Cassazione Penale, Sentenza n. 5871/2022 del 21/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso l'ordinanza del Gip che aveva applicato la custodia cautelare in carcere per il reato di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e vari reati fine (tra cui furti e reati contro il patrimonio). Il ricorrente denunciava violazione di legge, travisamento dei fatti e carenza e contraddittorietà della motivazione, in particolare sul piano della gravità indiziaria e della concreta e attuale esigenza cautelare; contestava poi specifiche attribuzioni fattuali (riconoscimenti, conversazioni ecc.) e l'erronea estensione al suo conto di elementi riferiti a terzi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha censurato il Tribunale del riesame per motivazione contraddittoria e non individualizzata, in particolare per avere contemporaneamente escluso la partecipazione diretta del Movilia ad alcuni episodi di furto e poi riconosciuto genericamente gravità indiziaria per attivita prodromiche senza spiegare in modo specifico il ruolo dell'imputato. La Corte ha inoltre rilevato un travisamento di fatti laddove il Tribunale attribuisce al Movilia un episodio che, dai documenti, riguardava un altro indagato. Per tali vizi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo esame al Tribunale della libertà di Trento, ordinando gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 94, comma 1-ter, disposizioni di attuazione codice di procedura penale.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di associazione per delinquere; nella sentenza è la contestazione principale rispetto alla quale si valuta la gravità indiziaria e il ruolo dell'indagato nel sodalizio.
artt. 624-bis, 625, 628 cod. pen.
Norme che disciplinano i reati contro il patrimonio (ricettazione, furto, rapina ecc.) costituenti i reati fine dell'associazione; usate per qualificare gli episodi delittuosi oggetto delle indagini.
art. 61 cod. pen.
Norma sulle circostanze aggravanti generali; citata in relazione al complesso delle condotte contestate nell'ambito dell'associazione.
art. 273, comma 1 cod. proc. pen.
Dispone i motivi di impugnazione in cassazione; nella vicenda è richiamato come base formale delle censure per vizio di motivazione e travisamento del fatto.
art. 274, lett. c) cod. proc. pen.
Prevede la specifica causa di nullità o vizio impugnabile in cassazione per motivi di fatto o valutazione probatoria; richiamata dal ricorrente per censurare la motivazione del Tribunale del riesame.
art. 357 cod. proc. pen.
Riferimento alla annotazione di polizia giudiziaria; nella motivazione del Tribunale veniva citata per il riconoscimento di un conducente, elemento poi ritenuto male attribuito al ricorrente.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Detta gli adempimenti di cancelleria da eseguire dopo la dichiarazione di annullamento con rinvio; la Corte ha disposto l'osservanza di tale formalità a seguito dell'annullamento.
Massime di principio
- Il Tribunale del riesame deve motivare in modo specifico e individualizzato la gravità indiziaria a carico di ciascun indagato: valutazioni generiche o traslazioni di accertamenti fatti su altri soggetti possono determinare l'annullamento.
- Contraddizioni interne nella motivazione (es. escludere la partecipazione diretta e al tempo stesso affermare genericamente la gravità per attivita prodromiche) rendono la motivazione non conforme ai canoni della logica e pregiudicano la tenuta del provvedimento cautelare in sede di legittimità.
- L'attribuzione di fatti probatori (riconoscimenti, conversazioni, annotazioni) va effettuata con cura: se dagli atti risulta che un episodio riguarda un diverso indagato, non può essere utilizzato per rafforzare il quadro indiziario di un altro soggetto.
- Nelle impugnazioni per vizio di motivazione la Cassazione verifica l'adeguatezza delle ragioni esposte dal giudice di merito rispetto ai canoni logici e ai principi di diritto, ma non rifa' il giudizio di merito; tuttavia la mancanza di motivazione sufficiente comporta l'annullamento e il rinvio.
- Sulle esigenze cautelari (pericolo di fuga, di inquinamento probatorio, di reiterazione) il giudice deve argomentare la concretezza e l'attualità del pericolo, tenendo conto anche del tempo trascorso e delle circostanze personali dell'indagato.
- In casi simili difesa e giudice dovrebbero distinguere chiaramente le risultanze probatorie riferibili all'indagato da quelle riferibili a terzi, e il giudice del riesame deve esplicitare come ciascun elemento contribuisca al quadro indiziario complessivo.
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