Parere del Garante n. 422 del 08/06/2026
Parere su istanza di accesso civico - 8 giugno 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante si pronuncia, su richiesta del RPCT del Comune di Montirone, su un riesame relativo al diniego di un accesso civico generalizzato avente ad oggetto l’elenco delle autorizzazioni NCC attive e una serie di dati collegati ai titolari. Il parere è sostanzialmente negativo rispetto all’ostensione richiesta: per le informazioni relative a persone fisiche e ditte individuali l’accesso è escluso, perché la disciplina speciale del RENT e del DM n. 203/2024 prevede limiti e condizioni specifiche non superabili tramite FOIA. Inoltre, l’eventuale divulgazione generalizzata comporterebbe una duplicazione non consentita di dati contenuti in una banca dati pubblica nazionale, con rischi di uso improprio e trattamento incompatibile. Restano invece fuori dall’ambito della protezione dei dati le informazioni riferite a persone giuridiche, per le quali l’amministrazione dovrà valutare altri eventuali limiti all’accesso.
Parere su richiesta di riesame di accesso civico generalizzato a dati sulle autorizzazioni NCC rilasciate dal Comune di Montirone
Parere su istanza di accesso civico relativo alle autorizzazioni NCC del Comune di Montirone
Il Garante si pronuncia, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 33/2013, sulla richiesta di riesame proposta dal RPCT del Comune di Montirone a seguito del diniego di un accesso civico generalizzato. L’istanza riguardava l’elenco delle autorizzazioni NCC attive e una serie di dati riferiti ai soggetti autorizzati, inclusi dati identificativi, sede, PEC e recapiti professionali.
Oggetto dell’istanza e posizione del Comune
La società richiedente aveva chiesto di conoscere:
- il numero identificativo del titolo e lo stato dell’autorizzazione;
- la data di rilascio;
- denominazione o ragione sociale, oppure nome e cognome per persone fisiche;
- natura giuridica del soggetto autorizzato;
- sede legale e/o operativa;
- indirizzo PEC ufficialmente comunicato;
- eventuali ulteriori recapiti professionali, come telefono ed e-mail.
Il Comune aveva negato l’accesso, osservando che la domanda non era diretta a un controllo diffuso sull’azione amministrativa, ma alla conoscenza di atti e documenti specifici, commerciali e autorizzatori, finalizzati a una posizione societaria o concorrenziale della richiedente.
Quadro normativo richiamato dal Garante
Il Garante richiama la disciplina dell’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, nonché le limitazioni previste dall’art. 5-bis, in particolare:
- il comma 3, per i casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente a specifiche condizioni, modalità o limiti;
- il comma 2, lett. a), per il diniego necessario a evitare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali.
Vengono altresì richiamati i principi del GDPR di limitazione della finalità e minimizzazione dei dati, di cui all’art. 5, par. 1, lett. b) e c).
Speciale disciplina del RENT e limiti alla conoscibilità
Il parere valorizza in modo decisivo la disciplina speciale del Registro Elettronico NCC Taxi (RENT), istituito presso il Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall’art. 10-bis, comma 3, del d.l. n. 135/2018 e regolato dal DM n. 203 del 2 luglio 2024.
Secondo il Garante, il legislatore ha previsto per i dati sulle autorizzazioni NCC un regime specifico di accessibilità, che individua i dati consultabili e i soggetti legittimati all’accesso. Per le informazioni relative alle autorizzazioni NCC, la consultazione è ammessa solo entro i limiti previsti dall’art. 4, comma 1, lett. c), del decreto ministeriale e dal relativo allegato A.
Di conseguenza, l’accesso civico generalizzato non può essere usato per ampliare la platea dei dati conoscibili oltre quanto già stabilito dalla disciplina speciale. Il Garante qualifica quindi la fattispecie come rientrante nell’ipotesi di esclusione di cui all’art. 5-bis, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013.
Valutazione sui dati personali e sul pregiudizio concreto
Il Garante evidenzia che l’ostensione richiesta riguarderebbe anche dati che possono ricondursi a persone fisiche o ditte individuali. In particolare, sono sensibili sul piano privacy la sede operativa, la PEC e gli ulteriori recapiti comunicati al Comune, poiché possono coincidere con il domicilio o con dati di contatto personali.
In ragione del regime di pubblicità proprio dell’accesso civico, i documenti ottenuti diventano pubblici e riutilizzabili; per questo la divulgazione può produrre effetti più incisivi rispetto all’accesso documentale ex l. n. 241/1990. Il Garante ritiene che, nel caso concreto, non emerga una finalità coerente con quella dell’accesso civico, cioè il controllo diffuso sulle funzioni istituzionali e la partecipazione al dibattito pubblico.
Ne deriva un possibile pregiudizio concreto alla tutela dei dati personali dei controinteressati, ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), con una interferenza sproporzionata rispetto allo scopo dichiarato dall’istante.
