Sentenza n. 240/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento -della nota del Comune di Campi Salentina – Settore Tecnico, prot.n.12572 del 01.10.2019, notificata a mezzo posta ai signori Quarta Luigina e Imbriani Mauro in data 11.10.2019 e a Quarta Giuseppe non notificata, con la quale è stato disposto l’annullamento in autotutela del Permesso di Costruire n.29 del 25.05.2006; -ove occorrer debba, della nota prot.n.9633 del 22.07.2019, richiamata nel provvedimento impugnato, recante la comunicazione di avvio del procedimento, mai comunicata ai ricorrenti, nei limiti dell’interesse fatto valere; -di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, consequenziale e, comunque, incompatibile con le richieste fatte valere dalla ricorrente; nonché per l’accertamento del diritto dei ricorrenti a mantenere il Permesso di Costruire n.25/2006.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Annullamento d’ufficio del Permesso di Costruire n. 29 del 25 maggio 2006, unitamente alla comunicazione di avvio del relativo procedimento
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento comunale del 1° ottobre 2019 con cui è stato annullato in autotutela il permesso di costruire n. 29/2006, chiedendo anche l’accertamento del diritto a mantenerlo. Hanno dedotto la violazione degli artt. 1, 3, 7, 8, 9, 10, 21-octies, 21-nonies, 22 e 25 della l. 241/1990, dell’art. 11 del d.P.R. 380/2001 e dei principi di affidamento e giusto procedimento. Sono stati inoltre dedotti difetto di motivazione, difetto di istruttoria, errore sui presupposti di fatto e di diritto, sviamento, travisamento, irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà e illegittimità derivata. In particolare, i ricorrenti hanno contestato l’annullamento intervenuto a distanza di oltre dodici anni dal rilascio del titolo e la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento. Il Comune ha fondato l’autotutela sulle sentenze civili che avevano riconosciuto a una controinteressata l’esclusiva titolarità del terreno, nonché sulla circostanza che i ricorrenti, al momento della voltura del permesso, conoscessero il contenzioso e non avessero rappresentato all’amministrazione la situazione proprietaria controversa.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittimo il superamento del termine di dodici mesi previsto dall’art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990, poiché la situazione di fatto rilevante per il rilascio e per la voltura del titolo edilizio era stata rappresentata in modo non veritiero o comunque incompleto. Le sentenze della Corte d’Appello e della Corte di Cassazione avevano accertato l’esclusiva proprietà del terreno in capo alla controinteressata; i ricorrenti, inoltre, erano a conoscenza del giudizio civile quando avevano chiesto la voltura del permesso. In tale situazione non poteva essere invocato un affidamento meritevole di tutela e il termine per l’autotutela non impediva l’annullamento tardivo. Il Collegio ha aderito all’orientamento secondo cui, ai fini del superamento del termine, non è necessario un previo accertamento penale o civile della falsità della rappresentazione, quando la non veridicità emerga dagli approfondimenti istruttori dell’amministrazione; è sufficiente che l’errore dell’amministrazione sia imputabile esclusivamente, anche per colpa grave, al comportamento del privato. Sono state respinte anche le censure relative alla mancata comunicazione di avvio del procedimento: pur richiamando l’avvio del procedimento, il provvedimento non risultava comunque invalidabile sulla base della sola omissione procedimentale, considerato l’obbligo di restituzione del terreno accertato dalle sentenze civili e l’assenza di elementi circostanziati idonei a superare la conclusione amministrativa. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
Il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole “comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici”.
Il termine di dodici mesi decorre dal momento in cui l’amministrazione acquisisce concreta conoscenza dei profili di illegittimità, ma non opera quando il privato abbia indotto l’amministrazione in errore mediante una falsa o incompleta rappresentazione dei fatti. In tali casi il termine può essere superato anche senza un previo accertamento giudiziale della falsità, purché la non veridicità emerga dall’istruttoria amministrativa e sia imputabile esclusivamente al privato.
art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990
Il provvedimento conseguito sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, può essere annullato dall'Amministrazione anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi.
La disposizione è stata interpretata estensivamente: il superamento del termine è ammesso anche quando la falsa rappresentazione dei fatti o l’omissione di circostanze rilevanti siano accertate in sede amministrativa, senza necessità di una sentenza penale passata in giudicato.
art. 7 l. 241/1990
La mancata comunicazione dell’avvio del procedimento non comporta, nel caso concreto, l’illegittimità dell’annullamento, poiché i ricorrenti non hanno fornito elementi circostanziati idonei a superare la conclusione amministrativa fondata sull’accertata carenza della titolarità proprietaria.
art. 11 d.P.R. 380/2001
La norma è richiamata tra le disposizioni dedotte dai ricorrenti, ma la decisione non sviluppa una specifica interpretazione autonoma del suo contenuto.
Massime di principio
- Il termine di dodici mesi per l’annullamento d’ufficio dei provvedimenti ampliativi non costituisce un limite operativo quando il provvedimento sia stato ottenuto sulla base di una rappresentazione falsa, incompleta o reticente dei presupposti di fatto, imputabile esclusivamente al privato, anche mediante il silenzio su circostanze rilevanti.
- Ai fini del superamento del termine previsto dall’art. 21-nonies l. 241/1990 non è necessariamente richiesto un previo accertamento penale o civile della falsità: è sufficiente che la non veridicità della rappresentazione emerga in modo evidente dall’istruttoria amministrativa.
- L’affidamento del privato nella stabilità di un provvedimento favorevole non è meritevole di tutela quando il privato abbia conosciuto circostanze ostative o controverse e le abbia taciute o rappresentate in modo non veritiero, inducendo l’amministrazione a rilasciare o volturare il titolo.
- Il superamento del termine per l’autotutela presuppone che l’errore sui fatti rilevanti non sia imputabile, neppure a titolo di colpa concorrente, all’amministrazione, ma sia riconducibile al dolo o alla colpa grave del privato.
- La mancata comunicazione di avvio del procedimento non conduce all’annullamento dell’atto quando il ricorrente non dimostri, con elementi circostanziati, che la partecipazione avrebbe potuto incidere sulla decisione amministrativa fondata su presupposti già accertati.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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