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Sentenza

Sentenza del 26/01/2022 n. 17 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento relativo all'anno 2013 per imposte sui redditi e IVA: l'Ufficio aveva contestato l'illegittimo godimento del regime fiscale agevolato (artt. richiamati) sostenendo che la s.s.d. avesse finalità di lucro e avesse effettuato una distribuzione indiretta di utili, oltre a varie violazioni formali (omessa fatturazione/registrazione di attività commerciali occasionali, incompatibilità di cariche, mancata presentazione EAS). L'accertamento si fondava sull'integrazione sostanziale tra la s.s.d. e la cccccc snc (stesso amministratore, uso di spazi e impianti, segni distintivi comuni, chiosco per alimenti/ bevande funzionale all'area sportiva) e sulla qualificazione come rimborsi non documentati a favore di soci/tesserati come distribuzione indiretta di utili.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado: ha confermato la sostanza dell'accertamento (la s.s.d. e la snc costituiscono un unicum di interessi e gestione; mancata prova analitica dei rimborsi; qualificazione di distribuzione indiretta di utili e conseguente decadenza dalle agevolazioni fiscali), ma ha accolto il motivo subordinato dell'appellante relativo alla base di calcolo dell'IVA, stabilendo che l'IVA grava sul consumatore finale ed è inclusa nel corrispettivo, pertanto l'accertamento va annullato/ridefinito nella parte relativa alla quantificazione di IVA, IRES, IRAP e sanzioni. La CTR ha rideterminato le somme dovute in euro 3.283,73 per IVA, 293,99 per IRAP e 5.910,72 per sanzioni; ha compensato integralmente le spese tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 148, c.3 TUIR

    Riferimento al regime fiscale agevolato invocato per le realtà sportive: la CTR ha ritenuto che, per effetto della sostanziale attività lucrativa e della commistione con attività commerciale, la s.s.d. non potesse beneficare del trattamento agevolato evocato.

  • art. 4, c.4 (IVA)

    art. 4, comma 4 (disciplina IVA richiamata dagli atti)

    Richiamata in tema di applicazione/esenzione IVA alle prestazioni sportive: la CTR ha chiarito che l'IVA deve essere calcolata sul corrispettivo pagato dal consumatore (inclusa nel prezzo), riformando la quantificazione dell'accertamento in questa parte.

  • art. 90, c.18 L. n. 289/2002

    art. 90, comma 18, L. 289/2002

    Norma che vieta alle associazioni sportive dilettantistiche di avere finalità di lucro e di distribuire utili, anche indirettamente: la CTR ha applicato questo principio per valutare la perdita del requisito non-profit a fronte degli elementi di commistione e delle erogazioni a soci/tesserati.

  • art. 90, c.18-bis L. n. 289/2002

    art. 90, comma 18-bis, L. 289/2002

    Norma che disciplina incompatibilità di cariche/controlli nelle ASD/SSD: la contestazione verteva sulla contemporanea carica di amministratore in più soggetti riconducibili alla medesima compagine familiare, elemento considerato sintomatico di commistione gestionale.

  • legge n. 389/1991

    Richiamata in relazione alle agevolazioni fiscali spettanti alle associazioni sportive: la CTR ha ritenuto che omissioni nella registrazione/fatturazione di attività commerciali occasionali comportino decadenza dalle agevolazioni previste.

  • ris. Agenzia Entrate n. 9/E del 25.1.2007

    Risoluzione n. 9/E del 25.1.2007

    Richiamata dall'Ufficio per richiamare analogie con la disciplina delle ONLUS: usata dall'Agenzia per sostenere che erogazioni a soci/tesserati potessero configurare distrazione di utili secondo principi simili a quelli applicati alle Onlus.

  • art. 10, c.6 D.Lgs. 460/1997

    art. 10, comma 6, D.Lgs. 460/1997

    Norma sulle Onlus richiamata per analogia: l'Ufficio l'aveva invocata per qualificare come improprie alcune erogazioni, la CTR ne ha valutato l'attinenza ai fini della qualificazione delle somme erogate.

  • art. 3-bis D.L. 185/2008 (modello EAS)

    Norma che introduce l'obbligo di comunicazione (modello EAS) per le associazioni che fruiscono di benefici fiscali: la presenza o meno dell'adempimento è rilevante per l'accesso alle agevolazioni; la s.s.d. invocava l'esenzione dall'obbligo ma la questione è stata contestata dall'Ufficio.

  • Cass. sez. 5, sent. n. 24451/2018

    Cass. sez. 5, sent. n. 24451 del 5.10.2018

    Principio giurisprudenziale secondo cui erogazioni non giustificate come rimborsi spese devono essere considerate reddito imponibile: la CTR l'ha applicata per motivare la qualificazione dei rimborsi ai soci/tesserati come distribuzione indiretta di utili.

Massime di principio

  • La semplice separazione formale (diverse persone giuridiche, spazi distinti) non è sufficiente: prevale la valutazione di sostanza (comune direzione, uso condiviso di risorse, segni distintivi, compagine familiare) per determinare la reale natura non-profit.
  • Rimborsi e compensi erogati a soci o tesserati devono essere documentati in modo analitico e giustificato; in mancanza possono essere qualificati come distribuzione indiretta di utili e tassati come reddito.
  • La convivenza di attività sportive e commerciali nello stesso contesto richiede rigida separazione contabile e gestionale; il perdurare di commistione può determinare la perdita delle agevolazioni fiscali per le associazioni/SSD.
  • Il ruolo assunto da amministratori o persone chiave in più entità riconducibili agli stessi interessi familiari o economici è un elemento sintomatico di unicum e può integrare incompatibilità e violazioni delle norme sul non-profit.
  • In tema di IVA, l'imposta grava sul consumatore finale ed è inclusa nel corrispettivo: l'amministratore che ritiene erroneamente un servizio esente non modifica la regola di calcolo della base imponibile.
  • Chi contesta un accertamento deve fornire la prova analitica delle spese e dei rimborsi; l'onere probatorio grava in primo luogo sul contribuente ogniqualvolta sostiene la natura non lucrativa di determinate erogazioni.
  • La ricorrenza di precedenti schemi commerciali già oggetto di contestazioni fiscali costituisce elemento indiziario rilevante per gli uffici e per i giudici nella valutazione della sostanziale continuità dell'attività lucrativa.

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