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Sentenza

Sentenza del 04/10/2017 n. 1382 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

IVA - Cessioni verso la Repubblica di San Marino - Regime di non imponibilità - Adempimenti. (Art. 71 D.P.R. 633/1972 e D.M. 24 dicembre 1993)

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la legittimità dell’accertamento con cui erano state assoggettate a IVA le provvigioni percepite da una società con sede nella Repubblica di San Marino. Sosteneva, in sostanza, che la sede estera della committente fosse sufficiente a giustificare il regime di non imponibilità previsto per le operazioni verso San Marino. L’Amministrazione aveva invece determinato i compensi sulla base dei tabulati forniti dalla società committente e aveva ritenuto imponibili le provvigioni, in assenza di documentazione comprovante l’effettiva effettuazione di esportazioni o di altre condizioni per la non imponibilità.

La decisione

L’accertamento è stato ritenuto legittimo. Le provvigioni percepite dall’agente sono imponibili IVA, salvo che il contribuente dimostri concretamente la sussistenza dei presupposti per il regime di non imponibilità. Il solo fatto che la società committente abbia sede nella Repubblica di San Marino non è sufficiente a escludere l’imponibilità. I tabulati della società committente possono costituire base per la ricostruzione dei compensi, mentre grava sul contribuente la prova contraria dell’effettiva realizzazione di operazioni di esportazione.

Norme richiamate

  • Art. 71 del D.P.R. 633/1972

    Disciplina il trattamento IVA delle operazioni effettuate nei rapporti con la Repubblica di San Marino, prevedendo la non imponibilità solo quando ricorrono e sono documentati i relativi presupposti.

  • D.M. 24 dicembre 1993

    Stabilisce gli adempimenti e la documentazione necessari per applicare il regime IVA di non imponibilità alle operazioni con San Marino. La mera localizzazione della sede del committente non sostituisce tali adempimenti né prova l’effettiva esportazione.

Massime di principio

  • Nei rapporti con soggetti stabiliti a San Marino, la non imponibilità IVA non deriva automaticamente dalla sede estera del committente: devono essere dimostrati l’effettivo svolgimento dell’operazione agevolata e i relativi adempimenti documentali.
  • Quando il contribuente invoca un regime di non imponibilità o un’esenzione, deve fornire la prova dei presupposti di fatto e della documentazione richiesta; in mancanza, l’operazione può essere trattata come imponibile.
  • I dati e i tabulati provenienti dalla controparte commerciale possono essere utilizzati dall’Amministrazione per ricostruire i compensi, soprattutto se il contribuente non produce una prova alternativa attendibile.
  • Per le provvigioni di un agente, occorre distinguere la mera percezione del compenso dalla prova che l’attività sottostante abbia effettivamente dato luogo a un’operazione non imponibile secondo la disciplina IVA applicabile.

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