Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27731/2023 del 26/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugna la condanna per inottemperanza all'ordine di espulsione (Giudice di pace di Palermo, sentenza 27/10/2022, multa di €10.000). La difesa ha contestato l'illegittimità del decreto di espulsione perché, al momento della sua emissione e al momento dell'accertata inottemperanza (22/01/2021), l'imputato aveva istanze di protezione internazionale pendenti e un ricorso giurisdizionale in corso; secondo la normativa previgente e la giurisprudenza ciò avrebbe avuto effetto sospensivo e determinato l'inespellibilità. Sono stati inoltre denunciati difetti di motivazione relativi alla legittimità dell'ordine di espulsione e la mancata considerazione della causa di non punibilità per particolare tenuità e delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi ritenendoli fondati: ha dichiarato che, ove applicabile la normativa anteriore alla legge n.46/2017, l'istanza di protezione internazionale produceva effetto sospensivo rendendo illegittimo il decreto di espulsione emesso in pendenza del relativo procedimento. Per carenza motivazionale sulla illegittimità dell'atto amministrativo presupposto ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Palermo, diversa persona fisica. I rilievi relativi alla particolare tenuità del fatto e alle attenuanti generiche sono stati assorbiti e rimessi al giudizio di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 4, d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150

    Secondo la Corte, l'istanza di protezione internazionale prevista da questa norma aveva effetto sospensivo del diniego di status e determinava l'inespellibilità del richiedente fino all'esito del ricorso; pertanto un decreto di espulsione adottato in pendenza del procedimento era illegittimo.

  • Decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito in legge 13 aprile 2017, n. 46

    La Corte segnala che la disciplina citata è stata abrogata da questa novella normativa; la determinazione sulla legittimità dell'espulsione dipende quindi dalla normativa applicabile al momento dell'adozione del provvedimento amministrativo.

  • Cass. Sez. 1 civile, n. 12206 del 22/06/2020, Rv. 658052

    Giurisprudenza che afferma l'effetto sospensivo dell'istanza di protezione internazionale e l'inespellibilità fino alla decisione sul ricorso.

  • Cass. Sez. 1, n. 29465 del 01/03/2019 (SUFIAN ABU), Rv. 277131

    Principio secondo cui il decreto di espulsione emesso nella pendenza del procedimento civile sulla domanda di protezione internazionale è illegittimo e deve essere disapplicato dal giudice penale che giudica l'inottemperanza.

Massime di principio

  • Se al momento dell'adozione di un decreto di espulsione è pendente una domanda o un ricorso per protezione internazionale presentato quando era vigente l'art. 19, comma 4, d.lgs. 150/2011, il provvedimento di espulsione è presumibilmente illegittimo e il giudice penale deve disapplicarlo.
  • In sede difensiva è fondamentale documentare la pendenza del procedimento amministrativo/giurisdizionale (ricorsi, decreti di sospensiva, sentenze) con date precise: questi elementi possono determinare l'annullamento della condanna per inottemperanza.
  • Occorre sempre verificare quale normativa fosse applicabile al momento dell'espulsione (prima o dopo la modifica introdotta dalla legge n.46/2017), perché la presenza o meno dell'effetto sospensivo dipende dalla normativa vigente all'epoca.
  • Le questioni sulle attenuanti generiche o sulla possibile causa di non punibilità per particolare tenuità sono rilevanti ma subordinate: il primo accertamento da compiere è la legittimità dell'atto amministrativo presupposto; se questo è illegittimo, può venir meno la fattispecie penale.
  • In caso di procedimenti simili, il difensore deve sollevare tempestivamente l'eccezione di illegittimità dell'atto amministrativo, chiedere la disapplicazione e produrre ogni provvedimento giudiziario o amministrativo che dimostri la pendenza o la sospensiva del ricorso per protezione internazionale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.