Cassazione Civile, Ordinanza n. 32186/2024 del 12/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla contribuente, effettuata perché la posizione fiscale era stata definita ai sensi della disciplina agevolativa richiamata. Di conseguenza ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Le spese sono state poste a carico delle parti che le avevano anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (ente riscossione)
La controversia
La contribuente aveva impugnato due avvisi di accertamento notificati nel 2012, relativi ai redditi percepiti negli anni 2007 e 2008, ottenendo però un esito sfavorevole in appello davanti alla commissione tributaria regionale. Ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, ha depositato atto di rinuncia, dichiarando di aver definito le pendenze ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modificazioni in legge n. 225 del 2016.
Norme richiamate
art. 6, comma 2, d.l. n. 193 del 2016
è richiamato come base normativa della definizione delle pendenze che ha determinato la rinuncia al ricorso e quindi l'estinzione del giudizio
L. n. 225 del 2016
legge di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 193 del 2016 richiamato dalla parte ricorrente
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando intervenuta in relazione alla definizione della pendenza fiscale prevista dalla legge, comporta l'estinzione del giudizio.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte non esamina i motivi di ricorso nel merito.
- Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate quando il giudizio si estingue per rinuncia, salvo diversa regolazione espressa.
Come è indicizzato
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