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Sentenza

Sentenza del 26/01/2022 n. 14 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

Rendita immobili a destinazione speciale - Strumentalità e funzionalità - Calcolo rendita.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società impugnava l'avviso di rettifica della rendita catastale perché l'ufficio aveva computato anche il valore della torre di sostegno dell'aerogeneratore nel capitale fondiario. La ricorrente sosteneva che, alla luce della legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 21), "macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo" devono essere esclusi dal calcolo della rendita degli immobili a destinazione speciale; la torre sarebbe strumentale e funzionale alla produzione di energia e pertanto non suscettibile di autonoma utilizzazione. Venivano inoltre dedotte nullità dell'avviso per difetto di sottoscrizione e carenza motivazionale.

La decisione

In sede di rinvio la CTR della Basilicata ha accertato che la torre di sostegno è strumentale e funzionale al processo produttivo dell'impianto eolico (riconoscendo le prove peritali fornite dalla società) e dunque ha escluso il valore della torre dal calcolo della rendita catastale. Ha determinato la rendita dell'opificio in euro 232,65 (calcolo indicato in motivazione: somma valore suolo, fondazione, piazzola e cabina e applicazione del saggio del 2%). Ha però respinto la richiesta di riclassamento catastale in categoria diversa, confermando che l'unità va accatastata come D/1 (opificio). Spese compensate per metà, con condanna parziale dell'Agenzia a corrispondere euro 1.250,00 alla ricorrente oltre accessori.

Norme richiamate

  • legge 208/2015, art. 1, comma 21

    escludendo dalla stima diretta "macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo"

    La norma impone che, nel calcolo della rendita per immobili in categorie D ed E, vadano computati suolo e costruzioni ma vadano esclusi gli elementi impiantistici funzionali al processo produttivo; rilevanza sostanziale è il rapporto di strumentalità/funzionalità, non l'ancoraggio al suolo.

  • DL 44/2005, art. 1-quinquies (interpretazione autentica)

    le costruzioni stabili connesse al suolo, anche in via transitoria, attraverso qualsiasi mezzo di unione, ivi compresi gli elementi mobili necessari alle esigenze del complesso industriale, andavano comprese nel calcolo di determinazione della rendita

    Nel regime previgente la norma era stata interpretata come includente elementi mobili strettamente connessi alla costruzione nel capitale fondiario; tale interpretazione è stata successivamente superata dalla novella del 2015.

  • Legge di stabilità 2015 (legge 190/2014, art. 1 comma 244)

    Conferma ed enfatizza l'orientamento di includere parchi eolici nella categoria D/1 e, nel contesto evolutivo, contribuisce al quadro normativo che è poi modificato dalla legge 208/2015.

  • Circolare Agenzia delle Entrate 2/E del 19-2-2016

    L'Agenzia interpretò la nozione di costruzione includendo anche le torri (opere con stabilità, solidità, consistenza volumetrica e immobilizzazione al suolo), escludendo però gli aerogeneratori e gli impianti veri e propri; tale posizione è stata però ritenuta non conforme dalla giurisprudenza ora richiamata.

  • Nota Agenzia 60244 del 27-4-2016 e circolare 27/E del 13-6-2016

    Ribadiscono la linea dell'Agenzia di annoverare le torri tra le costruzioni da includere nella rendita; orientamento poi superato dalla valutazione giurisdizionale in tema di strumentalità.

  • DM 701/1994, art. 1 comma 3

    Questione procedurale: la CTR ha ritenuto che il termine previsto abbia natura ordinatoria (non invalida l'atto) e che la motivazione e sottoscrizione dell'avviso fossero regolari.

  • DM 28/1998

    Norma che prevede l'obbligo di censire le unità nel catasto urbano; la legge 208/2015 consente di escludere componenti impiantistiche dal calcolo della rendita ma non elimina l'obbligo di accatastamento come unità urbana/opificio.

  • Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, art. 194 (richiamo di policy)

    Richiamato in motivazione per illustrare la ratio di promozione delle energie rinnovabili che sottende alla norma nazionale: favorire produzione di energia rinnovabile con misure che non aggravino eccessivamente il carico fiscale.

Massime di principio

  • Elemento impiantistico va escluso dalla base imponibile della rendita se è "macchinario, congegno, attrezzatura o altro impianto" funzionale allo specifico processo produttivo: la valutazione si basa sulla funzione e strumentalità, non solo sull'ancoraggio fisico al suolo.
  • Per provare la strumentalità è utile disporre di pareri tecnici/peritali che attestino l'inscindibilità funzionale (es. progetto dedicato, impossibilità di adibizione a diversa funzione, obblighi contrattuali di rimozione al termine).
  • L'esclusione del valore impiantistico dal calcolo della rendita non comporta automaticamente cambiamento di classamento: l'unità può rimanere classificata D/1 (opificio) anche se si esclude la torre dal capitale fondiario.
  • Il contribuente può presentare DOCFA per ricalcolo della rendita dopo le modifiche normative; l'ufficio deve motivare chiaramente la determinazione e l'inclusione/ esclusione dei cespiti; la mancata motivazione è censurabile.
  • In fase contenziosa il carico probatorio sulla strumentalità è decisivo: prove tecniche scientifiche e documentali ben strutturate aumentano le probabilità di accoglimento.
  • Proceduralmente, termini amministrativi previsti da decreti di misurazione possono avere natura ordinatoria e non rendere invalido l'atto se non rispettati, ma l'ufficio deve comunque osservare obblighi di sottoscrizione e motivazione secondo le prescrizioni vigenti.
  • Per il calcolo pratico della nuova rendita, dopo l'esclusione delle componenti impiantistiche, si sommano i valori residuali (suolo, fondazioni, piazzole, cabine ecc.) e si applica il saggio previsto dalla legge (nell'esempio concreto il 2%).

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