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Sentenza

Sentenza n. 7056/2026 - Roma, Sezione 4

per l’annullamento - per vizi derivanti dalla già contestata illegittimità del bando, del provvedimento recante “ Aggiudicazione ai sensi dell’art. 17, comma 5 del Codice, anche a valere come comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023”comunicato alla controinteressata Proger S.p.A. il 17 luglio 2025 ma conosciuto dalla ricorrente solo in data 9 settembre 2025 , con il quale Autostrade per l’Italia S.p.A. ha disposto, in favore del RTP controinteressato, l’aggiudicazione del Lotto 1 (CIG: B4F57D8EBF), del Lotto 2 (CIG: B4F57D9F92) e del Lotto 3 (CIG: B4F57DA06A) della gara europea a procedura aperta per l’affidamento di accordi quadro aventi ad oggetto lo svolgimento del servizio di sorveglianza delle opere d’arte in gestione ad Autostrade per l’Italia ai sensi delle llgg ponti (d.m. 204/2022) e delle llgg gallerie (d.m. 247/2022), nonché l’esecuzione di attività di prove e indagini a supporto del servizio di sorveglianza; - di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o conseguenziale al provvedimento di cui sopra o in esso citato, inclusi il bando (doc. 2), il disciplinare e i relativi allegati (doc. 3), l’allegato “Criteri_OEPV_AQ_Sorv” (doc. 4), la Comunicazione ASPI n. 3 “offerta economica e documentazione amministrativa”, recante anche la comunicazione di aggiudicazione provvisoria (doc. 5), nelle sole parti e/o interpretazioni che risultino contrarie alle censure svolte nel presente ricorso e lesive per la odierna ricorrente; nonché per la declaratoria di inefficacia degli Accordi Quadro già stipulati tra Autostrade per l’Italia e il RTP aggiudicatario (anch’essi conosciuti dalla ricorrente in data 9 settembre 2025), e precisamente: - dell’Accordo quadro per l’esecuzione dell’appalto inerente al Lotto 1 (CIG B4F57D8EBF - Contratto SAP n. 81032061 - Lotto 1 - DT1 E DT2; - dell’Accordo quadro per l’esecuzione dell’appalto inerente al Lotto 2 (CIG B4F57D9F92 - Contratto SAP n. 81032063 - Lotto 2 - DT3, DT4 E DT9; - dell’Accordo quadro per l’esecuzione dell’appalto inerente al Lotto 3 (CIG B4F57DA06A- Contratto SAP n. 81032064 - Lotto 3 - DT5, DT6, DT7 E DT8); e per la condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente in forma specifica, mediante annullamento e riedizione della procedura di gara, ovvero - in subordine - per equivalente, sotto forma del danno da perdita di chance, per come sarà meglio specificato in corso di causa.

Giustizia amministrativa202510994

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione di tre lotti di una gara europea a procedura aperta per accordi quadro relativi al servizio di sorveglianza delle opere d’arte e alle attività di prove e indagini, nonché gli atti di gara presupposti e gli accordi quadro stipulati

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il consorzio ricorrente aveva impugnato, per vizi derivanti dall’illegittimità del bando e degli ulteriori atti di gara, il provvedimento con cui Autostrade per l’Italia S.p.A. aveva aggiudicato a un raggruppamento temporaneo concorrente i Lotti 1, 2 e 3 della procedura. Erano state inoltre formulate domande di declaratoria di inefficacia degli accordi quadro stipulati e di risarcimento del danno, in forma specifica mediante annullamento e riedizione della gara oppure, in subordine, per equivalente sotto forma di perdita di chance. Il testo della sentenza non espone il contenuto specifico delle censure dedotte, poiché il ricorrente ha successivamente dichiarato di non avere più interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR ha preso atto dell’atto depositato il 26 marzo 2026, con il quale il consorzio ricorrente aveva dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio. Ha pertanto dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare nel merito le censure relative al bando, all’aggiudicazione, agli accordi quadro e alle domande risarcitorie. Le spese di lite sono state compensate tra le parti per giustificati motivi.

Massime di principio

  • La sopravvenuta dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla definizione del giudizio determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, quando non residui un’utilità concreta e attuale conseguibile mediante la decisione.
  • Quando il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, il giudice non procede all’esame nel merito delle censure di illegittimità né delle domande consequenziali connesse all’impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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