Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 30/06/2015 n. 6058 - Comm. Trib. Prov. Milano

ACCERTAMENTO - TRANSFER PRICE - Comparazione di prezzi intercompany - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'accertamento dei prezzi di trasferimento applicati tra società appartenenti allo stesso gruppo. L'Amministrazione ha comparato i prezzi intercompany con altri prezzi applicati all'interno del gruppo, ritenendo tale confronto sufficiente a dimostrare l'eventuale non conformità ai valori normali di mercato. Il ricorrente ha contestato questo metodo, sostenendo che la verifica dovesse essere effettuata rispetto a transazioni comparabili concluse tra soggetti indipendenti, in condizioni di libera concorrenza.

La decisione

La contestazione è stata accolta. È stato affermato che, per verificare la correttezza dei prezzi di trasferimento, l'Amministrazione finanziaria deve confrontare i prezzi applicati con quelli praticati per prodotti o operazioni similari in un effettivo regime di libera concorrenza. Non è sufficiente basarsi esclusivamente sui prezzi praticati tra società appartenenti al medesimo gruppo, poiché tali rapporti non costituiscono, di per sé, un parametro indipendente di mercato.

Norme richiamate

  • Principio del valore normale e del transfer pricing

    La congruità dei prezzi infragruppo deve essere valutata mediante il confronto con condizioni e prezzi osservabili in operazioni comparabili tra imprese indipendenti, secondo il principio di libera concorrenza.

Massime di principio

  • Nel transfer pricing, il confronto deve riguardare, per quanto possibile, operazioni comparabili effettuate tra soggetti indipendenti e non soltanto transazioni interne al gruppo.
  • Un accertamento fondato esclusivamente su prezzi infragruppo può essere considerato metodologicamente insufficiente, perché manca un parametro realmente indipendente di mercato.
  • L'Amministrazione finanziaria deve motivare la comparabilità dei prodotti, delle funzioni svolte, dei rischi assunti, dei mercati e delle condizioni contrattuali utilizzati nel confronto.
  • Il contribuente può contestare l'accertamento dimostrando che i comparabili scelti dall'Ufficio non sono pertinenti o che esistono differenze economiche rilevanti non adeguatamente considerate.
  • La decisione non esclude ogni accertamento sui prezzi di trasferimento, ma richiede che la metodologia applicata sia coerente con il principio di libera concorrenza e supportata da dati di mercato attendibili.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.