Cassazione Civile, Ordinanza n. 33803/2023 del 04/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Alcuni dipendenti, con qualifica di macchinisti, avevano ottenuto in primo e secondo grado l’accertamento del diritto a che, nel calcolo della retribuzione dovuta durante le ferie, fossero computati anche specifici emolumenti variabili previsti dalla contrattazione aziendale: l’incentivo per attività di condotta oraria, l’incentivo per attività di riserva e i compensi connessi all’assenza dalla residenza. La società datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) ha contestato la diretta applicabilità e la corretta portata dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, dell’art. 10 d.lgs. 66/2003, dell’art. 36 Cost. e dell’art. 2109 c.c. in tema di ferie retribuite; (2) ha denunciato la violazione della disciplina interna e collettiva, sostenendo che la contrattazione aziendale avesse escluso tali voci dalla retribuzione feriale; (3) ha sostenuto che la nozione europea di ferie retribuite richieda solo una retribuzione "paragonabile" a quella ordinaria e non necessariamente coincidente, deducendo inoltre l’irrilevanza della modesta incidenza economica delle voci rivendicate e chiedendo, in subordine, rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; (4) ha censurato la decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi, sostenendo che dovesse operare in costanza di rapporto e non dalla cessazione del medesimo, alla luce delle modifiche dell’art. 18 statuto dei lavoratori.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi perché già esaminati e respinti in precedenti decisioni in controversie analoghe: la retribuzione dovuta nel periodo feriale, secondo l’interpretazione vincolante della Corte di giustizia UE, comprende gli importi pecuniari collegati all’esecuzione delle mansioni e allo status professionale del lavoratore, e la valutazione circa la capacità dissuasiva della mancata erogazione di tali voci spetta al giudice di merito. Ha inoltre escluso la necessità di rinvio pregiudiziale, poiché la questione era già stata chiarita dalla giurisprudenza UE e la verifica concreta delle voci retributive è riservata al giudice nazionale. Ha respinto anche il quarto motivo, richiamando il principio secondo cui, per i crediti non ancora prescritti al momento dell’entrata in vigore della L. 92/2012, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro. La società ricorrente è stata condannata alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario dei controricorrenti, e sono stati posti a suo carico gli ulteriori oneri ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 7 della direttiva 2003/88/CE
La retribuzione delle ferie annuali deve essere sostanzialmente equivalente a quella ordinaria e comprendere gli importi pecuniari collegati alle mansioni e allo status del lavoratore, al fine di non dissuaderlo dal godimento delle ferie.
art. 10 d.lgs. n. 66 del 2003
È richiamato come disciplina interna di recepimento delle ferie retribuite, letta in conformità alla direttiva 2003/88/CE.
art. 36 Cost.
È evocato quale parametro del diritto alla retribuzione proporzionata e sufficiente anche nel periodo feriale.
art. 2109 c.c.
È richiamato come base codicistica della disciplina delle ferie retribuite.
art. 20.3 contratto aziendale Trenord
È invocato dalla società come clausola che avrebbe escluso le voci rivendicate dal computo della retribuzione feriale.
art. 54.2 contratto aziendale Trenord del 22 giugno 2012
È la clausola che disciplina gli incentivi per attività di condotta oraria e di riserva, ritenuti dalla Corte connessi alla mansione di macchinista.
art. 77 contratto aziendale Trenord del 22 giugno 2012
È la clausola relativa ai compensi per assenza dalla residenza, ritenuti correlati allo status professionale dei lavoratori.
art. 28 punto 2 lett. c del c.c.n.l. mobilità/settore attività ferroviarie
È richiamato per evidenziare che le attività di scorta e riserva sono ordinariamente previste dal contratto collettivo come attività di lavoro effettivo.
art. 2948 c.c.
È la norma invocata sulla prescrizione dei crediti retributivi; la Corte ne conferma l’applicazione nel senso che la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto nei crediti non prescritti alla data della L. 92/2012.
art. 2935 c.c.
È richiamato in combinato con l’art. 2948 c.c. per stabilire il momento iniziale della prescrizione dei crediti di lavoro.
art. 18 legge n. 300 del 1970
È richiamato solo come disposizione modificata dalla L. 92/2012, incidente sulla stabilità del rapporto e quindi sulla decorrenza della prescrizione.
legge n. 92 del 2012
Le modifiche da essa apportate all’art. 18 St. lav. sono ritenute tali da incidere sulla stabilità del rapporto di lavoro e sulla decorrenza della prescrizione dei crediti non ancora prescritti.
d.lgs. n. 23 del 2015
È richiamato insieme alla L. 92/2012 per affermare il venir meno di uno dei presupposti di predeterminazione certa delle ipotesi di risoluzione nei rapporti a tempo indeterminato.
art. 91 c.p.c.
È il fondamento della condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel periodo di godimento delle ferie annuali, la retribuzione deve comprendere tutte le voci economiche che siano stabilmente collegate alle mansioni svolte e allo status professionale del lavoratore, non potendo essere limitata alla sola componente fissa se ciò produce un effetto dissuasivo sull’esercizio del diritto alle ferie.
- La verifica sulla natura delle singole voci retributive da includere nella paga ferie richiede un’interpretazione delle clausole collettive coerente con la finalità imperativa della disciplina eurounitaria: assicurare al lavoratore un compenso non inferiore in modo apprezzabile a quello ordinario, così da non scoraggiare il riposo annuale.
- La valutazione circa l’idoneità concreta della decurtazione retributiva a dissuadere il lavoratore dal fruire delle ferie è un apprezzamento di merito, censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione interpretativa sia già stata chiarita dalla giurisprudenza europea e la controversia riguardi essenzialmente l’applicazione di quei principi a una fattispecie concreta riservata al giudice nazionale.
- Per i crediti di lavoro non ancora prescritti alla data di entrata in vigore della L. 92/2012, la decorrenza della prescrizione va individuata nella cessazione del rapporto di lavoro, poiché le modifiche normative hanno inciso sulla stabilità del rapporto e sul presupposto per l’inerzia esigibile del creditore durante il rapporto stesso.
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