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Sentenza

Sentenza n. 3338/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Terza, n. 964 del 24 luglio 2024.

Giustizia amministrativa202408056

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Toscana che aveva dichiarato improcedibile il ricorso avverso il silenzio del Comune e inammissibili i motivi aggiunti contro la nota comunale attestante la formazione del silenzio-assenso per l’installazione di un nuovo traliccio per telecomunicazioni

Esito

RINVIO AL PRIMO GIUDICE

Favorevole al ricorrente (proprietari e residenti)

Prevale il privato

La controversia

Gli appellanti hanno contestato la sentenza del TAR deducendo, in primo luogo, l’erronea esclusione della loro legittimazione e del loro interesse a ricorrere. Hanno sostenuto di avere dimostrato, mediante relazione tecnica, visure catastali, estratto di mappa e documentazione fotografica, la vicinitas rispetto all’area interessata dalla realizzazione di un traliccio alto circa 50 metri, nonché un possibile pregiudizio concreto derivante dalla compromissione delle visuali panoramiche, dalla svalutazione degli immobili, dalla lesione della qualità della vita e dai possibili effetti sulla salute. Hanno inoltre dedotto che il nuovo traliccio sarebbe stato autorizzato a condizione della dismissione di un impianto preesistente, dismissione che non sarebbe avvenuta. In secondo luogo, hanno denunciato omessa pronuncia sui motivi aggiunti e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, riproponendo le censure di violazione della disciplina sulle autorizzazioni per impianti di telecomunicazione, della normativa edilizia, della disciplina sul silenzio-assenso in presenza di vincolo paesaggistico e della normativa paesaggistica. In terzo luogo, hanno contestato la regolazione delle spese relative al ricorso avverso il silenzio. Il Comune e la società hanno eccepito l’inammissibilità dell’appello per mancata specifica riproposizione dei motivi assorbiti ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a. e, quanto alla società, l’inammissibilità dei motivi aggiunti perché rivolti contro una nota meramente dichiarativa e non contro il titolo formatosi per silenzio-assenso.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’eccezione di inammissibilità dell’appello per mancata riproposizione dei motivi. Ha ritenuto che gli appellanti, pur sinteticamente, avessero indicato accanto alle epigrafi dei motivi il contenuto essenziale delle censure, adempiendo così all’onere di riproposizione espressa previsto dall’art. 101, comma 2, c.p.a. Nel merito processuale, ha ritenuto fondato il primo motivo. La legittimazione ad agire è stata riconosciuta in ragione della vicinitas, dimostrata dalla relazione tecnica, dalle visure catastali, dall’estratto di mappa e dal corredo fotografico, anche considerando le rilevanti dimensioni del traliccio. È stato riconosciuto anche l’interesse a ricorrere, poiché gli appellanti avevano prospettato in modo non implausibile possibili effetti pregiudizievoli dell’antenna sull’ambiente circostante, sulla qualità della vita e sul valore degli immobili. Il giudice ha precisato che la concreta sussistenza e consistenza del pregiudizio costituisce questione di merito e non può essere anticipata nella verifica delle condizioni dell’azione. L’erronea declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado, fondata sull’esclusione della legittimazione e dell’interesse, è stata ritenuta errore processuale tale da comportare la nullità della sentenza e la rimessione della causa al TAR ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a. Il Consiglio di Stato non ha esaminato l’eccezione della società relativa all’oggetto dei motivi aggiunti, né i motivi di merito, perché dovranno essere scrutinati dal giudice di primo grado. La doglianza sulle spese del ricorso avverso il silenzio è stata dichiarata priva di interesse, dovendo la regolazione complessiva delle spese essere effettuata nel giudizio di primo grado rinnovato. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    Si intendono rinunciate le domande e le eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado, che non siano state espressamente riproposte nell’atto di appello …

    I motivi assorbiti o non esaminati devono essere riproposti espressamente e specificamente; un mero rinvio indeterminato agli atti di primo grado non è sufficiente. Nel caso concreto, la riproposizione sintetica accompagnata dall’indicazione del nucleo essenziale di ciascuna censura è stata ritenuta idonea.

