Ordinanza n. 11606/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione in relazione all'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno inoltrata in data 15.04.2024 n. 36602 ai fini dell’esercizio della professione di docente per la disciplina: ADSS-SPEC. SOSTEGNO SCUOLE SEC. DI II GRADO;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza di riconoscimento di un titolo spagnolo di specializzazione sul sostegno per l’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (docente richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva proposto un ricorso avverso il silenzio dell’Amministrazione sull’istanza di riconoscimento, presentata il 15 aprile 2024, di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, ai fini dell’esercizio della professione docente per la disciplina ADSS-SPEC. SOSTEGNO SCUOLE SEC. DI II GRADO. Il giudizio era già stato definito con sentenza favorevole, che aveva accertato l’illegittimità del silenzio e ordinato al Ministero di adottare un provvedimento espresso, nominando anche un Commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia. Successivamente, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso e alla domanda di riconoscimento del titolo estero, poiché intendeva iscriversi a percorsi formativi attivati dall’INDIRE, la cui iscrizione sarebbe stata subordinata alla rinuncia alla domanda di riconoscimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che la dichiarazione depositata dopo la sentenza non costituisse una rinuncia al ricorso idonea a richiedere una nuova statuizione giurisdizionale, ma fosse più propriamente una rinuncia agli effetti favorevoli della sentenza già pronunciata. Tale rinuncia rientra nella libera disponibilità della parte vittoriosa e non necessita di intermediazione o accettazione giudiziale. Poiché il giudizio era già stato definito e non era richiesta l’adozione di ulteriori statuizioni, il Collegio ha dichiarato il non luogo a provvedere.
Massime di principio
- Dopo che il giudizio è stato definito con una sentenza favorevole, la dichiarazione della parte vittoriosa di rinunciare al ricorso e alla domanda sostanziale deve essere qualificata, se riferita agli effetti già prodotti dalla decisione, come rinuncia agli effetti favorevoli della sentenza.
- La rinuncia agli effetti favorevoli di una sentenza già pronunciata costituisce una facoltà rimessa alla libera scelta della parte vittoriosa e non richiede una specifica statuizione o intermediazione del giudice.
- Quando il giudizio sia già stato definito con sentenza e la parte dichiari successivamente di non voler più beneficiare degli effetti favorevoli della decisione, il giudice non deve pronunciare l’estinzione per rinuncia, ma dichiarare il non luogo a provvedere.
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