Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1563/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502370

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota comunale del 24 ottobre 2025 recante l’annullamento, anche in autotutela, della SCIA/istanza per l’occupazione di suolo pubblico destinata a dehors, l’archiviazione negativa e l’ordine di ripristino dei luoghi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (esercente commerciale)

Prevale il privato

La controversia

La società aveva presentato il 30 giugno 2023 un’istanza/SCIA per l’occupazione di suolo pubblico e la realizzazione di un dehors, allegando la documentazione prevista dal regolamento comunale. Il Comune, dopo oltre due anni, aveva contestato la non conformità del progetto al regolamento, la presunta mancanza di una relazione tecnica descrittiva, un’incongruenza tra grafici e fotografie quanto alle dimensioni del dehors e il mancato pagamento del canone unico patrimoniale per gli anni 2024 e 2025, disponendo l’archiviazione negativa e il ripristino dei luoghi. La ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 10-bis, 19 e 20 l. 241/1990, tardivo esercizio o decadenza dal potere di verifica successiva e di autotutela, violazione dell’art. 2, comma 8-bis, l. 241/1990 e dell’art. 27, comma 7, l.r. Sicilia n. 7/2019, nonché sviamento; violazione dell’art. 21-quinquies l. 241/1990; difetto di istruttoria e di motivazione, violazione degli artt. 3 l. 241/1990 e 97 Cost., irragionevolezza, illogicità manifesta, erroneità dei presupposti e mancata considerazione della disciplina comunale. In particolare, la ricorrente ha contestato che il Comune avesse erroneamente ritenuto assente la relazione illustrativa e avesse formulato rilievi generici sulle misure del dehors senza consentire una piena partecipazione procedimentale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione e ha annullato il provvedimento impugnato. Ha ritenuto decisivi il difetto di istruttoria e la carenza di motivazione: il Comune aveva richiamato genericamente la difformità delle misure del dehors senza precisare adeguatamente gli elementi di contrasto con il regolamento, aveva contestato erroneamente l’assenza della relazione illustrativa, che risultava allegata all’istanza, e non aveva garantito alla società una partecipazione piena ed effettiva al procedimento. Il giudice ha inoltre rilevato che il Comune non aveva dato esecuzione all’ordinanza cautelare, con la quale era stato disposto il riesame integrale della posizione in contraddittorio. L’annullamento è stato pronunciato con salvezza delle successive determinazioni discrezionali dell’amministrazione, la quale dovrà riavviare il procedimento, svolgerlo in contraddittorio con la ricorrente e tenere conto dei suoi apporti partecipativi e difensivi. Le spese sono state poste a carico del Comune per euro 2.500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 19 e 20 l. 241/1990

    La ricorrente ha invocato la disciplina della SCIA e dei poteri di verifica successiva dell’amministrazione, contestandone l’esercizio tardivo; la sentenza accoglie tuttavia il ricorso sulla base del difetto di istruttoria, della carenza di motivazione e della mancata partecipazione.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Richiamato quale fondamento dell’obbligo di interlocuzione procedimentale prima dell’adozione dell’atto sfavorevole; il giudice ha rilevato che non è stata garantita una partecipazione piena ed effettiva.

  • art. 2, comma 8-bis, l. 241/1990

    Invocato dalla ricorrente in relazione ai limiti temporali e agli effetti dell’esercizio tardivo del potere amministrativo; il dispositivo di annullamento è fondato specificamente sui vizi istruttori, motivazionali e partecipativi.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente per contestare l’esercizio del potere di revoca o comunque di autotutela; la sentenza non sviluppa una distinta statuizione su tale profilo.

  • art. 3 l. 241/1990

    Impone una motivazione adeguata del provvedimento; la motivazione è stata ritenuta carente perché generica quanto alla difformità delle misure e basata sull’erronea assenza della relazione tecnica.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità, nell’ambito della censura di difetto di istruttoria e irragionevolezza.

  • art. 27, comma 7, l.r. Sicilia n. 7/2019

    Invocato dalla ricorrente con riguardo ai termini di conclusione del procedimento e al tardivo esercizio dei poteri amministrativi; la sentenza non fonda espressamente su tale profilo la decisione finale.

  • Regolamento comunale Dehors, deliberazioni C.C. n. 548/2022 e n. 07/2023

    Costituisce la disciplina tecnica di riferimento per la verifica della conformità del dehors; il Comune avrebbe dovuto indicare in modo puntuale le difformità rispetto al regolamento e valutare correttamente la documentazione prodotta.

Massime di principio

  • Un provvedimento che incide negativamente su una SCIA o su un’istanza per l’occupazione di suolo pubblico è illegittimo per difetto di motivazione quando richiama genericamente la difformità dell’intervento senza indicare puntualmente le misure, le caratteristiche o gli elementi della disciplina regolamentare violati.
  • La motivazione del provvedimento amministrativo deve basarsi su una corretta rappresentazione della documentazione acquisita: l’erronea affermazione dell’assenza di un documento effettivamente allegato all’istanza integra un vizio istruttorio e motivazionale.
  • Prima dell’adozione di un provvedimento sfavorevole di annullamento, archiviazione negativa o ripristino, l’amministrazione deve assicurare una partecipazione procedimentale effettiva, consentendo all’interessato di conoscere i rilievi e di fornire controdeduzioni utili.
  • L’annullamento giudiziale per difetto di istruttoria, motivazione e partecipazione non comporta necessariamente l’accertamento definitivo del diritto del privato al titolo o all’occupazione, ma impone la riedizione del procedimento nel rispetto delle garanzie procedimentali e dei vincoli conformativi indicati dal giudice.
  • Nel rieditare il potere dopo l’annullamento di un provvedimento viziato, l’amministrazione conserva la propria discrezionalità, ma deve riesaminare integralmente la posizione dell’interessato, valutare il suo apporto partecipativo e motivare puntualmente la nuova determinazione.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione di suolo pubblicoPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimento
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.