Parere del Garante n. 423 del 08/06/2026
Parere su istanza di accesso civico - 8 giugno 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante si pronuncia, su richiesta del RPCT del Comune di Laino, in un procedimento di riesame relativo al parziale accoglimento di un'istanza di accesso civico generalizzato avente a oggetto i dati delle autorizzazioni NCC attive. Il parere è sostanzialmente negativo rispetto alla richiesta di ostensione ampia: l'accesso civico ai dati richiesti va escluso perché il legislatore ha previsto per tali informazioni un regime speciale di conoscibilità tramite il RENT, non derogabile dall'accesso civico generalizzato. Inoltre, la divulgazione di ulteriori dati come sede operativa, PEC e recapiti professionali determinerebbe un pregiudizio concreto per la protezione dei dati personali, in violazione dei principi di minimizzazione, limitazione della finalità e delle regole di liceità del trattamento. Restano accessibili, in linea di principio, i dati che non riguardano persone fisiche o ditte individuali, ferma la valutazione di altri eventuali limiti previsti dalla normativa sull'accesso civico.
Parere sul riesame di un'istanza di accesso civico generalizzato relativa all'elenco delle autorizzazioni NCC rilasciate dal Comune di Laino
Parere su istanza di accesso civico relativa alle autorizzazioni NCC del Comune di Laino
Il Garante si pronuncia, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 33/2013, su richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Laino, nell'ambito del riesame di un provvedimento di accoglimento parziale di un'istanza di accesso civico generalizzato.
Oggetto dell'istanza e istruttoria
La richiesta riguardava l'ostensione dell'elenco completo delle autorizzazioni NCC attive rilasciate dal Comune, con indicazione per ciascuna autorizzazione di numero identificativo, stato, data di rilascio, denominazione o ragione sociale, natura giuridica, sede legale e/o operativa, indirizzo PEC ufficiale ed eventuali recapiti professionali, con possibilità di oscuramento di alcuni dati e rilascio parziale ai sensi dell'art. 5-bis, comma 4, del d.lgs. n. 33/2013.
Il Comune ha fornito solo numero e data di rilascio del titolo, indicando che per gli altri dati sarebbe stato possibile presentare istanza di accesso documentale ex legge n. 241/1990. La società richiedente ha chiesto il riesame insistendo nell'accesso.
Quadro normativo richiamato
Il Garante richiama la disciplina dell'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013, e i limiti previsti dall'art. 5-bis, in particolare:
- il comma 2, lett. a), che consente il rifiuto per evitare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali;
- il comma 3, che esclude l'accesso quando la disciplina vigente lo subordina a specifiche condizioni, modalità o limiti.
Vengono inoltre richiamati:
- l'art. 4, par. 1, n. 1, GDPR, sulla nozione di dato personale;
- l'art. 5, par. 1, lett. b) e c), GDPR, sui principi di limitazione della finalità e minimizzazione dei dati;
- l'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 33/2013, secondo cui i dati acquisiti via accesso civico diventano pubblici e riutilizzabili.
Regime speciale delle autorizzazioni NCC e RENT
Il Garante osserva che per le autorizzazioni NCC il legislatore ha previsto un regime speciale di pubblicità attraverso il Registro Elettronico NCC Taxi (RENT), istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 10-bis, comma 3, del d.l. n. 135/2018.
Il D.M. n. 203 del 2 luglio 2024 ha disciplinato:
- la tipologia dei dati contenuti nel registro;
- il regime di accessibilità;
- le modalità di consultazione e funzionamento del registro.
Secondo il Garante, questo assetto normativo individua in modo puntuale i dati accessibili e i soggetti legittimati, e non può essere superato mediante accesso civico generalizzato. Pertanto, l'istanza, per la parte eccedente i dati già rilasciati, ricade nell'ipotesi di esclusione di cui all'art. 5-bis, comma 3, d.lgs. n. 33/2013.
Valutazione sul pregiudizio alla protezione dei dati personali
L'Autorità ritiene che un'ulteriore ostensione dei dati richiesti altererebbe il regime di conoscibilità previsto per il RENT e potrebbe determinare una duplicazione, da parte di soggetti privati, di informazioni contenute in una banca dati pubblica nazionale, senza i presupposti di liceità previsti dall'art. 6, par. 1, GDPR.
Il Garante evidenzia inoltre che la richiesta includeva dati non previsti dal legislatore nazionale tra quelli consultabili nel RENT, come:
- sede operativa;
- indirizzo PEC;
- recapiti telefonici o e-mail comunicati al Comune.
Tali dati, specie se riferiti a ditte individuali, possono costituire dati personali e la loro comunicazione indiscriminata a chiunque determinerebbe un trattamento ulteriore non compatibile con le finalità originarie, in violazione anche dell'art. 6, par. 4, GDPR.
