Parere del Garante n. 421 del 08/06/2026
Parere su istanza di accesso civico - 8 giugno 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esamina il riesame proposto contro l’accoglimento solo parziale di un’istanza di accesso civico generalizzato avente ad oggetto l’elenco delle autorizzazioni NCC attive rilasciate dal Comune di Castegnato, con dati identificativi e di contatto dei titolari. Il Garante ritiene che l’accesso generalizzato ai dati richiesti debba essere escluso, perché il legislatore ha previsto per tali informazioni un regime speciale di conoscibilità tramite il RENT, accessibile solo nei limiti e alle condizioni stabilite dal decreto ministeriale attuativo. Inoltre, la diffusione dei dati richiesti comporterebbe un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei titolari, in gran parte ditte individuali, con un uso eccedente rispetto alle finalità di trasparenza e controllo diffuso.
Parere su riesame di accesso civico generalizzato relativo alle autorizzazioni NCC rilasciate dal Comune di Castegnato
Parere su accesso civico relativo alle autorizzazioni NCC del Comune di Castegnato
Il Garante per la protezione dei dati personali si pronuncia, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013, sul riesame di un provvedimento comunale di accoglimento solo parziale di un’istanza di accesso civico generalizzato. L’istanza riguarda l’elenco completo delle autorizzazioni NCC attive rilasciate dal Comune di Castegnato e una serie di dati associati ai titolari, inclusi nominativi, sedi, PEC e altri recapiti.
Contesto del procedimento
La richiesta di accesso civico era stata presentata da una società privata e mirava ad acquisire informazioni utili all’analisi dell’assetto autorizzativo vigente nel settore del trasporto pubblico non di linea. Il Comune aveva trasmesso solo le informazioni non direttamente riconducibili a persone fisiche, ossia numero identificativo dell’autorizzazione, stato e data di rilascio, ritenendo che i dati ulteriori fossero riferibili a persone fisiche identificate o identificabili, in quanto tutte le autorizzazioni NCC attive risultavano intestate a ditte individuali. Il richiedente ha quindi chiesto il riesame, insistendo per l’ostensione integrale.
Quadro normativo di riferimento
Il Garante richiama l’art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013, che riconosce l’accesso civico generalizzato ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, e l’art. 5-bis, che prevede limiti ed esclusioni a tutela di interessi giuridicamente rilevanti, tra cui la protezione dei dati personali. Vengono inoltre richiamati l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice privacy e gli artt. 4 e 5 del GDPR, in particolare:
- la definizione di dato personale come informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile;
- i principi di minimizzazione e limitazione della finalità, che impongono che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità del trattamento.
Il parere sottolinea anche che i dati ottenuti tramite accesso civico diventano pubblici e liberamente riutilizzabili ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.lgs. 33/2013, con un impatto più ampio rispetto all’accesso documentale ex l. 241/1990. Per questo la valutazione del pregiudizio ai diritti degli interessati deve essere particolarmente rigorosa.
Rilevanza dei dati delle ditte individuali
Il Garante ribadisce che le informazioni relative a imprese e ditte individuali possono integrare dati personali quando consentono l’identificazione di una persona fisica. Nel caso esaminato, i dati richiesti non si limitano a elementi già conoscibili in forma aggregata, ma comprendono nominativi, sedi, indirizzi PEC e ulteriori recapiti professionali, tutti elementi idonei a identificare o comunque a rendere contattabili i titolari persone fisiche.
Il regime speciale del RENT e i limiti all’accesso civico
Un passaggio centrale del parere riguarda il Registro Elettronico NCC Taxi (RENT), istituito dall’art. 10-bis, comma 3, del d.l. 135/2018 e disciplinato dal DM n. 203 del 2 luglio 2024. Il Garante evidenzia che il legislatore ha previsto uno speciale regime di conoscibilità dei dati del registro, definendo in modo puntuale:
- le tipologie di dati accessibili;
- i soggetti legittimati ad accedervi;
- le condizioni e modalità di consultazione.
In particolare, per il settore NCC sono accessibili solo alcune informazioni indicate nell’Allegato A del decreto, con esclusione di ulteriori dati non contemplati, come la sede legale nel caso di ditta individuale. Ne consegue che la disciplina settoriale costituisce un limite specifico all’accesso civico generalizzato, ai sensi dell’art. 5-bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013, che esclude l’accesso quando esso sia subordinato dalla normativa vigente al rispetto di condizioni, modalità o limiti specifici.
Valutazione del pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali
Il Garante osserva che un’eventuale ostensione integrale delle informazioni richieste altererebbe il regime di conoscibilità previsto per il RENT e potrebbe consentire la duplicazione, da parte di soggetti privati, di informazioni contenute in una banca dati nazionale pubblica. Ciò comporterebbe anche un rischio di trattamento ulteriore non compatibile con le finalità originarie, in assenza di un idoneo presupposto di liceità ai sensi dell’art. 6, par. 1, del GDPR.
