Sentenza n. 5475/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento - del bando di concorso pubblico, per esame e titoli, per l’assunzione di 2.138 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero rafferma annuale in servizio o in congedo, indetto con Decreto a firma del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 30.01.2023; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché sconosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bando di concorso pubblico per esame e titoli per l'assunzione di 2.138 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata o in rafferma
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il bando di concorso e gli atti presupposti, connessi e consequenziali, deducendo plurimi motivi di illegittimità e di eccesso di potere sotto molteplici profili. Il testo della sentenza non specifica il contenuto dei singoli motivi. Nel corso del giudizio il Ministero dell'Interno si è costituito e ha prodotto documentazione a seguito di ordinanza presidenziale. Prima della decisione, con atto depositato il 9 gennaio 2026, il ricorrente ha dichiarato il venir meno dell'interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice ha richiamato il principio, proprio del processo amministrativo quale processo di parti, della piena disponibilità dell'interesse al ricorso: fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, il ricorrente può dichiarare di non avere più interesse alla decisione. Poiché la dichiarazione è stata depositata il 9 gennaio 2026, prima dell'udienza del 13 marzo 2026 e della trattenuta in decisione, il ricorso è stato dichiarato improcedibile. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La causa è stata trattata nell'ambito di un'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato, tenutasi da remoto; la sentenza richiama la disposizione senza svilupparne uno specifico profilo interpretativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, quale processo di parti, il ricorrente dispone dell'interesse alla decisione e può dichiararne il venir meno sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione.
- La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, se resa prima della trattenuta in decisione, comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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