Insussistenza di una "tutela attenuata" per i dati richiesti
La società istante aveva sostenuto che i dati professionali richiesti godrebbero di una tutela attenuata perché inerenti all'esercizio di un'attività economica regolamentata.
Il Garante respinge questa impostazione, precisando che tale affermazione non trova riscontro nella disciplina di protezione dei dati personali. Richiama inoltre il proprio provvedimento n. 521/2016 e la giurisprudenza CEDU per sottolineare che il diritto di accesso alle informazioni pubbliche non è generale e indiscriminato, ma sussiste solo in situazioni particolari e a specifiche condizioni.
Esito del parere
Il Garante conclude che:
- l'accesso civico generalizzato ai dati richiesti va escluso per la parte coperta dal regime speciale del RENT, ai sensi dell'art. 5-bis, comma 3, d.lgs. n. 33/2013;
- l'ostensione degli ulteriori dati personali richiesti comporterebbe un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013;
- i dati riferiti a persone giuridiche, società e associazioni non sono dati personali, ma su di essi restano fermi gli eventuali limiti all'accesso civico previsti per altri interessi privati, tra cui gli interessi economici e commerciali.
Il parere è quindi sostanzialmente favorevole al mantenimento del diniego sull'istanza di accesso civico generalizzato, salvo i dati già comunicati dal Comune e fermo il diverso regime applicabile alle informazioni non riconducibili a persone fisiche.
Punti principali
Oggetto dell'istanza e svolgimento del procedimento
Una società ha chiesto l'accesso civico generalizzato all'elenco completo delle autorizzazioni NCC attive rilasciate dal Comune di Laino, con una serie di dati per ciascun titolo: numero identificativo, stato, data di rilascio, denominazione o nome dell'intestatario, natura giuridica, sede legale o operativa, PEC ufficiale e ulteriori recapiti professionali. Il Comune ha trasmesso solo numero e data di rilascio, invitando la società a ricorrere, per gli altri dati, all'accesso documentale ex legge n. 241/1990. A seguito del riesame richiesto dal soggetto istante, il RPCT ha chiesto il parere del Garante ex art. 5, comma 7, d.lgs. n. 33/2013.
Quadro normativo e criteri applicabili
Il Garante richiama l'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013 sull'accesso civico generalizzato e l'art. 5-bis, che prevede sia ipotesi di esclusione assoluta, sia ipotesi di rifiuto per evitare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali. Vengono richiamati anche gli artt. 4, par. 1, n. 1, e 5, par. 1, lett. b) e c), del GDPR, relativi alla nozione di dato personale, alla limitazione della finalità e alla minimizzazione. Il parere evidenzia inoltre che i dati ottenuti tramite accesso civico diventano pubblici e riutilizzabili, con conseguente necessità di una valutazione particolarmente rigorosa del possibile pregiudizio ai diritti degli interessati.
Regime speciale del RENT e non derogabilità dell'accesso civico
Il Garante osserva che per le autorizzazioni NCC esiste un registro pubblico nazionale, il RENT, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 10-bis, comma 3, d.l. n. 135/2018, e disciplinato dal D.M. n. 203 del 2 luglio 2024. Tale disciplina individua i dati consultabili e i soggetti legittimati all'accesso. Per il Garante, questo regime speciale di conoscibilità non è superabile tramite accesso civico generalizzato, perché l'art. 5-bis, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013 esclude l'accesso quando la disciplina vigente lo subordina a specifiche condizioni, modalità o limiti.
Pregiudizio alla protezione dei dati personali e limiti dell'ostensione
Secondo il Garante, una ostensione integrale o ampia dei dati richiesti altererebbe il regime di pubblicità previsto per il RENT e, di fatto, consentirebbe a soggetti privati di duplicare informazioni contenute in una banca dati nazionale pubblica, con il rischio di usi impropri e di riutilizzi non compatibili. In particolare, dati quali sede operativa, PEC, telefono ed email, specie se riferiti a ditte individuali, possono costituire dati personali e la loro divulgazione generalizzata risulterebbe sproporzionata e non necessaria rispetto alle finalità dell'accesso civico. Il Garante esclude che in questo caso l'accesso sia strumentale in modo apprezzabile al controllo diffuso sull'azione amministrativa o alla partecipazione al dibattito pubblico.
Esito e precisazioni finali
Il parere è quindi favorevole al mantenimento del diniego per i dati eccedenti quelli già comunicati, in quanto l'accesso civico è escluso o comunque rifiutabile per la tutela della protezione dei dati personali. Il Garante precisa, però, che le informazioni riferite a persone giuridiche, società o associazioni non rientrano nella nozione di dato personale; per tali dati, restano fermi gli eventuali ulteriori limiti all'accesso civico previsti per la tutela di altri interessi privati, come gli interessi economici e commerciali, che non sono oggetto della valutazione dell'Autorità.
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