Cassazione Penale, Sentenza n. 40494/2023 del 05/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Torino per presunta violazione dell'art. 62‑bis cod. pen. e motivazione carente sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; il ricorrente lamenta che i giudici non hanno considerato le esigenze abitative sue e del suo nucleo familiare e chiede l'annullamento della decisione nella parte relativa al diniego delle attenuanti e al trattamento sanzionatorio
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e ripetitivo dei motivi già dedotti in appello, senza critiche di legittimità specifiche alle motivazioni della Corte d'appello. Ha ritenuto che le decisioni di merito (sia di primo grado sia di appello) contengano adeguata motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, evidenziando l'assenza di indici di valutazione positiva, la presenza di numerosi precedenti penali e la gravità dell'attività edilizia (opere non irrilevanti in area sottoposta a vincolo, senza autorizzazione, con invasione di area comunale). La Corte d'appello aveva già dichiarato estinti per prescrizione i reati indicati nei capi A e B e aveva rideterminato la pena per i capi C e D in anni 1 e mesi 1 di reclusione. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 44, lettera C, d.P.R. 380/2001; artt. 93 e 95 d.P.R. 380/2001
Norme del testo unico dell'edilizia richiamate nell'imputazione per fatti edilizi: la loro violazione è stata una delle ipotesi per le quali l'appello ha dichiarato l'estinzione per prescrizione di alcuni capi
art. 181, comma 1‑bis, (riferimento a lgs. n. 42 del 2004)
Norma richiamata nell'imputazione relativa a vincoli paesaggistici/culturali (come indicato nel testo), contestata per le opere realizzate in area sottoposta a vincolo
art. 633 cod. pen.
Articolo richiamato nell'imputazione (nella sentenza come capo di accusa) relativo a specifica fattispecie penale contestata al ricorrente
art. 639‑bis cod. pen.
Articolo richiamato nell'imputazione (nella sentenza come capo di accusa) relativo a specifica fattispecie penale contestata al ricorrente
art. 62‑bis cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha valutato che, alla luce degli elementi di fatto e dei precedenti, non sussistono indici positivi tali da giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente l'irrogazione di una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di condanna per ricorso inammissibile o infondato; applicata dalla Corte per l'importo di euro 3.000,00
Giurisprudenza di Cassazione (richiamata)
Richiamati precedenti di legittimità che affermano: a) la decisione sull'eventuale riconoscimento delle attenuanti generiche è rimessa al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità salvo vizi logico‑giuridici; b) per la determinazione della pena non è sempre necessaria una motivazione dettagliata se il parametro è desumibile dal testo complessivo della sentenza
Massime di principio
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è rimesso alla valutazione del giudice di merito e la Cassazione interviene solo se emergono errori logico‑giuridici evidenti o contraddizioni nella motivazione
- Per impugnare utilmente in Cassazione una decisione sul diniego delle attenuanti è necessario proporre censure specifiche di diritto che evidenzino in che cosa la motivazione sia illogica, contraddittoria o giuridicamente erronea; semplici rilievi sostanziali o ripetizione dei motivi di appello sono inammissibili
- La presenza di precedenti penali e la gravità oggettiva della condotta (es. opere in area sottoposta a vincolo, invasione di proprietà comunale) pesano fortemente contro il riconoscimento delle attenuanti generiche
- Se alcuni capi di imputazione sono estinti per prescrizione, la Corte può dichiarare la non procedibilità solo per quei capi e rideterminare la pena per i rimanenti; tale scelta è sindacabile in Cassazione nei limiti di legittimità
- Il ricorso manifestamente infondato può comportare il pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende e delle spese processuali; è quindi consigliabile svolgere una valutazione preventiva della fondatezza delle censure prima di proporre ricorso in Cassazione
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