Sentenza n. 118/2026 - Trento, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del lotto 1 a un raggruppamento temporaneo di imprese, nonché precedente esclusione di altro concorrente e conseguente scorrimento della graduatoria
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione del lotto 1 di una gara quinquennale per il servizio di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale, disposta in favore di un RTI, nonché, per quanto occorresse, l’esclusione del precedente aggiudicatario e il conseguente scorrimento della graduatoria. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione del D.M. 29 gennaio 2021, Allegato 2, lett. b), n. 3, degli artt. 15 e 20 del disciplinare di gara e dell’art. 59, comma 3, lett. a), del d.lgs. 50/2016, sostenendo che l’amministrazione avrebbe aggiudicato il lotto senza verificare la conformità ai CAM delle macchine offerte dal RTI. Ha inoltre dedotto difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, manifesta illogicità, elusione della sentenza del Consiglio di Stato n. 1170/2026, omesso riesame dell’offerta, illegittimo scorrimento automatico della graduatoria, violazione della par condicio, dell’autovincolo, dei principi di imparzialità e buon andamento e difetto di motivazione. Ha chiesto anche la dichiarazione di inefficacia o nullità del contratto eventualmente stipulato e il risarcimento del danno mediante subentro o per equivalente. In corso di causa, alla camera di consiglio, il difensore della ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
La decisione
Il Collegio ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione resa dal difensore della ricorrente. Sebbene la dichiarazione non avesse la forma della rinuncia richiesta dall’art. 84 c.p.a., essa manifestava sostanzialmente il venir meno dell’interesse alla decisione. In applicazione del principio dispositivo, il giudice ha ritenuto di non poter esaminare d’ufficio il merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Ai fini della soccombenza virtuale, il Collegio ha tuttavia esaminato l’eccezione di carenza di interesse sollevata dal RTI, ritenendola fondata. La ricorrente era originariamente quarta nel lotto 1 ed era divenuta terza a seguito dell’esclusione del precedente aggiudicatario; contestando soltanto la posizione dell’RTI aggiudicatario, senza censurare l’ammissione dell’operatore collocato al secondo posto, non avrebbe conseguito l’aggiudicazione neppure in caso di esclusione dell’RTI. L’eventuale accoglimento avrebbe quindi prodotto soltanto lo scorrimento a favore del concorrente secondo classificato, senza attribuire alla ricorrente un’utilità concreta, né un interesse strumentale alla rinnovazione della gara. Le spese sono state poste a carico della ricorrente in favore di ASUIT e del RTI controinteressato, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori per ciascuna parte costituita.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio cautelare, previa informazione alle parti e in assenza di opposizioni.
art. 84 c.p.a.
La dichiarazione di rinuncia al ricorso deve rispettare una specifica forma; tuttavia, anche una dichiarazione priva di tale qualificazione formale può manifestare sostanzialmente il venir meno dell’interesse alla decisione e condurre all’improcedibilità.
art. 26 c.p.a.
Fondamento della regolazione delle spese di giudizio secondo il criterio della soccombenza virtuale.
art. 91 c.p.c.
Richiamato quale base normativa, insieme all’art. 26 c.p.a., per la condanna della ricorrente alle spese in favore delle parti costituite.
art. 119 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili al rito relativo alla controversia in materia di contratti pubblici.
art. 120 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili alle controversie sugli atti delle procedure di affidamento.
D.M. 29 gennaio 2021, Allegato 2, lett. b), n. 3
Disciplina i criteri ambientali minimi la cui applicazione era stata dedotta dalla ricorrente con riferimento alle macchine offerte nella gara; la sentenza non esamina nel merito la relativa censura.
artt. 15 e 20 del disciplinare di gara
Richiamati dalla ricorrente quali disposizioni della lex specialis asseritamente violate in relazione alla verifica della conformità ai CAM; la sentenza non decide nel merito tali censure.
art. 59, comma 3, lett. a), d.lgs. 50/2016
Richiamato dalla ricorrente quale parametro di legittimità dell’offerta e della procedura; la sentenza non esamina nel merito la relativa violazione.
Massime di principio
- La dichiarazione espressa del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, anche se non formalmente qualificata come rinuncia ai sensi dell’art. 84 c.p.a., impone al giudice amministrativo di dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, quando la dichiarazione manifesti inequivocabilmente il venir meno dell’utilità della pronuncia; il giudice non può decidere d’ufficio il merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire.
- Nelle controversie sugli atti di gara, il concorrente collocato al terzo posto non ha interesse a impugnare soltanto l’ammissione o l’aggiudicazione in favore del primo classificato quando non contesti anche la posizione del concorrente secondo classificato: l’eventuale accoglimento determinerebbe lo scorrimento a favore del secondo, senza procurare al ricorrente l’aggiudicazione o altra utilità concreta.
- La soccombenza virtuale può essere valutata, ai fini della regolazione delle spese, anche dopo la dichiarazione di improcedibilità, mediante l’esame sommario della fondatezza delle eccezioni preliminari decisive, senza procedere necessariamente alla trattazione completa del merito della controversia.
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