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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33156/2025 del 07/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del G.I.P. che non convalidava il fermo: il Procuratore lamentava vizio di motivazione nella valutazione del pericolo di fuga, rilevando che i due indagati erano immigrati irregolari già espulsi e rientrati, si erano allontanati dal luogo del reato, avevano utilizzato alias e avevano gravi precedenti penali, circostanze che secondo la polizia giudiziaria giustificavano il fermo.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero, ritenendo che il G.I.P. avesse travisato elementi concreti che indicavano il pericolo di fuga. La Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza di non convalida e ha dichiarato legittimo il fermo disposto dalla polizia giudiziaria, richiamando il principio che il pericolo di fuga va valutato ex ante e che può desumersi da elementi indiziari quali fuga dal luogo, precedenti espulsioni e rientri irregolari, uso di alias e precedenti penali gravi.

Norme richiamate

  • art. 611 c.p.p.

    Stabilisce la forma della trattazione in Cassazione per le impugnazioni di ordinanze decise in camera di consiglio: procedimento non partecipato; la Corte ha confermato che il ricorso ex art. 391 comma 4 va trattato con le forme previste dall'art. 611.

  • art. 391 comma 4 c.p.p.

    Consente al pubblico ministero (o al fermato) di proporre ricorso per Cassazione contro l'ordinanza che decide sulla convalida del fermo; la Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile nei limiti di tale disposizione e ha ricostruito i criteri di valutazione del pericolo di fuga alla luce della giurisprudenza di legittimità.

  • art. 384 c.p.p.

    Norma che disciplina il fermo di indiziato di delitto: la Corte ha richiamato che il fermo è giustificato quando sussiste un pericolo di fuga valutato ex ante sulla base di elementi concreti e oggettivi.

  • art. 127 c.p.p.

    Richiamato solo per spiegare che non è applicato al caso: l'art. 391 comma 4 non richiama l'art. 127, confermando il carattere non partecipato della trattazione in Cassazione per l'impugnazione della convalida.

Massime di principio

  • Il pericolo di fuga va valutato ex ante e può essere desunto da elementi indiziari concreti (es. allontanamento immediato dal luogo del reato, precedenti espulsioni e rientri irregolari, uso di alias, gravi precedenti penali).
  • La sussistenza del pericolo di fuga non richiede che la fuga sia stata già pienamente attuata; è sufficiente la ragionevole probabilità che l'indagato, lasciato in libertà, si sottrarrebbe alle ricerche.
  • La valutazione del G.I.P. sul pericolo di fuga è una discrezionalità 'vincolata': è sindacabile in Cassazione se emerge un travisamento o insufficiente considerazione di elementi oggettivi e concreti.
  • Il pubblico ministero può impugnare l'ordinanza di non convalida ai sensi dell'art. 391 comma 4 c.p.p.; il ricorso è trattato in forma non partecipata ai sensi dell'art. 611 c.p.p.
  • Quando l'annullamento riguarda una fase perempta e la revisione serve solo a verificare la correttezza dell'operato della polizia giudiziaria, la Cassazione può annullare senza rinvio, dichiarando la legittimità del fermo.

Testo integrale

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