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Sentenza

Sentenza del 29/04/2016 n. 8548 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I contribuenti contestavano due avvisi di liquidazione con cui era stata revocata l'agevolazione fiscale "prima casa". Per il primo acquisto, effettuato nel 1999 e rivenduto entro il quinquennio senza riacquisto entro un anno, contestavano la tempestività del recupero dell'imposta ordinaria. Per il successivo acquisto del 2005 sostenevano invece che il beneficio "prima casa" potesse essere utilizzato più volte, purché al momento del nuovo acquisto non fossero proprietari di altra abitazione acquistata con la medesima agevolazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi. Ha respinto la censura relativa alla decadenza dell'Amministrazione, ritenendo applicabile la proroga biennale dei termini prevista dalla legge n. 289 del 2002 anche al recupero di imposte conseguente alla revoca di agevolazioni fiscali. Ha dichiarato inammissibili le censure processuali e motivazionali. Ha invece accolto il motivo relativo al secondo acquisto, stabilendo che la normativa applicabile non vietava di usufruire più volte dell'agevolazione "prima casa": era sufficiente che, al momento del nuovo acquisto, il contribuente non fosse titolare di altra abitazione acquistata con il beneficio. La sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo nel merito, sono stati accolti i ricorsi contro l'avviso di liquidazione relativo all'acquisto del 2005. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1, Nota II-bis, Parte I, Tariffa allegata

    La condizione agevolativa richiede che l'acquirente non sia titolare, neppure per quote, di diritti reali su altra abitazione acquistata con le agevolazioni.

    La norma non impedisce in assoluto di utilizzare più volte il beneficio "prima casa". Impedisce piuttosto di fruirne quando, al momento del nuovo acquisto, il contribuente sia ancora titolare di un'abitazione acquistata con la stessa agevolazione.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 76

    Termine triennale per l'attività di liquidazione e accertamento dell'imposta di registro.

    Nel caso esaminato il termine è stato ritenuto prorogato per effetto della disciplina sul condono fiscale.

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 11, commi 1 e 1-bis

    Proroga biennale dei termini di accertamento e possibilità di definizione delle violazioni relative alle agevolazioni tributarie.

    La proroga biennale si applica anche al recupero delle imposte dovute per la revoca di agevolazioni fiscali, qualora la relativa violazione fosse condonabile.

  • Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 7, commi 1 e 2

    Disciplina del credito d'imposta in caso di riacquisto di altra abitazione entro un anno dalla vendita.

    La disciplina riconosce un credito d'imposta al ricorrere dei presupposti previsti, ma non può essere interpretata come un divieto generale di ottenere nuovamente l'agevolazione "prima casa" dopo la vendita del precedente immobile.

  • D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 16, comma 2, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75

    Abrogazione del divieto di usufruire più volte dell'agevolazione "prima casa".

    A partire dalla modifica normativa, il beneficio può essere riconosciuto più volte nel corso della vita, purché siano rispettate le condizioni vigenti per ciascun nuovo acquisto.

  • D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 3, comma 14, lettera c), convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30

    Introduzione della Nota II-bis all'art. 1, Parte I, Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986.

    La disciplina ha mantenuto la possibilità di fruire più volte dell'agevolazione, subordinandola principalmente all'assenza, al momento dell'acquisto, di altra abitazione ancora posseduta e acquistata con il beneficio.

Massime di principio

  • L'agevolazione "prima casa" può essere utilizzata più volte, se il precedente immobile acquistato con il beneficio è stato già venduto e il contribuente non ne è più titolare al momento del nuovo acquisto, purché siano rispettati tutti gli altri requisiti di legge.
  • La vendita del precedente immobile entro cinque anni può comportare la decadenza dall'agevolazione originaria se non viene acquistata un'altra abitazione entro un anno, ma tale decadenza non determina automaticamente il divieto di ottenere l'agevolazione su un successivo acquisto.
  • Il credito d'imposta per il riacquisto entro un anno è un meccanismo distinto dalla possibilità di applicare nuovamente l'aliquota agevolata: non va interpretato come una condizione generale per ogni successiva agevolazione.
  • I termini ordinari per il recupero dell'imposta possono essere prorogati da specifiche leggi fiscali, comprese le norme sul condono, quando la violazione relativa alla revoca dell'agevolazione è definibile secondo quella disciplina.
  • Nel giudizio di cassazione è essenziale qualificare correttamente la censura: un errore nell'interpretazione della legge va denunciato come violazione di legge, mentre l'omessa pronuncia o l'omesso esame riguardano profili processuali o fattuali differenti.

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