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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08978/2026 del 09/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasce da un preliminare di vendita di un terreno concluso il 22 novembre 2002. Gli eredi del promittente venditore hanno chiesto l'accertamento della nullità del preliminare per asserita indeterminatezza dell'oggetto, o in subordine la risoluzione per inadempimento del promissario acquirente, che aveva versato solo una parte del prezzo pattuito e non aveva poi stipulato il definitivo. In primo grado era stata dichiarata la nullità del preliminare; in appello, dopo un precedente intervento di cassazione, la Corte territoriale ha invece pronunciato la risoluzione per grave inadempimento del promissario acquirente, condannando quest'ultimo al rilascio del bene e gli eredi del venditore alla restituzione degli acconti ricevuti. Con il ricorso per cassazione, gli eredi del promissario acquirente hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 1457 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che non vi fosse un termine essenziale per pagare il prezzo o stipulare il definitivo e che la Corte d'appello avesse erroneamente valorizzato la lettera di sollecito del 15 gennaio 2008 come se imponesse un termine essenziale; 2) violazione degli artt. 112, 115 e 189 c.p.c., lamentando il mancato esame delle istanze istruttorie riproposte; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell'art. 13 del d.P.R. 115/2002, contestando la regolazione delle spese in presenza di pretesa soccombenza reciproca.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d'appello non aveva applicato l'art. 1457 c.c., ma aveva correttamente considerato l'inadempimento protratto per anni rispetto a un'obbligazione di pagamento e stipula del preliminare, rilevando che, in mancanza di un termine convenzionale o giudiziale, il credito è esigibile immediatamente ai sensi dell'art. 1183 c.c. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non erano stati riportati i capitoli di prova e, inoltre, non erano state specificamente censurate le ragioni del rigetto istruttorio in primo grado. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché anche a voler riconoscere una soccombenza reciproca, la Corte d'appello aveva comunque compensato le spese per un terzo e la misura della compensazione non è sindacabile in cassazione. Le ricorrenti sono state condannate in solido alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3 e 5; n. 4

    viene richiamato quale parametro dei motivi di ricorso, ma i motivi sono stati ritenuti rispettivamente infondato e inammissibili.

  • art. 1457 c.c.

    la Corte esclude che la decisione impugnata abbia fatto applicazione del termine essenziale; la censura è quindi fuori fuoco rispetto alla ratio decidendi.

  • art. 1183 c.c.

    in mancanza di un termine convenzionale o giudiziale per l'adempimento, l'obbligazione è esigibile immediatamente.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nella censura sulle istanze istruttorie, ma la doglianza è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nella censura sulle prove, senza superare il rilievo di inammissibilità per difetto di autosufficienza.

  • art. 189 c.p.c.

    richiamato nella censura sulle istanze istruttorie, ma non è stata accolta.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per contestare la condanna alle spese; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse.

  • art. 92 c.p.c.

    la Corte osserva che, anche in presenza di soccombenza reciproca, la compensazione disposta non è sindacabile nella sua misura.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel contratto preliminare, se non è stabilito un termine per il pagamento o per la stipula del definitivo, l'obbligazione va adempiuta immediatamente ai sensi dell'art. 1183 c.c.; il protrarsi per anni dell'inerzia del promissario acquirente può integrare grave inadempimento idoneo a giustificare la risoluzione.
  • La censura di omesso esame o di violazione delle norme sulle prove è inammissibile se il ricorrente non riproduce i capitoli di prova asseritamente trascurati e non contesta specificamente le rationes decidendi con cui il giudice di merito ha respinto le istanze istruttorie.
  • La soccombenza reciproca e la compensazione delle spese possono essere rilevanti quando domanda principale e subordinata siano autonome, ma la misura concreta della compensazione disposta dal giudice di merito non è di regola sindacabile in cassazione.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una doglianza sull'inadempimento in una contestazione meramente astratta del termine essenziale se la sentenza impugnata ha invece fondato la decisione sul mancato adempimento protratto e sul mancato riscontro a un congruo sollecito ad adempiere.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contratto

Testo integrale

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