Ordinanza n. 598/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'ottemperanza: - del giudicato di cui alla sentenza n. 297, pubblicata in data 11 luglio 2023, del Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o incompleta esecuzione del giudicato di una sentenza del Tribunale del lavoro relativa al pagamento di differenze retributive, risarcimento del danno e spese
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Lavoro, che aveva condannato l'Amministrazione scolastica al pagamento di euro 18.112,79, comprensivi dell'accantonamento a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione, nonché delle spese di lite e delle spese di consulenza tecnica d'ufficio. L'Amministrazione aveva adottato un decreto di ricostruzione di carriera e un provvedimento di liquidazione, ma la Ragioneria Territoriale dello Stato aveva comunicato che tali atti non avevano superato il controllo preventivo di regolarità contabile ed erano stati restituiti con rilievi. A seguito di ordinanza istruttoria, l'Amministrazione ha riferito di avere rielaborato e nuovamente trasmesso alla Ragioneria il decreto di inquadramento e un nuovo provvedimento di liquidazione. È rimasta tuttavia da verificare la sorte dei nuovi atti e, quindi, l'effettivo adempimento del giudicato.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza. Rilevata la necessità di verificare l'esito dei provvedimenti rielaborati e trasmessi dall'istituto scolastico alla Ragioneria Territoriale dello Stato, ha disposto il prosieguo della trattazione a una successiva camera di consiglio, fissata per l'8 luglio 2026. Ha inoltre ordinato alla segreteria di comunicare l'ordinanza alle parti e, in particolare, agli uffici ministeriali e scolastici indicati nel dispositivo. Non è stata resa una pronuncia definitiva sull'avvenuta esecuzione del giudicato né sulle spese.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'Amministrazione riferisce di avere adottato nuovi atti esecutivi ma non è ancora verificabile se tali atti abbiano superato i controlli contabili o prodotto l'effettivo soddisfacimento della pretesa riconosciuta dal giudicato, il giudice può disporre il rinvio della trattazione per acquisire e verificare gli ulteriori elementi necessari.
- La mera adozione e trasmissione di provvedimenti amministrativi o contabili non dimostra, di per sé, l'integrale esecuzione del giudicato, se resta incerto l'esito dei controlli cui tali provvedimenti sono sottoposti e l'effettivo pagamento delle somme dovute.
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