Cassazione Penale, Sentenza n. 21945/2023 del 22/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il sequestro preventivo di euro 51.230,00 rinvenuti nell'abitazione di Giacomo Flore. La ricorrente contestava la qualificazione giuridica e la motivazione del sequestro (violazione ed erronea applicazione degli artt. 125, 253, 321 comma 2 cod. proc. pen. e 240 comma 2 cod. pen.), sostenendo in particolare che parte della somma (euro 5.000) era di sua esclusiva proprietà e derivava da attività lecita di ristorazione (pizzeria "GiustoGusto"), e che non era stato dimostrato il nesso di derivazione illecita né il periculum in mora che giustificasse il sequestro preventivo finalizzato alla confisca.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. La Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata rilevando carenze motivazionali del Tribunale in ordine al "periculum in mora" e al nesso tra la somma sequestrata e la sua confisca. La Corte ha richiamato l'obbligo di motivare specificamente perché il denaro, pur se ritenuto collegabile all'associazione, potrebbe essere disperso, utilizzato o sottratto alla confisca e ha osservato che non è ammissibile un automatismo che collega la confiscabilità alla pericolosità senza indicare elementi fattuali. Ha inoltre precisato che le questioni sulla riferibilità a terzi (la pretesa proprietà della Baroncelli su parte della somma) non possono essere bypassate e devono essere valutate nel nuovo giudizio. Pertanto il provvedimento impugnato è annullato e rinviato per un nuovo esame conforme ai criteri indicati.
Norme richiamate
art. 240 cod. pen. (comma 2)
art. 240, comma secondo, cod. pen.
Rinvio alla confisca finalizzata: la norma disciplina le ipotesi per le quali è possibile disporre la confisca. La Corte ha richiamato che, quando il sequestro preventivo è finalizzato alla confisca ex art. 240, comma 2, il giudice deve indicare le ragioni del periculum in mora e il collegamento tra il bene e la destinazione alla confisca, salvo il caso delle cose la cui detenzione/uso costituisce reato (per le quali la motivazione può essere più sintetica).
art. 321 cod. proc. pen. (comma 2)
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Consente il sequestro preventivo finalizzato alla confisca facoltativa, ma impone al giudice una motivazione specifica sul periculum in mora: non è sufficiente la sola confiscabilità del bene; occorre spiegare perché, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere disperso, modificato o sottratto.
art. 253 cod. proc. pen.
Regola il sequestro probatorio e presuppone un rapporto specifico tra la cosa e il reato. La Corte ha sottolineato che il sequestro probatorio non è sovrapponibile al sequestro preventivo finalizzato alla confisca e che il richiamo a questa norma deve essere coerente con la tipologia di misura adottata.
art. 125 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorso; nella motivazione della Corte non emerge una specifica interpretazione applicativa di tale articolo rispetto alla decisione impugnata.
Massime di principio
- Distinguere chiaramente il sequestro probatorio (art. 253 c.p.p.) dal sequestro preventivo finalizzato alla confisca (art. 321 c.p.p. comma 2 e art. 240 c.p.): ciascuno richiede una motivazione e presupposti differenti.
- Quando si dispone un sequestro preventivo finalizzato alla confisca facoltativa, il giudice deve indicare in modo concreto e non meramente assertivo le ragioni del periculum in mora (perché il bene potrebbe essere disperso, utilizzato o sottratto alla confisca nelle more del processo).
- La semplice presenza di denaro in contanti presso il domicilio dell'indagato non costituisce automatismo sufficiente per ritenere il denaro "provento" o automaticamente confiscabile: è necessario il nesso eziologico tra il bene e l'illecito o elementi che giustifichino la sua destinazione a finanziare ulteriori attività delittuose.
- Le contestazioni di terzi (terza interessata) sulla proprietà o provenienza lecita di somme rinvenute devono essere valutate e motivate: il giudice non può respingerle con argomentazioni tautologiche o senza un esame minimo degli elementi documentali prodotti.
- In fase di riesame e impugnazione dei provvedimenti cautelari il sindacato è principalmente incentrato sulla correttezza e completezza della motivazione; vizi motivazionali rilevanti possono determinare l'annullamento e il rinvio per nuovo esame.
- Se la confisca riguarda cose la cui produzione, uso o detenzione costituisce reato, la motivazione del periculum può essere piú sintetica; altrimenti è richiesto un espresso accertamento del rischio di dispersione o di utilizzo.
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