Sentenza del 26/01/2022 n. 17 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento relativo all'anno 2013 per imposte sui redditi e IVA: l'Ufficio aveva contestato l'illegittimo godimento del regime fiscale agevolato (artt. richiamati) sostenendo che la s.s.d. avesse finalità di lucro e avesse effettuato una distribuzione indiretta di utili, oltre a varie violazioni formali (omessa fatturazione/registrazione di attività commerciali occasionali, incompatibilità di cariche, mancata presentazione EAS). L'accertamento si fondava sull'integrazione sostanziale tra la s.s.d. e la cccccc snc (stesso amministratore, uso di spazi e impianti, segni distintivi comuni, chiosco per alimenti/ bevande funzionale all'area sportiva) e sulla qualificazione come rimborsi non documentati a favore di soci/tesserati come distribuzione indiretta di utili.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado: ha confermato la sostanza dell'accertamento (la s.s.d. e la snc costituiscono un unicum di interessi e gestione; mancata prova analitica dei rimborsi; qualificazione di distribuzione indiretta di utili e conseguente decadenza dalle agevolazioni fiscali), ma ha accolto il motivo subordinato dell'appellante relativo alla base di calcolo dell'IVA, stabilendo che l'IVA grava sul consumatore finale ed è inclusa nel corrispettivo, pertanto l'accertamento va annullato/ridefinito nella parte relativa alla quantificazione di IVA, IRES, IRAP e sanzioni. La CTR ha rideterminato le somme dovute in euro 3.283,73 per IVA, 293,99 per IRAP e 5.910,72 per sanzioni; ha compensato integralmente le spese tra le parti.
Norme richiamate
art. 148, c.3 TUIR
Riferimento al regime fiscale agevolato invocato per le realtà sportive: la CTR ha ritenuto che, per effetto della sostanziale attività lucrativa e della commistione con attività commerciale, la s.s.d. non potesse beneficare del trattamento agevolato evocato.
art. 4, c.4 (IVA)
art. 4, comma 4 (disciplina IVA richiamata dagli atti)
Richiamata in tema di applicazione/esenzione IVA alle prestazioni sportive: la CTR ha chiarito che l'IVA deve essere calcolata sul corrispettivo pagato dal consumatore (inclusa nel prezzo), riformando la quantificazione dell'accertamento in questa parte.
art. 90, c.18 L. n. 289/2002
art. 90, comma 18, L. 289/2002
Norma che vieta alle associazioni sportive dilettantistiche di avere finalità di lucro e di distribuire utili, anche indirettamente: la CTR ha applicato questo principio per valutare la perdita del requisito non-profit a fronte degli elementi di commistione e delle erogazioni a soci/tesserati.
art. 90, c.18-bis L. n. 289/2002
art. 90, comma 18-bis, L. 289/2002
Norma che disciplina incompatibilità di cariche/controlli nelle ASD/SSD: la contestazione verteva sulla contemporanea carica di amministratore in più soggetti riconducibili alla medesima compagine familiare, elemento considerato sintomatico di commistione gestionale.
legge n. 389/1991
Richiamata in relazione alle agevolazioni fiscali spettanti alle associazioni sportive: la CTR ha ritenuto che omissioni nella registrazione/fatturazione di attività commerciali occasionali comportino decadenza dalle agevolazioni previste.
ris. Agenzia Entrate n. 9/E del 25.1.2007
Risoluzione n. 9/E del 25.1.2007
Richiamata dall'Ufficio per richiamare analogie con la disciplina delle ONLUS: usata dall'Agenzia per sostenere che erogazioni a soci/tesserati potessero configurare distrazione di utili secondo principi simili a quelli applicati alle Onlus.
art. 10, c.6 D.Lgs. 460/1997
art. 10, comma 6, D.Lgs. 460/1997
Norma sulle Onlus richiamata per analogia: l'Ufficio l'aveva invocata per qualificare come improprie alcune erogazioni, la CTR ne ha valutato l'attinenza ai fini della qualificazione delle somme erogate.
art. 3-bis D.L. 185/2008 (modello EAS)
Norma che introduce l'obbligo di comunicazione (modello EAS) per le associazioni che fruiscono di benefici fiscali: la presenza o meno dell'adempimento è rilevante per l'accesso alle agevolazioni; la s.s.d. invocava l'esenzione dall'obbligo ma la questione è stata contestata dall'Ufficio.
Cass. sez. 5, sent. n. 24451/2018
Cass. sez. 5, sent. n. 24451 del 5.10.2018
Principio giurisprudenziale secondo cui erogazioni non giustificate come rimborsi spese devono essere considerate reddito imponibile: la CTR l'ha applicata per motivare la qualificazione dei rimborsi ai soci/tesserati come distribuzione indiretta di utili.
Massime di principio
- La semplice separazione formale (diverse persone giuridiche, spazi distinti) non è sufficiente: prevale la valutazione di sostanza (comune direzione, uso condiviso di risorse, segni distintivi, compagine familiare) per determinare la reale natura non-profit.
- Rimborsi e compensi erogati a soci o tesserati devono essere documentati in modo analitico e giustificato; in mancanza possono essere qualificati come distribuzione indiretta di utili e tassati come reddito.
- La convivenza di attività sportive e commerciali nello stesso contesto richiede rigida separazione contabile e gestionale; il perdurare di commistione può determinare la perdita delle agevolazioni fiscali per le associazioni/SSD.
- Il ruolo assunto da amministratori o persone chiave in più entità riconducibili agli stessi interessi familiari o economici è un elemento sintomatico di unicum e può integrare incompatibilità e violazioni delle norme sul non-profit.
- In tema di IVA, l'imposta grava sul consumatore finale ed è inclusa nel corrispettivo: l'amministratore che ritiene erroneamente un servizio esente non modifica la regola di calcolo della base imponibile.
- Chi contesta un accertamento deve fornire la prova analitica delle spese e dei rimborsi; l'onere probatorio grava in primo luogo sul contribuente ogniqualvolta sostiene la natura non lucrativa di determinate erogazioni.
- La ricorrenza di precedenti schemi commerciali già oggetto di contestazioni fiscali costituisce elemento indiziario rilevante per gli uffici e per i giudici nella valutazione della sostanziale continuità dell'attività lucrativa.
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