Sentenza n. 10/2026 - Bolzano, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione cautelare: 1. della delibera della Giunta comunale del comune di Terlano (BZ) n. 316 del 1.07.2025 pubblicata il 4.07.2025 ed esecutiva dal 15.07.2025 ad oggetto “Affitto dell’esercizio pubblico Oberhauser: Affidamento d’affitto dal 01.12.2025 al 30.11.2031 al sig. Gasser Thomas” con la quale si è deliberato di affidare la gestione dell’esercizio pubblico Oberhauser, sito sulla p.ed. 1507 C.C. Terlano per sei anni, prorogabile di altri sei, al sig. Gasser Thomas per un canone di affitto annuo di € 39.000,00 e alla cui offerta sono stati assegnati 100/100 punti rispetto ai 91/100 punti assegnati dall’Autorità di gara al ricorrente Waldthaler Markus come da 2. proposta di affidamento dell’Autorità di gara in verbale di gara informale n. 3 del 26.06.2025 all’esito delle 3. valutazioni della Commissione tecnica in verbale di seduta 3.06.2025; 4. Tabella di valutazione della Commissione tecnica dd. 3.06.2025; 5. Verbale di prima seduta dell’Autorità di gara dd. 13.05.2025; 6. comunicazione agli offerenti dell'aggiudicazione definitiva con avviso a mezzo pec dd. 22.07.2025; nonché: 7. ogni altro atto, anche endoprocedimentale, costituente il presupposto del provvedimento indicato sub 1, anche se non noto o non espressamente indicato; nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto di affitto del ristorante Oberhauser eventualmente stipulato con il sig. Gasser Thomas e/o, in ogni caso, per l’affidamento e/o il subentro nel contratto di affitto oggetto di gara in favore del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera comunale di affidamento in affitto dell’esercizio pubblico Oberhauser a un’altra impresa individuale, unitamente agli atti della procedura e alla comunicazione dell’aggiudicazione
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente impugnava l’affidamento dell’esercizio pubblico comunale, deducendo, in primo luogo, l’omessa esclusione dell’aggiudicataria, che avrebbe inserito l’offerta economica nella busta riservata alla documentazione relativa all’offerta tecnica. In secondo luogo, contestava l’erronea attribuzione del punteggio all’aggiudicataria, ritenuta contrastante con la disciplina del bando. La ricorrente chiedeva inoltre la dichiarazione di inefficacia dell’eventuale contratto e l’affidamento o il subentro nel contratto in proprio favore. Nel corso del giudizio il Comune annullava in autotutela l’atto impugnato e disponeva la rivalutazione degli atti di gara. Successivamente, l’Amministrazione approvava una nuova graduatoria e affidava la gestione dell’esercizio alla ricorrente.
La decisione
Il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Ha rilevato che l’annullamento in autotutela dell’affidamento originariamente impugnato, seguito dalla nuova graduatoria e dall’affidamento alla ricorrente, aveva eliminato la lesione posta a fondamento dell’interesse a ricorrere e aveva integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale azionata. Non ha quindi esaminato i motivi relativi all’inserimento dell’offerta economica nella busta tecnica né quelli concernenti la quantificazione dei punteggi. Le spese sono state integralmente compensate, ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 92 c.p.c., in considerazione della peculiarità della vicenda processuale e del consenso della ricorrente.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere
La piena soddisfazione della pretesa del ricorrente nel corso del giudizio, mediante l’eliminazione dell’atto lesivo e l’adozione di un nuovo provvedimento satisfattivo, comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
art. 26 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per la regolazione delle spese di lite.
art. 92 c.p.c.
Richiamato, unitamente all’art. 26 c.p.a., per giustificare la compensazione integrale delle spese.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l’amministrazione annulla in autotutela l’atto impugnato e adotta un nuovo provvedimento che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- La cessazione della materia del contendere presuppone sia il venir meno della lesione che fondava l’interesse a ricorrere sia la piena soddisfazione della pretesa sostanziale dedotta in giudizio; in tale situazione non occorre esaminare nel merito i motivi di illegittimità dell’atto originario.
- La nuova aggiudicazione della procedura alla parte ricorrente, successiva all’annullamento in autotutela dell’affidamento originariamente impugnato, integra una piena soddisfazione della pretesa azionata quando elimina concretamente la lesione denunciata.
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