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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12395/2026 del 02/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma delle condanne per il reato previsto dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 4/2019 conv. (false attestazioni od omissioni finalizzate a ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza). Ludo Luigi denunciava omissione di valutazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. e un errore materiale nel dispositivo (la motivazione riconosceva la sospensione condizionale della pena ma il dispositivo non la prevedeva). Barbagallo Angelo deduceva errore nella valutazione dell'elemento soggettivo (errore scusabile ex art. 5 c.p. per aver utilizzato un modulo INPS non aggiornato), mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e vizio di motivazione sul dolo specifico. Piccolo Luigi sosteneva l'abrogazione della fattispecie incriminatrice, il diniego delle attenuanti generiche, la mancata attivazione della giustizia riparativa e la mancata sostituzione della pena ex art. 545-bis c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili o manifestamente infondati la gran parte dei ricorsi. In particolare: per Ludo Luigi il primo motivo (sulla mancata valutazione ex art. 131-bis) è inammissibile perché la richiesta non risultava specificamente proposta; il secondo motivo è fondato: la motivazione della Corte territoriale aveva riconosciuto la sospensione condizionale della pena ma il dispositivo l'aveva omessa per errore materiale; la Cassazione ha quindi disposto la correzione/annullamento senza rinvio per consentire l'applicazione del beneficio (rettifica dell'errore materiale ex art. 619 c.p.p.). I ricorsi di Barbagallo Angelo e di Piccolo Luigi sono stati dichiarati inammissibili o manifestamente infondati: la Corte ha ritenuto infondati gli argomenti sull'errore scusabile in relazione alla modulistica INPS e sul mancato dolo specifico; ha confermato la correttezza del diniego delle attenuanti generiche in relazione ai precedenti penali; ha respinto la censura sull'abrogazione dell'art. 7 ritenendo applicabile la normativa vigente al momento dei fatti e richiamando le disposizioni transitorie ed il d.l. 48/2023 che ha riformulato analoghe fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, conv. con L. 28 marzo 2019, n. 26

    "1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, e' punito con la reclusione da due a sei anni."

    La norma punisce le false dichiarazioni o omissioni nella domanda per il reddito di cittadinanza finalizzate a ottenere indebitamente il beneficio; la Corte conferma che integra il reato l'omessa o falsa indicazione funzionale ad ottenere un vantaggio non spettante o superiore a quello dovuto.

  • art. 416-bis c.p.

    La condanna per il reato di associazione mafiosa (art. 416-bis) nei dieci anni precedenti costituisce ostativo/allontanamento ai requisiti per il reddito di cittadinanza; l'omissione di tale dato nella domanda è rilevante ai fini dell'art. 7 d.l. 4/2019.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per tenuità del fatto può essere applicata solo se specificamente richiesta e comparsa nel processo; l'omessa deduzione o richiesta in atti impedisce che la Cassazione censuri la mancata valutazione.

  • art. 5 c.p.

    L'errore scusabile sulla legge penale (ignoranza della norma) è generalmente inammissibile: la Corte ha ritenuto che l'uso di modulistica INPS non aggiornata non esoneri dall'obbligo di osservare gli oneri dichiarativi imposti dalla legge, per cui non opera l'errore scusabile invocato.

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per i motivi di ricorso in Cassazione (lett. b), c), e) indicate nei ricorsi) e per valutare i profili di inammissibilita' e motivazione.

  • art. 619 cod. proc. pen.

    La Corte di Cassazione può correggere errori materiali del dispositivo della sentenza senza rinvio, procedura usata per rettificare l'omissione della sospensione condizionale nel dispositivo quando la motivazione la riconosceva.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato nel contesto delle attenuanti generiche: il giudice del merito deve valutare gli elementi previsti da questa norma; il richiamo ai precedenti penali è sufficiente a negare le attenuanti ove adeguatamente motivato.

  • art. 1, comma 318, L. n. 197/2022

    Prevede l'abrogazione degli artt. 1-13 del d.l. n. 4/2019 con efficacia dal 1° gennaio 2024; la Corte sottolinea che l'abrogazione non ha eliminato la punibilità per fatti commessi anteriormente, nei limiti delle disposizioni transitorie.

  • D.L. 4 maggio 2023, n. 48, art. 8 e art. 13, comma 3

    "art. 8: salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico ... rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi ... e' punito con la reclusione da due a sei anni."

    La nuova disciplina (assegno di inclusione) ripropone una fattispecie sostanzialmente sovrapponibile all'art. 7 d.l. 4/2019; la disposizione transitoria (art.13, comma 3) stabilisce che per i fatti commessi fino al 31.12.2023 continuano ad applicarsi le sanzioni previste dall'art.7, garantendo continuità di tutela penale.

  • art. 47, comma 3, c.p.

    Richiamata in giurisprudenza citata: non trova applicazione per giustificare l'ignoranza della legge penale con riferimento agli oneri dichiarativi del reddito di cittadinanza; l'interpretazione della Corte esclude inevitabilita' dell'ignoranza nel caso di tali norme.

Massime di principio

  • L'uso di modulistica amministrativa non aggiornata non esime il dichiarante dall'obbligo di rispettare gli oneri dichiarativi stabiliti dalla legge: l'ignoranza della normativa penale connessa a tali obblighi è, di norma, inescusabile.
  • Le richieste sostanziali (es. applicazione dell'art. 131-bis c.p.) devono risultare chiaramente dagli atti e dal provvedimento impugnato; se non sono state tempestivamente dedotte o non emergono dagli atti, la censura in Cassazione è inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza.
  • Il giudizio del merito sul riconoscimento delle attenuanti generiche è essenzialmente di fatto; se il giudice richiama elementi rilevanti (es. precedenti penali) la sua valutazione è difficilmente sindacabile in Cassazione.
  • La Corte di Cassazione può correggere errori materiali del dispositivo quando la motivazione esprime chiaramente la volontà del giudice (recte ex art. 619 c.p.p.), consentendo l'annullamento senza rinvio per tali vizi formali non sostanziali.
  • L'abrogazione di una norma penale non produce automaticamente effetto liberatorio per fatti anteriori se il legislatore ha previsto disposizioni transitorie che mantengono l'applicazione delle sanzioni per i fatti commessi entro termini determinati; inoltre, nuove disposizioni possono ricostituire la fattispecie con contenuto sostanzialmente identico.

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