Cassazione Civile, Ordinanza n. 22729/2024 del 12/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento per IVA 2003 emessa nei confronti di una società in nome collettivo già cancellata dal registro delle imprese. La cartella era stata notificata alla società nel 2007, quando la società risultava già estinta, e successivamente notificata alla socia nel 2011. La contribuente aveva ottenuto l’annullamento dinanzi alla CTP e la CTR aveva confermato l’esito favorevole, ritenendo inesistente o nulla la notifica alla società estinta e tardiva quella alla socia, perché oltre il termine decadenziale dell’art. 25 d.P.R. 602/1973. Il concessionario per la riscossione ricorre per cassazione con tre motivi: 1) omesso esame del fatto decisivo costituito dalla pregressa notifica della cartella all’altro socio, effettuata il 23 maggio 2007 presso il suo domicilio ai sensi dell’art. 140 c.p.c. e ritirata; 2) violazione degli artt. 2291, 2304, 2312 e 2495 c.c., per non avere considerato che, estinta la società, l’Ufficio poteva far valere la responsabilità illimitata dei soci quali successori della società; 3) violazione dell’art. 25 d.P.R. 602/1973 e dell’art. 2946 c.c., per avere ritenuto applicabile anche alla notifica alla socia il termine decadenziale, senza considerare che la cartella era già stata validamente notificata entro termine all’altro socio e che, quindi, per la socia operava solo la prescrizione decennale, non ancora maturata. La controricorrente eccepisce inammissibilità, respinta dalla Corte.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie il ricorso. Ritiene fondato, esaminandolo unitariamente, il motivo relativo alla mancata considerazione della notifica tempestiva effettuata all’altro socio e alla conseguente errata applicazione del termine decadenziale. Richiama il principio secondo cui, dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, i rapporti obbligatori si trasferiscono ai soci e l’atto intestato alla società estinta può e deve essere notificato ai soci, anche presso l’ultimo domicilio della società. Soprattutto, afferma che nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo, quando si procede contro debitore iscritto a ruolo e coobbligato, la tempestiva notificazione della cartella a uno di loro impedisce il maturare della decadenza ex art. 25 d.P.R. 602/1973 anche verso gli altri soci; per costoro resta rilevante il solo termine di prescrizione del credito. In applicazione di tali principi, la notifica del 2011 alla socia non era tardiva, poiché la cartella era stata già notificata all’altro socio nel 2007 entro il termine di legge. La sentenza impugnata viene dunque cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 140 c.p.c.
mediante affissione dell’avviso di deposito del plico presso la Casa comunale ... e successivo invio della raccomandata informativa
richiamato come modalità di notificazione della cartella al socio presso il suo domicilio; la Corte ne prende atto come fatto decisivo ai fini della tempestività
art. 2291 c.c.
richiamato per sostenere la responsabilità illimitata dei soci dopo l’estinzione della società
art. 2304 c.c.
richiamato tra le norme sulla responsabilità dei soci per i debiti sociali
art. 2312 c.c.
richiamato in tema di estinzione della società di persone e effetti verso i soci
art. 2495 c.c.
richiamato per gli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese e il trasferimento dei rapporti ai soci
art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973
31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui deve essere presentata la dichiarazione
la Corte precisa che la tempestiva notifica della cartella a uno dei soci impedisce la decadenza nei confronti degli altri soci; per questi ultimi resta applicabile il termine di prescrizione
art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973
indicato come base della cartella di pagamento relativa all’IVA
art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972
indicato come base della cartella di pagamento relativa all’IVA
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
invocato per il dedotto omesso esame di un fatto decisivo
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
invocato per le censure di violazione di legge
art. 2946 c.c.
richiamato per sostenere la prescrizione ordinaria decennale del credito tributario
art. 65, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato in via analogica per la notificazione agli eredi del debitore, quale modello per la notificazione ai soci della società estinta
Massime di principio
- Dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese si determina un fenomeno successorio: i debiti sociali non si estinguono, ma si trasferiscono ai soci, che ne rispondono nei limiti della responsabilità derivante dal tipo sociale o di quanto riscosso in liquidazione.
- L’atto impositivo o la cartella intestati alla società estinta restano validamente iscritti a ruolo e possono essere notificati ai soci, anche collettivamente e impersonalmente presso l’ultimo domicilio sociale.
- Nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo, quando l’obbligazione sia comune a più coobbligati, la tempestiva notificazione della cartella a uno di essi impedisce la decadenza ex art. 25 d.P.R. 602/1973 anche nei confronti degli altri.
- Per i soci della società estinta, una volta esclusa la decadenza, la tutela si sposta sul solo piano della prescrizione del credito tributario.
- In materia tributaria la decadenza ha una funzione diversa da quella civilistica e non può essere applicata in modo rigidamente autonomo rispetto alla struttura pubblicistica della riscossione del credito fiscale.
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