Il parere evidenzia inoltre che i dati richiesti includono elementi non contemplati tra quelli conoscibili secondo il decreto ministeriale, come:
- la sede operativa, che per le ditte individuali può coincidere con domicilio o residenza;
- l’indirizzo PEC;
- eventuali ulteriori recapiti telefonici o e-mail comunicati al Comune.
Tali dati, secondo il Garante, sarebbero esposti a possibili usi impropri e a riutilizzi incompatibili con le finalità per le quali erano stati originariamente raccolti, in contrasto anche con l’art. 6, par. 4, del GDPR.
Finalità dell’accesso civico e sproporzione della richiesta
Il Garante richiama anche le Linee guida ANAC in materia di accesso civico, secondo cui l’accesso generalizzato è finalizzato a favorire forme diffuse di controllo sull’operato delle amministrazioni e a promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. Tuttavia, nel caso esaminato, non emergono elementi che consentano di ritenere che la conoscenza generalizzata dei dati richiesti sia effettivamente strumentale a tale finalità.
Al contrario, la diffusione di dati personali di dettaglio relativi a ditte individuali, in un contesto di accesso civico che li rende pubblici a chiunque, determinerebbe un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e nelle libertà dei soggetti interessati. Inoltre, i controinteressati non risultano coinvolti nel procedimento di accesso civico e non avrebbero quindi la possibilità di esercitare una eventuale opposizione motivata.
Conclusione
Il Garante esprime un parere sostanzialmente contrario all’ostensione dei dati richiesti nella loro interezza. L’accesso civico generalizzato deve essere escluso per effetto del regime speciale di accessibilità previsto per il RENT e, in ogni caso, per il concreto pregiudizio alla protezione dei dati personali dei titolari delle autorizzazioni NCC, alla luce dei principi di minimizzazione, pertinenza e proporzionalità.
Punti principali
Oggetto del quesito e decisione del Comune
Il RPCT del Comune di Castegnato chiede il parere del Garante nel procedimento di riesame su un accesso civico generalizzato relativo alle autorizzazioni NCC attive. Il Comune ha rilasciato solo alcuni dati non direttamente riconducibili a persone fisiche, negando i nominativi e gli altri dati identificativi e di contatto perché riferiti a ditte individuali. Il Garante conferma l’impostazione restrittiva.
Quadro normativo sull’accesso civico e tutela dati personali
Il parere richiama l’art. 5, comma 2, e l’art. 5-bis del d.lgs. 33/2013, che consentono l’accesso civico generalizzato ma ne escludono o limitano l’ostensione quando occorre evitare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali. Sono richiamati anche gli artt. 4 e 5 del GDPR, in particolare i principi di minimizzazione e limitazione della finalità, e il carattere "pubblico" dei dati rilasciati in accesso civico, con conseguente necessità di valutare con particolare rigore i rischi per gli interessati.
Dati delle ditte individuali e qualificazione come dati personali
Il Garante ribadisce che i dati relativi a imprese e ditte individuali possono costituire dati personali quando consentono l’identificazione di una persona fisica. Perciò, nel caso in esame, non rileva solo il dato dell’autorizzazione in sé, ma anche la possibilità di associare a essa nominativi, indirizzi, sedi operative, PEC e recapiti professionali, elementi che rendono identificabili i titolari persone fisiche.
Regime speciale di pubblicità del RENT e limite all’accesso civico
Il punto decisivo è la presenza del Registro Elettronico NCC Taxi (RENT), istituito dall’art. 10-bis, comma 3, del d.l. 135/2018 e disciplinato dal DM 203/2024. Il legislatore ha previsto un regime speciale di accessibilità dei dati contenuti nel registro, con indicazione tassativa delle categorie consultabili e dei soggetti legittimati. In presenza di questo regime speciale, l’accesso civico generalizzato non può derogare alle condizioni e ai limiti stabiliti dalla disciplina settoriale.
Pregiudizio concreto e sproporzione dell’ostensione richiesta
Il Garante osserva che l’ostensione integrale dei dati richiesti, oltre a duplicare informazioni già presenti in una banca dati pubblica nazionale, potrebbe consentire un riuso da parte di soggetti privati in assenza dei presupposti di liceità del trattamento. Sono inoltre richiesti dati ulteriori non previsti tra quelli conoscibili dal RENT, come la sede legale per le ditte individuali, la PEC e altri recapiti comunicati al Comune, con rischio di usi impropri e trattamento incompatibile con le finalità originarie. L’accesso è quindi ritenuto sproporzionato rispetto alla finalità di controllo diffuso sull’azione amministrativa.
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