazione delle quote cadute in successione e oggetto di nuova rivalutazione dagli eredi, nei limiti in cui l'importo non ecceda quanto dovuto e versato a seguito della nuova determinazione del valore. Ha inoltre compensato le spese di entrambi i gradi del giudizio. La decisione si fonda sul principio che, in caso di successione universale mortis causa, gli eredi subentrano nelle posizioni giuridiche del de cuius e, effettuando una nuova rivalutazione, possono ottenere la detrazione o il rimborso dell'imposta già versata dal de cuius per evitare una doppia imposizione.
Norme richiamate
D.L. n.70/2011, art. 7, comma 2
Prevede che chi effettua una nuova rideterminazione del valore delle partecipazioni possa detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta l'importo dell'imposta già versata per una precedente rideterminazione, o chiedere il rimborso; la CTR l'ha interpretata a favore della possibilità per gli eredi di detrazione o rimborso per evitare doppia imposizione.
D.L. n.203/2005, art. 11 quaterdecies, comma 4
Norma che ha consentito al de cuius di effettuare la prima rivalutazione a seguito della riapertura dei termini; usata nella ricostruzione fattuale della vicenda.
Legge Finanziaria 2002 (L. n.448/2001), art.5 e T.U.I.R. art.81
Disciplinano la possibilità di assumere, per le quote possedute al 1° gennaio 2002, il valore determinato da perizia giurata come costo ai fini delle plusvalenze e prevedono l'applicazione dell'imposta sostitutiva; la sentenza ricorda la necessità e il ruolo della perizia giurata quale requisito per la rivalutazione.
D.P.R. n.602/1973, art.38
Indica la procedura per ottenere il rimborso delle imposte: la norma è richiamata come via ordinaria per la restituzione dell'imposta sostitutiva già versata.
Circolare Agenzia delle Entrate n.47 del 24-10-2011
Fornisce chiarimenti sul recupero dell'imposta sostitutiva assolta in occasione di una precedente rivalutazione e riconosce la possibilità di ottenere il rimborso o lo scomputo, estendendo termini; la CTR la considera favorevole alla posizione degli eredi.
Cass. n. 4423/2020
Giurisprudenza di legittimità richiamata per il principio secondo cui l'importo rimborsabile non può eccedere quanto dovuto e versato a seguito della nuova determinazione del valore della partecipazione.
CTR, sez. VIII n.103/2021 e CTR, sez. XIV n.3188/2017
Pronunce della Commissione Tributaria Regionale che hanno ritenuto fondata la richiesta di rimborso dell'imposta sostitutiva pagata dal defunto quando gli eredi effettuano una nuova rivalutazione delle stesse quote, anche in assenza di identità soggettiva tra i soggetti che hanno effettuato le due rivalutazioni.
Massime di principio
- In caso di successione universale mortis causa, gli eredi subentrano nelle posizioni giuridiche del de cuius e, se effettuano una nuova rivalutazione delle medesime partecipazioni, possono chiedere la detrazione dell'imposta sostitutiva già versata dal de cuius o il rimborso, per evitare la doppia imposizione.
- La regola generale dell'irretrattabilità dell'opzione del contribuente per la rivalutazione non preclude il diritto degli eredi a ottenere il rimborso o la detrazione quando gli eredi procedono a una nuova rivalutazione dopo la successione.
- Il rimborso o la detrazione non può eccedere l'importo dovuto e versato in relazione alla nuova rivalutazione: il recupero è limitato alla misura effettivamente dovuta in base alla nuova determinazione del valore.
- Per ottenere il rimborso/detrazione è fondamentale conservare e produrre la documentazione probatoria (perizia giurata, quietanze di pagamento dell'imposta sostitutiva, atti di successione) e seguire la procedura prevista (es. art.38 DPR 602/1973).
- In presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, è possibile ottenere l'accoglimento della domanda da parte dell'organo giurisdizionale e, talvolta, la compensazione delle spese di lite; è prudente agire tempestivamente e documentare le operazioni di rivalutazione.
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