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Sentenza

Sentenza del 17/01/2017 n. 43 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

ACCERTAMENTO - e di un terreno - plusvalenza - accertamento di un maggior corrispettivo - presunzione - maggior valore definito ai fini dell'imposta di registro - art. 5, c. 3, d.lgs. n. 147/2015 - illegittimità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento contestando l’omessa dichiarazione di una plusvalenza derivante dalla vendita di terreni e determinando una maggiore plusvalenza imponibile di 52.121,00 euro ai fini IRPEF e delle relative addizionali. L’accertamento era fondato esclusivamente sul maggior valore del terreno definito dalla società acquirente ai fini dell’imposta di registro, ritenuto dall’Ufficio coincidente con il corrispettivo effettivamente incassato dal venditore. Il contribuente contestava tale presunzione, sostenendo che il prezzo realmente percepito era quello indicato nell’atto di vendita e che non vi erano ulteriori elementi, come incrementi patrimoniali o risultanze bancarie, idonei a dimostrare un corrispettivo maggiore.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva annullato l’accertamento. La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo illegittimo l’accertamento perché basato unicamente sul valore accertato o definito ai fini dell’imposta di registro, senza ulteriori elementi probatori della percezione di un prezzo superiore. È stata applicata anche ai giudizi in corso la natura interpretativa dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147/2015. L’Agenzia è stata condannata al pagamento del 50% delle spese del grado, pari a 500,00 euro oltre IVA e contributo previdenziale, mentre il restante 50% è stato compensato.

Norme richiamate

  • Articoli 67 e 68 del DPR n. 917/1986 (TUIR)

    La plusvalenza derivante dalla cessione di terreni edificabili da parte di un privato è determinata dalla differenza tra il corrispettivo effettivamente incassato e il costo fiscalmente riconosciuto del bene.

  • Art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147/2015

    L’esistenza di un maggior corrispettivo ai fini delle imposte sui redditi non è presumibile sulla base del solo valore accertato o definito ai fini dell’imposta di registro.

    Il valore attribuito a un immobile ai fini dell’imposta di registro non dimostra, da solo, che il venditore abbia percepito un corrispettivo maggiore rispetto a quello dichiarato ai fini delle imposte sui redditi. L’Amministrazione deve fornire ulteriori elementi concreti.

  • Cassazione, ordinanza n. 24702 del 2 dicembre 2016

    La disposizione dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147/2015 ha natura interpretativa ed è applicabile anche ai giudizi già pendenti alla data della sua entrata in vigore.

  • Art. 96 c.p.c.

    La parte appellata ne aveva richiesto l’applicazione per lite temeraria, ma la sentenza non ha accolto tale richiesta, limitandosi alla regolazione parziale delle spese di giudizio.

Massime di principio

  • Il maggior valore di un immobile dichiarato o definito ai fini dell’imposta di registro non può essere utilizzato, da solo, per presumere un maggior prezzo incassato dal venditore ai fini delle imposte sui redditi.
  • Per recuperare una maggiore plusvalenza l’Amministrazione deve dimostrare, oltre al valore di registro, l’effettiva percezione di un corrispettivo superiore, mediante elementi concreti come pagamenti non dichiarati, movimentazioni bancarie, documentazione contabile o altri indizi gravi, precisi e concordanti.
  • Il contribuente non è automaticamente gravato dell’onere di dimostrare che il prezzo dichiarato è quello reale soltanto perché l’acquirente ha definito un valore maggiore ai fini dell’imposta di registro; resta necessario un accertamento fondato su ulteriori elementi.
  • La disciplina interpretativa introdotta dall’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147/2015 può essere invocata anche nei procedimenti ancora pendenti.
  • In situazioni analoghe, l’accertamento è vulnerabile se l’Ufficio non esamina o non confuta le prove offerte dal contribuente sul prezzo effettivamente incassato e sull’assenza di incrementi patrimoniali incompatibili con il corrispettivo dichiarato.

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