  • art. 105, comma 1, c.p.a.

    La sentenza di primo grado va dichiarata nulla e la causa rimessa al primo giudice quando il TAR abbia dichiarato inammissibile il ricorso escludendo erroneamente, in modo palesemente erroneo, la legittimazione o l’interesse a ricorrere.

  • art. 24 Cost.

    La disciplina processuale deve essere interpretata in modo da assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale, evitando declaratorie di inammissibilità non imposte dal testo e dalla ratio della norma.

  • art. 39 c.p.a.

    Richiamato con riferimento alle condizioni soggettive dell’azione e alla legittimazione processuale nel giudizio amministrativo.

  • art. 100 c.p.a.

    Richiamato con riferimento all’interesse concreto e attuale al ricorso.

  • artt. 86 e 87 d.lgs. 259/2003

    La controversia di primo grado riguardava la formazione del titolo per silentium relativo all’installazione di un impianto di telecomunicazione; il Consiglio di Stato non ha tuttavia esaminato nel merito la legittimità di tale titolo.

  • art. 43 e 44 d.lgs. 259/2003

    Norme indicate dagli appellanti tra quelle asseritamente violate dal titolo autorizzatorio, senza esame nel merito da parte del Consiglio di Stato.

  • art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. 380/2001

    Norma invocata dagli appellanti in relazione alla necessità del permesso di costruire; questione non esaminata per la rimessione al primo giudice.

  • art. 20, comma 8, d.P.R. 380/2001

    Norma invocata in relazione all’impossibilità di formazione del silenzio-assenso in presenza di vincolo paesaggistico; questione non esaminata.

  • art. 20 l. 241/1990

    Richiamato dagli appellanti in relazione al silenzio-assenso; il giudice d’appello non ha definito la questione sostanziale.

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    Norma invocata con riferimento alla compatibilità paesaggistica e alla tutela delle visuali panoramiche; questione rimessa al TAR.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo, la legittimazione ad agire deriva dalla titolarità affermata di una situazione giuridica sostanziale differenziata, mentre l’interesse a ricorrere consiste nel vantaggio concreto e attuale conseguibile dall’accoglimento dell’impugnazione; le due condizioni dell’azione devono essere accertate autonomamente.
  • In una controversia relativa all’installazione di un impianto di telecomunicazione, la vicinitas può essere dimostrata mediante una relazione tecnica corredata da visure catastali, estratti di mappa e documentazione fotografica che evidenzino il collegamento stabile con l’area interessata, tenuto conto anche delle dimensioni dell’impianto.
  • Quando il soggetto stabilmente collegato all’area prospetti in modo non implausibile un possibile pregiudizio all’ambiente circostante, alla qualità della vita o al valore dell’immobile derivante dall’installazione di un’antenna, sussiste l’interesse a ricorrere; la verifica della concreta nocività o della sufficienza della prova del danno attiene al merito e non alle condizioni dell’azione.
  • L’onere di riproporre in appello le domande e le eccezioni assorbite o non esaminate è assolto quando l’appellante indichi specificamente, anche in forma sintetica, il contenuto essenziale delle censure; non è invece sufficiente un rinvio generico agli atti del primo grado.
  • L’erronea declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado per l’esclusione della legittimazione o dell’interesse a ricorrere integra un vizio riconducibile all’art. 105, comma 1, c.p.a. quando l’errore sia palese e imponga la dichiarazione di nullità della sentenza con rimessione della causa al primo giudice.

Come è indicizzato

MaterieLegittimazione e interesse a ricorrereAppelloTelecomunicazioni e impianti radioAutorizzazione paesaggistica
RamiProcesso amministrativoEnergia, infrastrutture e comunicazioniBeni culturali e paesaggio
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereEffetto conformativo e riedizione del potereTutela del terzo

Testo integrale

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