Cassazione Civile, Ordinanza n. 14096/2023 del 22/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un ex dipendente dell'INAIL, collocato in quiescenza nel 2009, aveva chiesto il rimborso delle maggiori somme trattenute a titolo di Irpef dall'INPS quale sostituto d'imposta sulle prestazioni erogate da un fondo integrativo pensionistico, per gli anni 2009-2012, deducendo l'applicabilità dell'aliquota agevolata prevista dall'art. 11, comma 6, d.lgs. n. 252/2005. La domanda era stata accolta in primo grado e la CTR Lazio aveva confermato il rimborso, ritenendo applicabile tale regime agevolato. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 23 del d.lgs. n. 252/2005 e dell'art. 1 della l. n. 243/2004, sostenendo che, per i dipendenti pubblici iscritti ai c.d. "vecchi fondi", la mancata emanazione del decreto legislativo attuativo non comportasse l'automatica applicazione del regime fiscale agevolato di cui all'art. 11, comma 6, cit.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ribadito l'orientamento consolidato secondo cui, per i lavoratori assunti prima del 29 aprile 1993 e iscritti entro tale data a forme pensionistiche complementari istituite anteriormente alla l. n. 421/1992, ai montanti delle prestazioni maturate entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario previgente; ne consegue che il nuovo regime di tassazione agevolata introdotto dall'art. 11, comma 6, d.lgs. n. 252/2005 non si applica ratione temporis ai c.d. "vecchi iscritti" ai "vecchi fondi". Ha inoltre ritenuto irrilevanti le questioni di legittimità costituzionale prospettate. La sentenza della CTR è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso del contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico del contribuente secondo soccombenza.
Norme richiamate
art. 11, comma 6, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252
La tassazione agevolata prevista dalla norma non si applica ai c.d. vecchi iscritti ai vecchi fondi per i montanti maturati entro il 31 dicembre 2006, perché la disciplina non opera ratione temporis in tali ipotesi.
art. 23, comma 7, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252
Norma transitoria che mantiene applicabile il regime tributario previgente ai lavoratori assunti prima del 29 aprile 1993 e iscritti a forme pensionistiche complementari già esistenti; esclude l'applicazione del nuovo regime agevolato per i montanti maturati entro il 31 dicembre 2006.
art. 23, comma 6, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252
Richiamato solo nel contesto delle questioni di costituzionalità, ritenute irrilevanti rispetto al decidendum.
art. 1, l. 23 agosto 2004, n. 243
Richiamato dall'Agenzia come fonte del sistema attuativo per la previdenza complementare nel pubblico impiego; la mancata emanazione del decreto attuativo non determina l'applicazione automatica del regime agevolato invocato dal contribuente.
art. 1, comma 2, lett. p), l. 23 agosto 2004, n. 243
Richiamato come norma di delega; la sua mancata attuazione è stata ritenuta non idonea a fondare l'estensione del regime fiscale di favore.
art. 1, comma 156, l. 27 dicembre 2017, n. 205
La questione di legittimità costituzionale sollevata su tale disposizione è stata ritenuta priva di attinenza con il thema decidendum e quindi irrilevante.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È stata esclusa la trattazione con intervento dei difensori, perché in camera di consiglio la Corte giudica senza l'intervento delle parti.
art. 384, comma 2, c.p.c.
La Corte, cassata la sentenza, ha deciso nel merito senza rinvio perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Per i lavoratori assunti prima del 29 aprile 1993 e iscritti entro tale data a forme pensionistiche complementari già istituite, i montanti delle prestazioni maturate entro il 31 dicembre 2006 restano soggetti al regime tributario previgente, con esclusione del regime agevolato introdotto dal d.lgs. n. 252/2005.
- La mancata emanazione di un decreto legislativo attuativo previsto da una legge delega non comporta, di per sé, l'automatica applicazione di un regime fiscale di favore non espressamente esteso dalla disciplina transitoria.
- Le questioni di legittimità costituzionale che non incidono sul thema decidendum o che riguardano disposizioni non decisive per la soluzione della controversia possono essere dichiarate irrilevanti e non incidono sull'esito del giudizio di cassazione.
- Quando la questione di diritto è già coperta da orientamento consolidato, la Corte può escludere la trattazione in pubblica udienza e decidere in camera di consiglio senza intervento delle parti.
- Se la causa è matura per la decisione e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13920/2023 del 22/05/2023
- ordinanza_civile · 22 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13921/2023 del 22/05/2023
- ordinanza_civile · 22 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13922/2023 del 22/05/2023
- ordinanza_civile · 22 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13923/2023 del 22/05/2023
- ordinanza_civile · 22 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13925/2023 del 22/05/2023
- ordinanza_civile · 22 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13926/2023 del 22/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →