Cassazione Penale, Sentenza n. 30330/2025 del 05/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Cimino impugnava l'ordinanza del 15/02/2025 con cui il giudice dell'esecuzione ha rigettato le istanze presentate dal difensore volte, in via gradata, a: sospendere o revocare l'esecutorietà del decreto penale n. 83/2024; sostituire la pena inflitta con lavori di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186 (o art. 189) comma 9-bis d.lgs. 285/1992; rimetterlo in termini per proporre opposizione ex art. 175 c.p.p.; emettere il decreto di giudizio immediato ai sensi dell'art. 459, comma 1-ter c.p.p. L'originaria vicenda: decreto penale del 07/08/2024 (art. 186 d.lgs. 285/1992) con conversione della pena detentiva in pena pecuniaria; istanza di sostituzione presentata ma respinta dal GIP in data 25/10/2024 perché chiedeva la sostituzione dell'intera pena pecuniaria (la legge, secondo il GIP, consentirebbe la sostituzione solo della pena detentiva convertita); dichiarazione di esecutorietà del decreto il 31/10/2024. Il ricorrente deduceva: (1) violazione di norme processuali (art. 670 c.p.p., art. 459 c.p.p.) per mancata declaratoria di esecutività contestuale al rigetto e per assenza di notifica del successivo provvedimento dichiarativo dell'esecutività; (2) falsa applicazione dell'art. 189 (o art. 186), comma 9-bis d.lgs. 285/1992, sul presupposto che tale norma speciale consentirebbe la sostituzione anche della pena pecuniaria e che dunque il primo diniego fosse solo interlocutorio.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso come infondato. Ha ritenuto corretta la valutazione del GIP che aveva negato la sostituzione per l'intera pena pecuniaria: la giurisprudenza della Corte ha stabilito che, una volta che la pena detentiva è stata convertita in pena pecuniaria, non è ammissibile la successiva sostituzione dell'intera sanzione con lavori di pubblica utilità, poiché i regimi sono distinti e non sovrapponibili. Quanto alla declaratoria di esecutività, la Corte ha richiamato la normativa e la giurisprudenza che impongono un espresso pronunciamento (nella formulazione vigente al fatto, la declaratoria espressa), ma ha rilevato che: il provvedimento di rigetto non era stato tempestivamente impugnato e si era stabilizzato; l'esecutorietà era stata dichiarata successivamente (31/10/2024) e, sebbene la notificazione di tale provvedimento non sia stata effettuata, la declaratoria sarebbe comunque impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi di interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 461, comma 6 c.p.p.; l'imputato non ha proposto né opposizione né ricorso avverso la declaratoria; pertanto le censure dovevano essere respinte. Il ricorrente è stato condannato alle spese.
Norme richiamate
d.lgs. n. 285/1992, art. 186 (o art. 189) comma 9-bis
«la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità ...»
La Corte distingue la possibilità prevista dalla norma speciale (sostituzione con lavori di pubblica utilità) ma precisa che tale sostituzione non è praticabile quando, prima, la pena detentiva sia stata già convertita in pena pecuniaria: i regimi sanzionatori (conversione in multa vs. lavoro di pubblica utilità) sono distinti e non sovrapponibili.
cod. proc. pen., art. 459, comma 1-ter
La norma (nella versione vigente al fatto, modificata dal d.lgs. n. 31/2024) richiede un espresso provvedimento (dichiarazione di esecutività) quando venga rigettata la richiesta di sostituzione della pena detentiva convertita con lavoro di pubblica utilità; tale dichiarazione è rilevante per i termini e le impugnazioni.
cod. proc. pen., art. 461, comma 6
La declaratoria di esecutività del decreto penale, in quanto equiparabile a una decisione che determina l'inammissibilità dell'opposizione, può essere sindacata con ricorso per cassazione: la Corte interpreta l'art. 461(6) in senso favorevole alla tutela del diritto di difesa.
cod. proc. pen., art. 670
Richiamata dal ricorrente come norma in tema di nullità dell'ordine di esecuzione; la Corte non ha ritenuto fondate le doglianze sulla nullità dell'ordine di esecuzione atteso il consolidamento del provvedimento e l'assenza di tempestive impugnazioni.
Massime di principio
- Se la pena detentiva è già stata convertita in pena pecuniaria, non è ammissibile in generale la successiva sostituzione dell'intera sanzione con lavori di pubblica utilità: i due rimedi sanzionatori sono distinti e non sovrapponibili.
- Quando si propone una istanza di sostituzione della pena a seguito di decreto penale, la formulazione della richiesta deve essere accurata: chiedere la sostituzione solo della parte detentiva eventualmente convertita (se si intende usufruire dell'istituto previsto dall'art. 459 c.p.p.) anziché dell'intera pena pecuniaria.
- Se il giudice rigetta l'istanza di sostituzione, è necessario valutare immediatamente i rimedi disponibili (opposizione al decreto penale entro 15 giorni dalla notifica ovvero impugnazione del provvedimento che dichiara l'esecutorietà): la mancata impugnazione stabilizza il provvedimento.
- La dichiarazione di esecutività del decreto penale, se pronunciata, costituisce atto impugnabile (anche in Cassazione) e la sua notifica è rilevante per esercitare i mezzi di impugnazione; tuttavia, l'assenza di tempestive impugnazioni rende difficile ottenere un riesame.
- In casi dubbi, per non precludere i rimedi, valutare la proposizione di opposizione al decreto penale entro il termine di legge o, se si preferisce evitare l'opposizione, curare la tempestiva impugnazione del provvedimento che dichiara l'esecutorietà con i rimedi indicati dalla giurisprudenza (anche ricorso per cassazione nei limiti indicati).
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