Sentenza del 26/01/2022 n. 70 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
IVA - rimborsi - art. 30 d.p.r. n. 633/72 - spese - opere - beni immobili - proprietà di terzi - spettanza - condizione - attività - strumentalità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'appello è stato accolto: il Collegio ha riconosciuto il diritto al rimborso dell'IVA relativa alla costruzione del magazzino ritenendo comprovato il nesso di strumentalità tra le opere e l'attività di coltivatore diretto (il magazzino era destinato al deposito delle attrezzature e situato nello stesso comune dell'attività). La sanzione è stata annullata, le spese processuali sono compensate e ogni altra questione è assorbita.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio aveva contestato un presunto indebito rimborso IVA relativo al 2010 (parte di un credito richiesto a rimborso pari a €10.240,00 su €15.000,00) ritenendo che la costruzione di un magazzino su terreno di terzi (proprietà della madre) non costituisse bene ammortizzabile bensì onere pluriennale e, quindi, non legittimasse la detrazione/rimborso. Il contribuente aveva costruito il magazzino per depositare attrezzature strumentali alla sua attività di coltivatore diretto e aveva impugnato la sanzione del 30% applicata dall'Ufficio.
Norme richiamate
art. 30, d.p.r. n. 633/1972
La norma disciplina il rimborso/compensazione dell'IVA; il Collegio la interpreta alla luce del principio di neutralità dell'IVA: il diritto al rimborso può sussistere anche per spese su beni immobili di terzi se sussiste nesso di strumentalità con l'attività d'impresa/professionale.
Corte di Cassazione, ordinanza n. 215/2021
il diritto spetta 'purché sia presente il nesso di strumentalità con l'attività d'imprese o professionale'
Conferma il principio che la titolarità del terreno non è decisiva se è provato il collegamento funzionale delle opere all'attività esercitata.
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 11533/2018
diritto alla detrazione - e, in mancanza, l'alternativo diritto al rimborso - spetta anche con riferimento alle opere eseguite su beni immobili di proprietà di terzi
Le Sezioni Unite hanno allineato la disciplina interna alla giurisprudenza UE, ammettendo detrazione/rimborso se ricorre la strumentalità, anche se l'attività è potenziale o di prospettiva.
Corte di Cassazione, sentenza n. 27784/2018
il meccanismo della detrazione ... è essenziale per la tutela del principio di neutralità dell'imposta
Sottolinea che il diritto al rimborso/detrazione è strumentale a preservare la neutralità dell'IVA e che gli strumenti nazionali non devono ostacolare in modo ingiustificato l'esercizio di tale diritto.
Massime di principio
- Il diritto alla detrazione o al rimborso dell'IVA sulle spese per opere su immobili di terzi può sussistere se è dimostrabile un nesso di strumentalità tra le opere e l'attività d'impresa o professionale del contribuente.
- La titolarità del terreno o dell'immobile (proprietà di terzi, comodato, locazione, ecc.) non è di per sé causa ostativa al rimborso: conta la funzionalità dell'opera rispetto all'attività esercitata.
- La strumentalità può essere anche potenziale o di prospettiva, purché convincente il collegamento funzionale (es. destinazione d'uso, ubicazione, documentazione che prova l'uso per l'attività).
- Per assicurare il principio di neutralità dell'IVA gli Stati (e quindi l'amministrazione finanziaria) non devono porre ostacoli procedurali o interpretativi che rendano difficoltoso ottenere il rimborso; l'onere probatorio grava sull'Ufficio quando contesta la spettanza.
- In caso di contestazione occorre produrre documentazione che dimostri la destinazione e l'uso strumentale (contratti agricoli/di affittanza, prove dell'utilizzo del bene per l'attività, ubicazione, tempi e modalità di utilizzo).
- La giurisprudenza nazionale è tuttavia non del tutto uniforme: vi sono pronunce che hanno negato il rimborso in situazioni particolari (es. comodato, locazione) — pertanto è opportuno valutare caso per caso e fare riferimento alla linea interpretativa conforme al diritto UE e alle Sezioni Unite quando possibile.
- Se il nesso di strumentalità è riconosciuto, la qualificazione della spesa come indebita e l'irrogazione di sanzioni devono essere annullate; al contrario, in assenza di prova della strumentalità l'Ufficio può contestare il rimborso.
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