Cassazione Penale, Sentenza n. 42225/2023 del 17/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 73 DPR 309/1990 (detenzione/coltivazione ai fini di spaccio). Due motivi principali: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per aver qualificato il fatto ai sensi del comma 4 dell'art. 73 anziché del comma 5; (2) vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva, chiedendo la non considerazione dei precedenti per la loro anteriore lontananza temporale e per l'assenza di precedenti specifici per stupefacenti.
La decisione
Il ricorso è stato accolto limitatamente al secondo motivo: la Corte di legittimità ha ritenuto infondato il primo motivo e ha confermato la qualificazione ai sensi del comma 4 dell'art. 73 (trovate 80 piante in stato vegetativo con infiorescenze, sistema di irrigazione, stima di 8380 dosi). Ha invece ritenuto fondata l'impugnazione sulla recidiva, perché la motivazione della Corte territoriale è risultata stereotipata e non adeguatamente individualizzante; la Corte di cassazione ha annullato la sentenza limitatamente all'applicazione della recidiva e ha rinviato ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta per nuovo giudizio su quel punto. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile e, ai sensi dell'art. 624 c.p.p., è stata dichiarata irrevocabile l'accertamento di responsabilità penale relativamente alla condanna principale.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione del comma 4 (configurazione più grave) sulla base degli elementi fattuali: 80 piante con infiorescenze in zona appartata, sistema di irrigazione e stima di 8380 dosi, elementi idonei a dimostrare finalità di spaccio e produzione su scala commerciale
art. 133 cod. pen.
criteri per la determinazione della pena e considerazione della pericolosità
La Corte territoriale aveva richiamato tali criteri per giustificare la recidiva ma la Cassazione ha ritenuto che l'uso di tali principi debba essere individualizzato e non stereotipato; non possono sostituire una motivazione specifica sui precedenti dell'imputato
art. 624 cod. proc. pen.
irrevocabilità delle sentenze
Applicato dalla Cassazione per dichiarare irrevocabile l'accertamento della responsabilità penale relativamente alla parte della sentenza non assoggettata ad annullamento o rinvio
Sezioni Unite, sent. n. 51063 del 27/09/2018 (Murolo)
sentenza di legittimità richiamata
Richiamata dalla Corte per confermare il principio secondo cui la presenza di elementi oggettivi quali numero di piante, stato vegetativo, organizzazione della coltivazione e capacità di ricavo in dosi giustificano il diniego dell'applicazione del comma 5 e la configurazione del reato ai sensi del comma 4
Massime di principio
- La qualificazione tra comma 4 e comma 5 dell'art. 73 DPR 309/1990 dipende da elementi concreti: numero e stato delle piante, presenza di infiorescenze, sistemi di coltivazione/irrigazione e stima delle dosi utili per lo spaccio; elementi che indicano organizzazione e attività commerciale giustificano l'applicazione del comma 4
- L'applicazione della recidiva richiede motivazione specifica e individualizzata: il giudice non può limitarsi a formule stereotipate o a richiami generici ai criteri di pericolosità, ma deve valutare la natura, la gravità e la remotenza dei precedenti
- Se la motivazione sulla recidiva è viziata, la Cassazione può annullare la pronuncia limitatamente all'aggravante e disporre il rinvio per nuovo esame solo su quel punto, lasciando immutata la condanna principale se il resto del ricorso è inammissibile
- La declaratoria di irrevocabilità ex art. 624 c.p.p. conserva gli effetti della condanna (quando il ricorso è inammissibile per il resto), ma non impedisce la nuova valutazione specifica dell'aggravante annullata e rimessa alla Corte territoriale competente
- In sede di appello e di legittimità è fondamentale per la difesa documentare e argomentare la distanza temporale e la natura dei precedenti per contrastare l'applicazione automatica della recidiva
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