Cassazione Civile, Ordinanza n. 12207/2026 del 01/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti della società debitrice principale e del fideiussore per il saldo passivo di un conto corrente bancario. In opposizione si deduceva la nullità delle clausole del contratto di conto corrente relative a interessi, capitalizzazione trimestrale, commissione di massimo scoperto e usura, con domanda di restituzione delle somme indebitamente versate e di risarcimento del danno morale. La Corte d'appello, in parziale riforma, rideterminava il saldo dovuto a favore della banca. In cassazione l'erede del fideiussore proponeva due motivi: il primo denunciava violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell'art. 2729 c.c. e dell'art. 117, comma 1, T.U.B., sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel valutare la prova presuntiva e nel non considerare documenti che avrebbero dimostrato l'affidamento bancario; il secondo denunciava violazione degli artt. 2943, comma 4, e 1219 c.c., lamentando l'erronea esclusione dell'efficacia interruttiva della prescrizione di una raccomandata del 30 ottobre 2014.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché diretti, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e una rivisitazione del merito, attività preclusa in sede di legittimità. Quanto al primo motivo, ha ribadito che la violazione dell'art. 115 c.p.c. ricorre solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri officiosi, mentre è inammissibile la censura che miri a contestare il peso attribuito alle prove o la valutazione del ragionamento presuntivo; quanto all'art. 116 c.p.c., la doglianza è ammissibile solo se si allega l'applicazione di un criterio legale di valutazione diverso da quello dovuto, non la mera cattiva valutazione del prudente apprezzamento. Sul secondo motivo, la Corte ha confermato che l'idoneità di un atto a interrompere la prescrizione, quando non si tratti di atti tipizzati dalla legge, è un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se immune da vizi logici o giuridici. È stata quindi dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese, all'ulteriore somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., alla sanzione in favore della Cassa delle ammende e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
non è violato quando il giudice valuta prove dedotte dalle parti; la violazione sussiste solo se pone a fondamento della decisione prove non introdotte o fuori dai poteri officiosi
art. 116 c.p.c.
è censurabile in cassazione solo l'uso di un criterio legale di valutazione della prova diverso da quello dovuto; non la mera rivalutazione del prudente apprezzamento del merito
art. 2729 c.c.
il ricorso al ragionamento presuntivo e la valutazione di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni spettano al giudice di merito
art. 117, comma 1, D.Lgs. n. 385/1993
richiamato in relazione alla dedotta prova dell'affidamento bancario e alla validità/forma della regolazione degli interessi nel rapporto
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale richiamata per veicolare le censure di violazione di legge
art. 2943, quarto comma, c.c.
l'efficacia interruttiva di atti diversi da quelli tipizzati dalla legge è apprezzamento di fatto del giudice di merito
art. 1219 c.c.
richiamato in relazione alla messa in mora quale fatto asseritamente interruttivo della prescrizione
art. 380-bis c.p.c.
la decisione conforme alla proposta del consigliere delegato può legittimare l'applicazione delle sanzioni processuali previste dalla norma
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
nei casi previsti dall'art. 380-bis c.p.c. la legge prevede una responsabilità aggravata per abuso del processo, da applicare secondo valutazione del caso concreto
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente il raddoppio/ulteriore importo del contributo unificato in caso di definizione sfavorevole del ricorso
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito per contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiute dal giudice territoriale.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. ricorre solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai limiti consentiti; non quando attribuisce maggiore attendibilità ad alcune prove rispetto ad altre.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un regime legale di valutazione diverso da quello previsto dalla legge; non quando si contesta il modo in cui il giudice ha esercitato il prudente apprezzamento.
- La valutazione della prova per presunzioni e dei requisiti di gravità, precisione e concordanza è questione di fatto riservata al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale o dell'errore giuridico.
- L'idoneità di un atto a interrompere la prescrizione, quando non si tratti di atto espressamente previsto dalla legge, costituisce apprezzamento di fatto del giudice di merito e non è rivalutabile in sede di legittimità se la decisione è logicamente e giuridicamente corretta.
- La decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. può giustificare l'applicazione delle misure sanzionatorie per abuso del processo previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., secondo una valutazione non automatica ma ancorata al caso concreto.
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