Cassazione Civile, Ordinanza n. 00151/2025 del 06/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio aveva rideterminato il classamento e la rendita catastale di un'unità immobiliare adibita a struttura sanitaria sita in Roma. La Commissione tributaria regionale del Lazio aveva accolto l'appello dell'Ufficio e rigettato il ricorso della contribuente. La società, subentrata alla precedente parte privata nel giudizio di appello, ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione delle norme sull'appello nel processo tributario e dell'art. 342 c.p.c., sostenendo che l'appello dell'Ufficio fosse privo di motivi specifici; (2) violazione delle norme sul processo tributario e dell'art. 115 c.p.c., deducendo che l'atto impositivo dovesse ritenersi illegittimo per mancata contestazione, da parte dell'Ufficio, dell'eccezione relativa all'assenza di elementi e valori di confronto posti a base del classamento; (3) nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'eccezione di erroneità della decisione di primo grado per difetto di motivazione; (4) violazione dell'art. 112 c.p.c. e della normativa sulla motivazione degli atti amministrativi e tributari, per avere la CTR ritenuto motivato l'avviso nonostante, secondo la ricorrente, mancassero gli elementi comparativi, gli immobili similari e l'indicazione delle stime richiamate; (5) violazione dell'art. 2697 c.c., per asserita mancanza di prova idonea a fondare la pretesa impositiva.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi quattro motivi e inammissibile il quinto. In sintesi, ha affermato che l'appello dell'Ufficio era ritualmente devolutivo e quindi idoneo a rimettere al giudice di secondo grado il riesame completo del capo decisionale; che nel processo tributario il principio di non contestazione non comporta, per l'Amministrazione, un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto già contenuto nell'atto impugnato; che la CTR aveva effettivamente esaminato il profilo della motivazione dell'avviso, ritenendolo congruo; che, in materia di classamento DOCFA, la motivazione dell'avviso può essere soddisfatta con la sola indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando l'Ufficio non disattenda gli elementi di fatto dichiarati dal contribuente e si limiti a una diversa valutazione tecnica del valore economico, mentre nella specie la diversa rendita derivava da una rideterminazione estimativa degli stessi elementi di fatto già risultanti dalla procedura DOCFA e da un precedente classamento non contestato; infine, ha escluso la violazione dell'art. 2697 c.c., perché la doglianza atteneva in realtà alla valutazione delle prove e non a un errato riparto dell'onere probatorio. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e alla refusione dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È richiamato come norma di deduzione dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato come parametro per denunciare la nullità della sentenza per errori processuali o omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È evocato per distinguere il vizio di motivazione/erronea valutazione del fatto dall'errore sul riparto dell'onere probatorio.
art. 53 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato insieme all'art. 342 c.p.c. per sostenere la necessità di motivi specifici di appello nel processo tributario.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato quale norma di coordinamento del processo tributario con le regole processuali civili.
art. 342 c.p.c.
Richiamato per la specificità dei motivi di appello; la Corte ribadisce l'effetto devolutivo dell'appello tributario.
art. 115 c.p.c.
Richiamato in relazione al principio di non contestazione; la Corte esclude che nel processo tributario imponga oneri ulteriori all'Amministrazione oltre quanto contenuto nell'atto impugnato.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per dedurre omessa pronuncia; la Corte rileva che la CTR aveva invece esaminato il motivo sulla motivazione dell'avviso.
art. 7, comma 1, L. n. 212/2000
Richiamato come norma sulla motivazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria.
art. 3, L. n. 241/1990
Richiamato come norma generale sulla motivazione del provvedimento amministrativo.
art. 2697 c.c.
La Corte ribadisce che la violazione della norma sussiste solo se l'onere probatorio viene attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesta l'apprezzamento delle prove.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Richiamato per dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
L. n. 228 del 2012
Richiamata quale fonte di modifica del regime dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'appello ha effetto devolutivo pieno sul capo di decisione impugnato: il giudice di secondo grado deve riesaminare tutte le questioni che quel capo implica, anche se l'appellante non sviluppa critiche su ogni singolo argomento della decisione di primo grado.
- Il principio di non contestazione non comporta, per l'Amministrazione finanziaria, un onere di allegazione ulteriore rispetto agli elementi già contenuti nell'atto impositivo impugnato.
- In tema di classamento catastale a seguito di procedura DOCFA, la motivazione dell'avviso è sufficiente con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando l'Ufficio non contesti gli elementi di fatto dichiarati dal contribuente e si limiti a una diversa valutazione tecnica del valore economico; se invece l'Ufficio disattende specifici elementi di fatto, la motivazione deve essere più analitica.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non ricorre quando si censura, in realtà, la valutazione dell'attendibilità o sufficienza della prova già acquisita.
- Le censure di legittimità non possono essere utilizzate per ottenere una nuova valutazione del merito tecnico-estimativo, riservata al giudice di fatto.
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