Sentenza del 30/12/2016 n. 27493 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che aveva accolto l'appello del contribuente annullando, in sostanza, ulteriori rilievi dell'accertamento relativo al 2003. I motivi riguardavano l'insufficiente motivazione sulla valutazione di versamenti e prelevamenti bancari, movimentazioni di contante, versamenti sul conto soci c/finanziamenti, prelievi destinati a esigenze personali e familiari, costi per carburante e somme trasferite nella cassa; la mancata applicazione delle presunzioni fiscali in materia di movimentazioni bancarie e del corretto riparto dell'onere della prova; nonché la violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, poiché la CTR aveva deciso sul rilievo n. 4 benché non fosse stato oggetto di domanda nel ricorso introduttivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto tutti i motivi dell'Agenzia. Ha ritenuto insufficiente la motivazione della CTR, che aveva escluso il valore indiziario delle movimentazioni finanziarie limitandosi ad affermare che esse non conducevano necessariamente o automaticamente alla prova di ricavi non dichiarati. La Corte ha precisato che la prova presuntiva non richiede una conseguenza unica e certa, essendo sufficiente una relazione logica probabile, possibile e verosimile tra i fatti noti e il fatto ignoto. È stato inoltre riconosciuto che la CTR aveva pronunciato ultrapetita sul rilievo n. 4, ampliando il thema decidendum oltre quanto richiesto in primo grado. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
La Corte ha escluso che la riproduzione di parti degli atti processuali comportasse, nel caso concreto, una violazione dell'obbligo di esposizione sommaria dei fatti o un difetto di autosufficienza del ricorso per cassazione.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La motivazione della sentenza di merito è censurabile quando presenti una carenza logica obiettiva nella valutazione di fatti decisivi e delle risultanze probatorie.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2
La norma prevede presunzioni fiscali collegate alle movimentazioni dei conti e dei rapporti finanziari, che il giudice deve esaminare applicando il relativo regime probatorio. La Corte ha censurato il mancato esame di tali presunzioni da parte della CTR.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2
La disposizione, richiamata con riferimento all'IVA, concorre a disciplinare l'utilizzabilità delle movimentazioni finanziarie ai fini dell'accertamento tributario e deve essere coordinata con le presunzioni previste dalla normativa fiscale.
Art. 2697 c.c.
Disciplina l'onere della prova. Nel caso concreto, la Corte ha evidenziato la necessità di valutare correttamente il rapporto tra presunzioni fiscali e prova contraria fornita dal contribuente.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
Consente l'accertamento analitico-induttivo quando gli elementi disponibili permettono di desumere maggiori ricavi o compensi sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, secondo una valutazione logico-probabilistica.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, oggi art. 109
La deducibilità dei costi richiede, tra l'altro, la loro certezza, inerenza e adeguata prova. Il semplice possesso di automezzi non dimostra automaticamente l'esistenza e la deducibilità dei costi per carburante.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 64, oggi art. 75
Richiamato in relazione alla deducibilità dei costi, impone che la spesa sia effettivamente sostenuta e riferibile all'attività, senza che il mero prelievo o trasferimento di somme dimostri da solo la presenza di un costo deducibile.
Art. 112 c.p.c.
Impone al giudice di pronunciarsi entro i limiti della domanda e delle eccezioni proposte. La CTR lo ha violato decidendo sul rilievo n. 4, che non era stato oggetto di una domanda nel ricorso introduttivo.
Massime di principio
- Nell'accertamento tributario, versamenti e prelevamenti bancari o finanziari possono assumere valore presuntivo; il contribuente deve fornire una spiegazione analitica e documentata della loro origine e destinazione.
- La prova presuntiva non richiede che il fatto noto conduca necessariamente all'evasione: è sufficiente una connessione logica, probabile e verosimile, valutata insieme agli altri elementi del quadro indiziario.
- Il giudice tributario non può neutralizzare una presunzione limitandosi ad affermare che la movimentazione potrebbe avere spiegazioni alternative; deve esaminare concretamente gli indizi e la prova contraria.
- La deducibilità dei costi richiede prova dell'effettivo sostenimento, della certezza e dell'inerenza. Il possesso di beni o mezzi normalmente utilizzati nell'attività non basta, da solo, a dimostrare tutti i costi dichiarati.
- Il giudice d'appello deve rispettare il thema decidendum definito dalle domande formulate in primo grado e non può riconoscere pretese o definizioni non ritualmente sottoposte al giudice di primo grado.
- La cassazione con rinvio non decide definitivamente sull'esistenza dei maggiori ricavi o sulla debenza delle imposte: impone al giudice di merito un nuovo esame, con motivazione più completa e applicazione delle presunzioni fiscali pertinenti.
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