Sentenza del 30/06/2015 n. 6058 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO - TRANSFER PRICE - Comparazione di prezzi intercompany - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'accertamento dei prezzi di trasferimento applicati tra società appartenenti allo stesso gruppo. L'Amministrazione ha comparato i prezzi intercompany con altri prezzi applicati all'interno del gruppo, ritenendo tale confronto sufficiente a dimostrare l'eventuale non conformità ai valori normali di mercato. Il ricorrente ha contestato questo metodo, sostenendo che la verifica dovesse essere effettuata rispetto a transazioni comparabili concluse tra soggetti indipendenti, in condizioni di libera concorrenza.
La decisione
La contestazione è stata accolta. È stato affermato che, per verificare la correttezza dei prezzi di trasferimento, l'Amministrazione finanziaria deve confrontare i prezzi applicati con quelli praticati per prodotti o operazioni similari in un effettivo regime di libera concorrenza. Non è sufficiente basarsi esclusivamente sui prezzi praticati tra società appartenenti al medesimo gruppo, poiché tali rapporti non costituiscono, di per sé, un parametro indipendente di mercato.
Norme richiamate
Principio del valore normale e del transfer pricing
La congruità dei prezzi infragruppo deve essere valutata mediante il confronto con condizioni e prezzi osservabili in operazioni comparabili tra imprese indipendenti, secondo il principio di libera concorrenza.
Massime di principio
- Nel transfer pricing, il confronto deve riguardare, per quanto possibile, operazioni comparabili effettuate tra soggetti indipendenti e non soltanto transazioni interne al gruppo.
- Un accertamento fondato esclusivamente su prezzi infragruppo può essere considerato metodologicamente insufficiente, perché manca un parametro realmente indipendente di mercato.
- L'Amministrazione finanziaria deve motivare la comparabilità dei prodotti, delle funzioni svolte, dei rischi assunti, dei mercati e delle condizioni contrattuali utilizzati nel confronto.
- Il contribuente può contestare l'accertamento dimostrando che i comparabili scelti dall'Ufficio non sono pertinenti o che esistono differenze economiche rilevanti non adeguatamente considerate.
- La decisione non esclude ogni accertamento sui prezzi di trasferimento, ma richiede che la metodologia applicata sia coerente con il principio di libera concorrenza e supportata da dati di mercato attendibili.
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