Sentenza del 16/03/2015 n. 961 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO ANALITICO-INDUTTIVO - Presunzioni gravi, precisi e concordati - Scostamenti tra proposte di acquisto e fatture di vendita - Criteri IVA ed IRPEF divergenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione finanziaria contestava l'omessa contabilizzazione di proventi da parte dell'intermediario immobiliare, basandosi sulle incongruenze riscontrate tra le proposte di acquisto e le fatture di vendita. Il ricorrente sosteneva che tale raffronto non fosse sufficiente a fondare l'accertamento, poiché proposta di acquisto, perfezionamento dell'affare, incasso del corrispettivo ed emissione della fattura possono collocarsi in periodi d'imposta differenti. Inoltre, ai fini IVA la fattura relativa a una prestazione di servizi deve essere emessa al momento dell'incasso del corrispettivo, mentre ai fini IRPEF il compenso rileva nel periodo d'imposta in cui la prestazione è ultimata, normalmente quando il contratto si perfeziona grazie all'intervento del mediatore.
La decisione
La contestazione dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta insufficiente. Gli scostamenti tra proposte di acquisto e fatture di vendita non possedevano, nel caso esaminato, i requisiti di gravità, precisione e concordanza necessari per sostenere l'accertamento presuntivo, perché potevano dipendere dalla diversa imputazione temporale prevista ai fini IVA e IRPEF. L'accertamento è stato pertanto annullato o comunque non confermato nella parte fondata su tali incongruenze.
Norme richiamate
Presunzioni gravi, precise e concordanti nell'accertamento analitico-induttivo
Le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti.
Gli elementi indiziari utilizzati dall'Amministrazione devono essere concretamente idonei, coerenti e convergenti nel dimostrare l'omessa contabilizzazione. Un semplice scostamento cronologico tra documenti riferibili a fasi diverse dell'operazione non è sufficiente.
Disciplina IVA della fatturazione delle prestazioni di servizi
La fattura per prestazioni di servizi deve essere emessa al momento dell'incasso del corrispettivo.
Ai fini IVA, il momento rilevante per la fatturazione può coincidere con l'incasso, anche se l'attività di mediazione o il perfezionamento del contratto si sono verificati in un periodo precedente o successivo.
Principio di competenza ai fini IRPEF per le prestazioni di servizi
Le medesime prestazioni rilevano nel periodo d'imposta in cui sono ultimate.
Ai fini IRPEF, il compenso dell'intermediario immobiliare deve essere imputato al periodo in cui la prestazione si considera conclusa, normalmente quando il contratto è perfezionato per effetto dell'intervento del mediatore.
Massime di principio
- Nel valutare un accertamento presuntivo occorre verificare se gli indizi considerati dall'Amministrazione si riferiscano effettivamente allo stesso periodo d'imposta e alla medesima fase dell'operazione.
- Il confronto tra proposte di acquisto, contratti, incassi e fatture non è automaticamente probatorio: la loro diversa collocazione temporale può essere fisiologica e deve essere spiegata alla luce delle regole fiscali applicabili.
- IVA e IRPEF possono individuare momenti impositivi differenti per la stessa prestazione; pertanto, una fattura emessa in un periodo diverso da quello del perfezionamento dell'affare non dimostra necessariamente un'omessa contabilizzazione.
- Per contestare validamente ricavi non dichiarati, l'Amministrazione deve dimostrare con elementi gravi, precisi e concordanti che la differenza documentale rappresenti effettivamente un compenso occultato e non una normale discrasia temporale.
- Il contribuente dovrebbe conservare e collegare cronologicamente proposte, contratti conclusi, documenti di incasso, fatture e registrazioni contabili, così da dimostrare il corretto trattamento fiscale dell'operazione.
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