Cassazione Penale, Sentenza n. 6529/2022 del 23/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per vizio della motivazione avverso la proroga di un anno della misura di sicurezza della libertà vigilata disposta ai sensi dell'art. 208 c.p.; il ricorrente sosteneva che la valutazione della pericolosità sociale non poteva fondarsi sul solo passato criminale e su un'anziana appartenenza a consorteria ormai sfaldata, essendo mancanti indici di concretezza e attualità della pericolosità, e richiamava il comportamento regolare e l'impegno al reinserimento lavorativo come elementi contrari alla proroga.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il motivo e ha confermato la correttezza della valutazione fatta dal Tribunale di sorveglianza, secondo cui la pericolosità sociale va valutata con i parametri dell'art. 133 c.p., considerando sia la gravità dei reati commessi sia la capacità a delinquere, desumibile anche da elementi successivi. Il Tribunale ha motivato che, nonostante comportamento formale regolare, il ricorrente non ha dato visibile prova di distacco dall'ambiente mafioso di provenienza e resta inserito in un contesto familiare e territoriale che non garantisce il contenimento della pericolosità; di conseguenza la proroga è stata ritenuta giustificata. Inoltre il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 208 cod. pen.
Norma che consente la proroga della misura di sicurezza della libertà vigilata; la proroga è stata ritenuta legittima in presenza di persistente pericolosità sociale.
art. 133 cod. pen.
Fornisce i parametri per valutare la pericolosità sociale (gravità dei reati, capacità a delinquere, condotte successive); la Corte ha richiamato espressamente tale quadro valutativo come criterio corretto per decidere sulla proroga.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte a carico del ricorrente.
Massime di principio
- La pericolosità sociale ai fini dell'applicazione o proroga di misure di sicurezza si valuta con i criteri dell'art. 133 c.p.: non conta solo il passato criminale, ma anche la capacità attuale a delinquere, desumibile da fatti successivi e dal comportamento durante e dopo la pena.
- Il comportamento formale corretto del condannato (es. osservanza delle prescrizioni, attività lavorativa) può essere un elemento attenuante, ma non è, di per sé, sufficiente a escludere la persistenza della pericolosità se mancano elementi concreti e visibili di distacco dall'ambiente criminoso di provenienza.
- La valutazione del giudice di merito circa la persistenza del contesto familiare e territoriale che favorisce il rischio di recidiva ha ampia discrezionalità e trova ampio apprezzamento in sede di legittimità se adeguatamente motivata.
- Il ricorrente che contesta una proroga deve fornire elementi concreti e probanti dell'avvenuto abbandono delle logiche criminali e del cambiamento del contesto di riferimento; mere affermazioni o comportamenti formali non bastano.
- In caso di rigetto del ricorso in cassazione è usuale l'applicazione dell'art. 616 c.p.p. con condanna alle spese processuali a carico del ricorrente.
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