Ordinanza n. 192/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento prot. U03|08/01/2026|0000325-P dell’8 gennaio 2026 notificato a mezzo pec in pari data con cui la Soprintendenza ha espresso parere negativo alla proroga del periodo di esposizione delle installazioni pubblicitarie sul ponteggio prospiciente la facciata della Basilica di San Carlo al Corso sita in Piazza San Carlo n. 1 in quanto superato il periodo massimo ammissibile ai sensi della Circolare n. 39 del 03 novembre 2023 prot. n. 36345/03112023; in via subordinata anche della Circolare n. 39 del 3 novembre 2023 prot. n. 36345/03112023 come interpretata e applicata dall’Ufficio nel provvedimento oggetto di impugnativa qualora e solo nel caso in cui il Tribunale ritenga di condividere l’interpretazione della circolare recepita nel provvedimento sopra citato oggetto di impugnativa; di tutti gli atti e i provvedimenti conseguenti e comunque connessi ai precedenti, ivi compreso il preavviso di diniego prot. UO3/12/2025|0035579-P del 3 dicembre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parere negativo alla proroga del periodo di esposizione di installazioni pubblicitarie collocate sul ponteggio prospiciente la facciata di una basilica, nonché la circolare ministeriale applicata e il precedente preavviso di diniego
Esito
Favorevole al ricorrente (ente ecclesiastico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il parere negativo dell’8 gennaio 2026, con cui la Soprintendenza ha negato la proroga dell’esposizione pubblicitaria sul ponteggio della basilica, ritenendo superato il periodo massimo previsto dalla Circolare n. 39 del 3 novembre 2023. In via subordinata è stata impugnata anche la circolare, limitatamente all’interpretazione e applicazione fattane dall’Ufficio, oltre al preavviso di diniego e agli atti connessi. Il testo dell’ordinanza non riporta analiticamente tutti i motivi di ricorso, ma evidenzia la questione relativa alla compatibilità tra la durata delle installazioni pubblicitarie e la prosecuzione del cantiere, alla luce dell’art. 49, comma 3, del d.lgs. n. 42/2004.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame, ravvisando sufficienti elementi di fumus boni iuris. Richiamando una precedente sentenza della stessa Sezione, ha affermato che l’art. 49, comma 3, del d.lgs. n. 42/2004 pone come regola ordinaria la coincidenza tra la durata della posa dei mezzi pubblicitari e quella del cantiere. La permanenza dei mezzi pubblicitari può essere negata nonostante la prosecuzione dei lavori soltanto in presenza di peculiari ragioni, delle quali la Soprintendenza deve dare conto nel proprio parere. L’Amministrazione è stata quindi obbligata a riesaminare l’istanza di proroga e a pronunciarsi nuovamente entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 18 giugno 2026; le spese sono state riservate al prosieguo.
Norme richiamate
art. 49, comma 3, d.lgs. n. 42/2004
la durata della posa dei mezzi pubblicitari coincide normalmente con quella del cantiere, salva la sussistenza di peculiari ragioni che ne impediscono la permanenza pur in presenza della prosecuzione degli interventi edilizi sull’immobile
La durata dei mezzi pubblicitari installati sui ponteggi deve normalmente coincidere con la durata del cantiere. Un diniego alla permanenza o alla proroga è legittimo solo se fondato su peculiari ragioni, esplicitate dalla Soprintendenza nel proprio parere.
art. 55 cod. proc. amm.
Disposizione richiamata quale base processuale per la domanda cautelare.
Massime di principio
- Ai sensi dell’art. 49, comma 3, del d.lgs. n. 42/2004, la durata della posa dei mezzi pubblicitari sui ponteggi coincide normalmente con la durata del cantiere.
- La Soprintendenza può negare la permanenza o la proroga dei mezzi pubblicitari nonostante la prosecuzione dei lavori edilizi soltanto in presenza di peculiari ragioni, che devono essere specificamente indicate e motivate nel parere.
- In sede cautelare, la violazione della regola ordinaria sulla coincidenza tra durata del cantiere e durata dell’esposizione pubblicitaria integra un sufficiente elemento di fumus per disporre il riesame dell’istanza da parte dell’Amministrazione.
- La tutela cautelare può essere accordata ai fini del riesame, imponendo all’Amministrazione di rinnovare la valutazione entro un termine assegnato dal giudice, senza sostituire la propria determinazione a quella amministrativa.
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