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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46198/2022 del 06/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma di condanna per coltivazione di marijuana destinata al commercio (art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990) e per furto aggravato di energia elettrica. Il ricorrente deduceva travisamento della prova e manifesta illogicità della motivazione: la responsabilità sarebbe stata fondata sulla mera presenza nell'immobile e su presunzioni (rapporto di parentela, condizioni di salute del padre, agitazione al controllo, apertura della porta del locale coltivazione) senza prove di accesso del ricorrente al piano dove erano le piante, senza prova di disponibilità di chiavi o di manomissione del contatore. Contestava inoltre che la sua condotta fosse solo connivenza non punibile e chiedeva l'applicazione delle attenuanti generiche; eccepiva infine rilievi relativi ai verbali ENEL che lo indicavano come "figlio di chi utilizza di fatto la fornitura".

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. La Cassazione ha ritenuto manifestamente infondati i primi tre motivi, confermando che la Corte d'appello aveva motivato in modo completo e logico la responsabilità in concorso del ricorrente con il padre, basandosi su elementi concreti: l'impianto di coltivazione articolato e accessibile ai membri della famiglia, la necessità del contributo del figlio per gestire l'organizzazione (considerate le cattive condizioni di salute del padre), l'agitazione del ricorrente al controllo e la sua residenza formalmente nell'immobile (coerente anche con i verbali ENEL). La Corte ha inoltre osservato che, trattandosi di reati permanenti (coltivazione e furto di energia), qualunque agevolazione prima della cessazione si traduce in concorso almeno morale. Sul punto delle attenuanti generiche, la Cassazione ha ritenuto il motivo generico: la decisione di negarle era adeguatamente motivata e richiede elementi positivi, la cui mancanza legittima il diniego.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 1

    art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990

    Dispositivo usato per qualificare la coltivazione di sostanze stupefacenti come reato qualificato quando destinata al commercio; la Corte ha confermato la contestazione per coltivazione destinata al traffico sulla base degli elementi probatori.

  • d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 (conv. L. n. 176/2020)

    art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. L. n. 176/2020

    Norma procedurale richiamata per indicare che il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta.

  • Giurisprudenza - Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020 (Abbate)

    Sez. 4, n.34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv.280244

    Richiamata per il principio secondo cui il concorso si realizza quando vi è un contributo partecipativo consapevole e volontario, morale o materiale.

  • Giurisprudenza - Sez. 6, n. 5229 del 13/11/2019 (Russo)

    Sez. 6, n. 5229 del 13/11/2019, Russo, Rv. 278612

    Affermato il principio che, in caso di reati permanenti, qualsiasi agevolazione fornita prima della cessazione della condotta può integrare concorso, almeno morale.

  • Giurisprudenza - Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021 (De Crescenzo)

    Sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, De Crescenzo, Rv. 281590

    Principio secondo cui l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi positivi favorevoli alla personalità dell'imputato; la semplice assenza di elementi negativi non impone l'applicazione automatica delle attenuanti.

Massime di principio

  • La responsabilità in concorso non si basa solo sulla presenza fisica: un quadro fattuale articolato (impianto tecnico destinato alla coltivazione, accessibilità dei locali, ruolo organizzativo, necessità di aiuto concreto per motivi di salute dell'autore principale, agitazione alla vista delle forze dell'ordine, residenza abituale) può giustificare l'attribuzione di un contributo consapevole e volontario.
  • Nei reati permanenti (es. coltivazione continuativa di stupefacenti, furto continuato di energia) qualsiasi forma di agevolazione o mantenimento del comportamento criminoso, finché non sia cessato, può configurare concorso morale anche in assenza di attività materiale direttamente documentata.
  • La mera parentela o la convivenza non sono di per sé sufficienti a escludere la responsabilità, se vi sono elementi fattuali che indicano partecipazione o supporto.
  • La qualificazione della condotta come "connivenza non punibile" richiede che la condotta sia effettivamente passiva e priva di contributo volontario; il giudice di merito deve valutare in concreto la partecipazione e la prova deve essere considerata nel suo contesto logico.
  • La negazione delle attenuanti generiche è legittima quando mancano elementi positivi a favore dell'imputato; l'applicazione delle attenuanti non è automatica in assenza di elementi negativi.
  • Le decisioni di merito ben motivate e fondate su un coerente apparato probatorio sono difficilmente scalfibili in sede di legittimità se il ricorso di cassazione non dimostra vizi di diritto o illogicità grave e presenta argomentazioni generiche o ridondanti.

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