Sentenza n. 954/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS-/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Pavia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Pavia, recante condanna al riconoscimento di euro 2.500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., deducendo l'inottemperanza del Ministero a una sentenza civile passata in giudicato e notificata, che aveva riconosciuto, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, il diritto alla somma complessiva di euro 2.500,00 mediante assegnazione della carta elettronica prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Ha inoltre rappresentato che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le amministrazioni pubbliche prima dell'avvio del recupero coattivo. Il Ministero si è costituito, ma non ha adeguatamente contrastato la pretesa né dimostrato l'avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato civile. Ha ordinato all'Amministrazione di eseguire il titolo entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, pagando le somme dovute, detratte quelle eventualmente già versate, gli accessori di legge maturati, gli oneri di registrazione, le spese di esame, copia e notificazione aventi titolo nel provvedimento, nonché gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del credito: l'importo indicato dalla creditrice non vincola definitivamente l'Amministrazione, che deve verificare capitale residuo, misura e decorrenza degli interessi secondo il giudicato e gli artt. 1283 e seguenti c.c. È stata disposta, per il caso di ulteriore inerzia, la nomina del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta, con incarico da esercitare entro i successivi centoventi giorni su istanza della creditrice. Il commissario dovrà determinare definitivamente l'importo dovuto e adottare gli atti contabili necessari, senza compenso aggiuntivo. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di dichiarare l'inottemperanza e ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, costituente la prestazione oggetto del giudicato da eseguire.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici devono eseguire i provvedimenti giudiziari di pagamento di somme di denaro prima dell'avvio del recupero coattivo.
artt. 1282 e seguenti c.c.
Forniscono i parametri per verificare la misura e la decorrenza degli interessi dovuti, senza che i conteggi della parte creditrice siano vincolanti per l'Amministrazione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si dichiari antistatario.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Costituiscono il fondamento processuale della regolazione delle spese e del rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile, inclusa la distrazione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza avente a oggetto un obbligo pecuniario non costituisce il credito né ne modifica l'oggetto, ma è finalizzato a renderne effettivo il soddisfacimento secondo il contenuto del titolo giudiziale, le norme applicabili e gli eventuali pagamenti parziali.
- Nel giudizio di ottemperanza, la quantificazione delle somme proposta dal creditore non vincola definitivamente l'amministrazione: capitale residuo, interessi, misura e decorrenza devono essere verificati sulla base del titolo e della legge.
- Per l'esecuzione coattiva di un titolo giudiziale di pagamento nei confronti di amministrazioni dello Stato ed enti pubblici non economici deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.
- Accertata l'inottemperanza, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore in caso di inutile decorso del termine.
- Il commissario ad acta nominato per eseguire un obbligo pecuniario può essere incaricato di determinare l'importo definitivamente dovuto e di adottare gli atti contabili necessari all'adempimento; quando tali funzioni rientrano nei compiti istituzionali del dipendente pubblico designato, non è dovuto un compenso aggiuntivo.
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