Sentenza n. 1868/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dirigenziale di decadenza degli effetti giuridici di autorizzazioni per pubblico esercizio, esercizio di vicinato e SCIA per pubblico esercizio
Esito
Favorevole al ricorrente (esercente commerciale)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determinazione con cui il Comune di Palermo aveva dichiarato la decadenza di tre titoli abilitativi, in applicazione degli artt. 64, comma 8, e 71, commi 1 e 2, d.lgs. 59/2010, a seguito di una sentenza penale irrevocabile di condanna per violazione delle norme sull’igiene della produzione e vendita di alimenti e bevande. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione delle disposizioni del d.lgs. 59/2010, dell’art. 629-bis c.p.p. e dell’art. 24 Cost., l’insussistenza dei presupposti, nonché la violazione del principio di proporzionalità. In particolare, ha sostenuto che l’amministrazione avrebbe dovuto considerare le osservazioni procedimentali con cui aveva comunicato di avere presentato istanza di revoca della sentenza penale, motivata dalla mancata effettiva conoscenza del processo e dalla non corretta notificazione dell’atto introduttivo. Durante il giudizio, la Corte d’appello di Palermo ha accolto l’istanza ex art. 629-bis c.p.p. e ha revocato la sentenza di condanna. Il ricorrente ha quindi prodotto la relativa ordinanza sopravvenuta.
La decisione
Il TAR ha ammesso la documentazione sopravvenuta, non essendovi opposizione della controparte, e ha accolto il ricorso. Il Comune, pur essendo stato informato nel procedimento della proposizione dell’istanza di revoca della sentenza penale e pur potendo apprezzarne la non pretestuosità, ha adottato la decadenza senza spiegare perché avesse disatteso le deduzioni del privato e la richiesta di sospendere il procedimento. La motivazione si limitava al richiamo a una comunicazione interna secondo cui si sarebbe dovuto comunque procedere. Il giudice ha ravvisato l’omessa valutazione dell’irreversibilità degli effetti della decadenza e della possibilità di sospendere il procedimento o di adottare un provvedimento ad efficacia sospesa ai sensi dell’art. 21-quater l. 241/1990, anche considerando che l’amministrazione aveva atteso circa due anni dalla definitività della condanna prima di avviare il procedimento. Il provvedimento impugnato è stato pertanto annullato. Le spese sono state compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
artt. 64, comma 8, e 71, commi 1 e 2, d.lgs. 59/2010
l’autorizzazione all’esercizio di attività commerciale decade qualora il titolare dell’attività abbia riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica
Le disposizioni costituiscono la base normativa della decadenza automatica dei titoli commerciali in presenza dei presupposti penali previsti; tuttavia, l’esercizio del potere deve essere motivato in relazione alle deduzioni procedimentali rilevanti e agli effetti concreti della misura.
art. 629-bis c.p.p.
La proposizione di un’istanza non pretestuosa di revoca della sentenza penale posta a fondamento della decadenza costituisce una circostanza rilevante che l’amministrazione deve valutare nel procedimento amministrativo.
art. 21-quater l. 241/1990
In presenza di una questione penale sopravvenuta o ancora suscettibile di definizione in tempi brevi, l’amministrazione deve valutare, ove pertinente, la sospensione del procedimento o l’adozione di un provvedimento ad efficacia sospesa.
art. 24 Cost.
La norma è stata invocata dal ricorrente in relazione alla mancata effettiva conoscenza del processo penale e alla richiesta di revoca della condanna, ma la decisione è stata fondata principalmente sul difetto di valutazione e motivazione dell’amministrazione.
Massime di principio
- Anche quando la legge prevede la decadenza di un titolo abilitativo quale conseguenza di una condanna penale irrevocabile, l’amministrazione deve esaminare e motivare sulle deduzioni procedimentali che mettano seriamente in discussione la stabilità o la rilevanza della condanna posta a fondamento della misura.
- La comunicazione, durante il procedimento, della proposizione di un’istanza non pretestuosa di revoca della sentenza penale fondante la decadenza impone all’amministrazione una valutazione espressa di tale circostanza; il mero richiamo alla necessità di procedere non soddisfa l’obbligo di motivazione.
- Prima di adottare una misura decadenziale dagli effetti potenzialmente irreversibili, l’amministrazione deve valutare la possibilità di sospendere il procedimento o di adottare un provvedimento ad efficacia sospesa, soprattutto quando la definizione della questione pregiudiziale è prevedibilmente ravvicinata.
- L’inerzia dell’amministrazione nel procedere per un periodo significativo dopo il verificarsi del presupposto della decadenza può rilevare nella valutazione della ragionevolezza e della proporzionalità della scelta di adottare immediatamente una misura irreversibile.
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