Ordinanza n. 142/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - della determinazione dirigenziale prot. n. 44/DPH008 del 18 marzo 2026 di revoca del contributo concesso alla società ricorrente e di recupero della somma di € 443.829,93, oltre interessi; - della comunicazione di avvio del procedimento di revoca del beneficio accordato prot. n. 84150 del 2 marzo 2026; - dei rapporti, provvisorio e definitivo, di audit, indicati nel provvedimento impugnato e non conosciuti dalla società ricorrente; - della nota informativa prot. n. 4516 dell’8 gennaio 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dirigenziale di revoca del contributo pubblico e recupero di € 443.829,93 oltre interessi, nonché gli atti presupposti e i rapporti di audit
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa beneficiaria)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui la Regione Abruzzo ha revocato il contributo concesso e disposto il recupero delle somme erogate, unitamente alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca, ai rapporti provvisorio e definitivo di audit richiamati nel provvedimento e non conosciuti dalla ricorrente, nonché a una nota informativa. La questione centrale riguarda l'accertamento della sussistenza di un collegamento sostanziale tra la società ricorrente e un'altra impresa beneficiaria del medesimo contributo. Tale collegamento inciderebbe sul presupposto soggettivo di legittimazione previsto dall'articolo 8 dell'avviso pubblico. La società ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che la complessa questione relativa alla sussistenza del collegamento sostanziale con altra impresa beneficiaria richieda un esame più approfondito nella fase di merito, senza definire in questa sede la fondatezza della pretesa di annullamento. Ha tuttavia ravvisato un grave pregiudizio cautelare, poiché la restituzione dell'ingente somma erogata potrebbe determinare danni finanziari, reputazionali e occupazionali non facilmente ripianabili. Ha quindi accolto l'istanza cautelare limitatamente alla parte della determinazione che dispone il recupero delle somme erogate a titolo di anticipazione e saldo, sospendendone l'efficacia. La revoca del contributo non risulta invece espressamente sospesa nella parte diversa dall'ordine di recupero. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 24 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; il provvedimento è stato sospeso nei limiti ritenuti necessari a fronte del pregiudizio grave prospettato.
art. 8 dell'avviso pubblico
Prevede il presupposto soggettivo di legittimazione la cui sussistenza è posta in discussione in relazione al possibile collegamento sostanziale con altra impresa beneficiaria del contributo.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando la verifica della sussistenza di un collegamento sostanziale tra imprese beneficiarie di un contributo richiede un approfondito accertamento, la relativa questione può essere riservata alla fase di merito senza anticipare la decisione sulla legittimità della revoca.
- Il rischio di restituzione immediata di un ingente contributo pubblico può integrare un grave pregiudizio cautelare quando sia suscettibile di produrre conseguenze finanziarie, reputazionali e occupazionali non facilmente ripianabili.
- La tutela cautelare può essere accordata in modo parziale e conformata limitatamente all'ordine di recupero delle somme erogate, senza estendersi necessariamente a ogni effetto del provvedimento di revoca.
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