Duplicazione di dati e trattamento ulteriore
Un ulteriore profilo critico evidenziato dal Garante è il rischio di duplicare, tramite accesso civico, i dati già contenuti nel RENT, in una banca dati nazionale soggetta a un regime di accesso e a misure di sicurezza definite dal Ministero ai sensi dell’art. 32 GDPR.
Secondo il parere, l’ostensione ai privati di informazioni già disciplinate in modo speciale comporterebbe una duplicazione non autorizzata dei dati pubblici e potrebbe favorire usi impropri o riutilizzi per finalità incompatibili con quelle originarie, in contrasto anche con l’art. 6, par. 4, GDPR.
Dati non personali e ulteriori limiti all’accesso
Il Garante chiarisce che le informazioni riferite a persone giuridiche, società, associazioni o altri enti non rientrano nella nozione di dato personale di cui all’art. 4, par. 1, n. 1, GDPR. Per tali informazioni non opera quindi il limite di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 33/2013.
Resta tuttavia ferma la valutazione dell’amministrazione su eventuali altri limiti all’accesso civico, in particolare quelli relativi agli interessi economici e commerciali di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett. c), del medesimo decreto, che non sono sindacabili dal Garante nel presente parere.
Conclusione
Il Garante esprime un parere sostanzialmente favorevole al diniego dell’accesso civico per i dati coperti dalla disciplina speciale del RENT e, comunque, per i dati personali riferiti a persone fisiche o ditte individuali, ritenendo sussistenti i presupposti di esclusione ex art. 5-bis, comma 3, e di rifiuto per pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali ex art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 33/2013.
Punti principali
Contesto e richiesta di parere
Il RPCT del Comune di Montirone ha chiesto il parere del Garante, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 33/2013, nel procedimento di riesame di un diniego di accesso civico generalizzato. La richiesta riguardava l’elenco completo delle autorizzazioni NCC attive e, per ciascuna autorizzazione, dati identificativi e di contatto del soggetto autorizzato.
Inquadramento normativo dell’accesso civico
Il Garante richiama l’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 e l’art. 5-bis, evidenziando che l’accesso civico generalizzato può essere escluso o rifiutato quando operano limiti previsti dalla legge, incluso il caso di pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali. Richiama inoltre i principi di minimizzazione e limitazione della finalità di cui all’art. 5, par. 1, lett. b) e c), GDPR.
Speciale regime del RENT e dati accessibili
Il Garante valorizza la disciplina speciale del Registro Elettronico NCC Taxi (RENT), istituito presso il MIT dall’art. 10-bis, comma 3, del d.l. n. 135/2018 e disciplinato dal DM n. 203/2024. Tale normativa stabilisce tipologie di dati consultabili e soggetti legittimati all’accesso. Per le autorizzazioni NCC risultano accessibili solo i dati previsti dall’art. 4, comma 1, lett. c), e dall’allegato A del decreto, con esclusioni specifiche, ad esempio per la sede legale delle ditte individuali.
Esclusione dell’accesso civico per i dati coperti da disciplina speciale
Poiché la normativa sul RENT prevede condizioni, modalità e limiti specifici di conoscibilità, l’accesso civico generalizzato non può essere utilizzato per ottenere gli stessi dati in modo più ampio. Il Garante considera quindi l’accesso escluso ai sensi dell’art. 5-bis, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013.
Rischi di duplicazione e di riuso dei dati
L’ostensione dei dati richiesti consentirebbe di duplicare informazioni contenute in una banca dati nazionale pubblica, aggirando il regime di accesso previsto dal legislatore e le misure di sicurezza del Ministero ai sensi dell’art. 32 GDPR. Ciò comporterebbe anche la possibile divulgazione di informazioni ulteriori, come PEC e recapiti, non previsti come conoscibili dalla disciplina speciale, con rischio di usi impropri e trattamenti ulteriori incompatibili, in contrasto con l’art. 6, par. 4, GDPR.
Valutazione sul pregiudizio ai dati personali
Per i dati riferiti a persone fisiche o ditte individuali, il Garante ritiene che la conoscenza generalizzata non sia funzionale alla finalità dell’accesso civico, che è quella di favorire il controllo diffuso sull’azione amministrativa e la partecipazione al dibattito pubblico. L’ostensione determinerebbe un’interferenza sproporzionata nei diritti e nelle libertà degli interessati, configurando un concreto pregiudizio alla protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 33/2013.
Limiti rispetto ai dati di persone giuridiche
Il Garante precisa che le informazioni riferite a persone giuridiche, società, associazioni o altri enti non costituiscono dati personali ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 1, GDPR. Su tali dati non opera il limite di protezione dei dati personali, ferma restando la valutazione del Comune su eventuali altri limiti all’accesso civico, inclusi quelli relativi a interessi economici e commerciali.
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