Cassazione Penale, Sentenza n. 33607/2024 del 04/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello sostenendo: (1) nullità della sentenza per difetto di correlazione tra imputazione (omessa custodia ai sensi dell'art. 20 L.110/1975) e la qualificazione operata in primo grado (art. 58 R.D. 221/1940) ritenendo che il trasferimento delle armi costituisse fatto ontologicamente diverso; (2) vizio nell'affermazione di responsabilità per la detenzione di una carabina ad aria compressa Diana mod. 35, sostenendo che non sarebbe arma comune da sparo (energia non superiore a 7,5 joule) e che la Corte non avrebbe effettuato accertamenti concreti sul potenziale effettivo o su un eventuale depotenziamento (rilevando la rilevanza della L. 526/1999); (3) vizio nella determinazione del tipo e della misura della pena, compreso il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi: (1) la diversa qualificazione non ha comportato mutamento radicale del fatto né pregiudizio alla difesa, posto che l'imputato aveva piena conoscenza dell'oggetto dell'accusa e la trasformazione è risultata conseguente a elementi sopravvenuti (spostamento delle armi) acquisiti nel processo; (2) la Diana mod. 35 è iscritta al Catalogo Nazionale delle Armi con energia iniziale di 11 joule e, in assenza di prove contrarie offerte dalla difesa circa un depotenziamento, rientra tra le armi comuni da sparo la detenzione delle quali è sanzionata; (3) la commisurazione e il genere della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono stati adeguatamente motivati; inoltre la prescrizione non è maturata considerato il dies a quo (11/10/2017) e le sospensioni previste, tra cui l'art. 83 d.l. 18/2020 e la L. 103/2017. Conseguenza: rigetto del ricorso, conferma della condanna e condanna del ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 58 R.D. 221 del 1940
Applicata alla fattispecie relativa allo spostamento/occlusione delle armi; la Corte ha ritenuto che la qualificazione al titolo di cui a questa norma fosse coerente con gli elementi emersi nel processo.
art. 20 L. 110 del 1975
Norma originaria richiamata nell'imputazione per omessa custodia; la Corte ha ritenuto che l'imputato avesse comunque avuto contezza della contestazione e che la successiva ricostruzione fattuale potesse giustificare diversa qualificazione.
art. 697 cod. pen.
Riferita alla detenzione di arma comune da sparo; la Corte territoriale e la Cassazione hanno confermato l'affermazione di responsabilità per la carabina ritenuta arma comune da sparo.
art. 521 cod. proc. pen.
Richiamato rispetto al principio di correlazione tra imputazione e sentenza; la Corte ha confermato che non sussiste mutamento del fatto quando l'imputato ha avuto piena possibilità di difendersi sull'oggetto dell'accusa.
art. 522 cod. proc. pen.
Richiamato insieme agli artt. processuali per la disciplina dell'appello e della correlazione tra atto di imputazione e decisione.
art. 604 cod. proc. pen.
Norma citata nei motivi di ricorso; la Corte ha ritenuto infondate le censure di nullità e vizio procedurale dedotte.
art. 38 TULPS
Richiamato in relazione alla disciplina amministrativa delle armi; la Corte ha valutato la natura dell'arma anche alla luce dell'inserimento nel Catalogo Nazionale delle Armi.
L. 526 del 1999
Riferita alla disciplina tecnica sulle armi e al tema del depotenziamento; la Corte ha osservato che la difesa non ha prodotto elementi che mettessero in dubbio le caratteristiche di fabbrica dell'arma.
art. 62-bis cod. pen.
Richiamato in relazione ai criteri di determinazione della pena e all'esercizio della discrezionalità del giudice di merito.
art. 133 cod. pen.
Norma usata per valutare la commisurazione della pena; la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice di merito adeguata nell'applicazione dei criteri.
art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito)
Richiamato ai fini del calcolo della prescrizione (sospensione temporanea dei termini processuali durante emergenza COVID); la Corte ha computato tale sospensione nel rigetto della questione di estinzione del reato per prescrizione.
L. 103 del 2017
Richiamata anch'essa in tema di sospensione/interruzione dei termini di prescrizione; ha inciso sul computo temporale della prescrizione impedendo la declaratoria di estinzione dei reati.
Massime di principio
- La diversa qualificazione giuridica in sentenza rispetto all'imputazione non comporta automaticamente nullità: occorre che vi sia una trasformazione radicale del fatto tale da pregiudicare la difesa; se l'imputato ha avuto reale possibilità di conoscere e difendersi sull'oggetto dell'accusa, la correlazione è assicurata.
- L'iscrizione di un'arma nel Catalogo Nazionale delle Armi con caratteristiche tecniche di fabbrica costituisce presunzione rilevante circa la sua energia e la sua qualificazione come arma comune da sparo; spetta alla difesa allegare e provare elementi concreti (perizia, documentazione tecnica, prova di depotenziamento) per scalfire tale presunzione.
- Se si censura la natura tecnica di un'arma, la difesa deve documentare in fatto — con mezzi tecnici o peritali — la diversa potenzialità; mere affermazioni non sono sufficienti per obbligare il giudice a disporre accertamenti.
- La determinazione del genere e della misura della pena è largamente affidata alla discrezionalità del giudice di merito e può essere sindacata in Cassazione solo per vizio di motivazione o illogicità manifesta.
- Nel calcolo della prescrizione occorre considerare le sospensioni legislative (es. misure legate alla pandemia e specifiche sospensioni legislative); la dichiarazione di estinzione per prescrizione richiede un esame puntuale del dies a quo e dei periodi di sospensione e interruzione.
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