Corte di giustizia, Sentenza C-500/24
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 30 ottobre 2025. — Grupo Massimo Dutti SA contro Administración General del Estado. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo. — Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Codice doganale comunitario – Articolo 29 – Valore in dogana delle merci – Determinazione – Merci vendute per l’esportazione a destinazione del territorio doganale dell’Unione europea – Regolamento (CEE) n. 2454/93 – Articolo 147 – Vendite successive. — Causa C-500/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito i presupposti per valorizzare la prima di due vendite successive ai fini del valore in dogana. Non basta dimostrare che le merci entreranno fisicamente nel territorio dell’Unione: occorre che, al momento della prima vendita, sia provato che essa è stata conclusa per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione, cioè per la commercializzazione nel suo mercato. In mancanza di tale prova, il prezzo della prima vendita non può essere usato come valore di transazione.
Valore in dogana nelle vendite successive: la prima vendita può essere presa a base del valore di transazione solo se, al momento di essa, è già dimostrato che le merci sono destinate alla commercializzazione nel territorio doganale dell’Unione.
La questione giuridica
Nel regime delle vendite successive, se l’espressione "vendute per l’esportazione a destinazione del territorio doganale dell’Unione" (articolo 29 del codice doganale comunitario e articolo 70, paragrafo 1, del codice doganale dell’Unione) e "ai fini dell’esportazione verso il territorio doganale in questione" (articolo 147 del regolamento n. 2454/93) consenta di utilizzare il prezzo della prima vendita quando, al momento di tale vendita, è provato solo che le merci saranno fisicamente introdotte nell’Unione, ma non è ancora determinata la loro destinazione commerciale finale, oppure se sia necessario provare che la destinazione dell’esportazione sia il mercato dell’Unione.
Principio di diritto
In caso di due vendite anteriori all’introduzione delle merci nel territorio doganale dell’Unione, la prima vendita non può essere utilizzata come valore di transazione se, al momento di essa, è provato soltanto che le merci saranno introdotte fisicamente nell’Unione, ma non che siano state vendute ai fini della loro commercializzazione nel mercato dell’Unione; per l’articolo 147, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 2454/93 occorrono elementi ulteriori rispetto alla mera introduzione geografica delle merci, mentre gli eventi successivi alla vendita non sono, in linea di principio, decisivi.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CEE) n. 2913/92, articolo 29
- Regolamento (CEE) n. 2454/93, articolo 147
- Regolamento (UE) n. 952/2013, articolo 70, paragrafo 1
- Regolamento (UE) n. 952/2013, articolo 288, paragrafo 2
Valore in dogana nelle vendite successive e destinazione delle merci
La pronuncia interviene in un rinvio pregiudiziale del Tribunal Supremo spagnolo in materia di valore in dogana delle merci importate nell’Unione. Il caso riguarda l’utilizzo, in presenza di più vendite successive, del prezzo della prima vendita rispetto alla seconda, con specifico riferimento agli articoli 29 del codice doganale comunitario e 147 del regolamento n. 2454/93.
Fatti e procedimento principale
La Grupo Massimo Dutti SA importava merci fabbricate in paesi asiatici e acquistate da un intermediario svizzero, la ITX TRADING S.A., in una prima vendita, per poi essere rivendute alla Massimo Dutti in una seconda vendita. Dopo tale seconda vendita, le merci erano trasportate direttamente verso la Spagna e, a seconda dei casi, immesse in libera pratica oppure vincolate al regime di deposito doganale.
Per gli anni 2014 e 2015, la società aveva dichiarato come valore in dogana il prezzo della prima vendita. L’amministrazione finanziaria spagnola ha contestato tale impostazione, ritenendo che la prima vendita non fosse stata conclusa ai fini dell’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione e che dovesse invece rilevare la seconda vendita, ossia quella che aveva effettivamente condotto all’introduzione delle merci nell’Unione.
Il reclamo e il successivo ricorso della società sono stati respinti in sede amministrativa e giurisdizionale. Il Tribunal Supremo ha quindi sollevato questione pregiudiziale sulla corretta interpretazione delle nozioni di vendita "per l’esportazione" e di vendita "ai fini dell’esportazione" verso il territorio doganale dell’Unione.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se:
- sia sufficiente, per utilizzare il prezzo della prima vendita, la sola prova che le merci saranno fisicamente introdotte nel territorio doganale dell’Unione, indipendentemente dal regime doganale successivo e dalla finalità commerciale;
- oppure sia necessario dimostrare che, al momento della prima vendita, la destinazione dell’esportazione sia il mercato dell’Unione.
La Corte ha inoltre rilevato che l’articolo 70 del codice doganale dell’Unione, pur richiamato formalmente, non era applicabile ratione temporis perché entrato in vigore dal 1o maggio 2016, mentre gli accertamenti riguardavano il 2014 e il 2015. La risposta decisiva è stata quindi ricavata dall’articolo 29 del codice doganale comunitario e dall’articolo 147 del regolamento n. 2454/93.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama il principio generale secondo cui il valore in dogana deve riflettere il valore economico reale della merce importata e deve essere determinato, in via prioritaria, secondo il metodo del valore di transazione.
Le disposizioni centrali sono:
- articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92: valore in dogana = prezzo effettivamente pagato o da pagare quando le merci sono vendute per l’esportazione a destinazione del territorio doganale dell’Unione;
- articolo 147, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93: nelle vendite successive, la prova che la vendita è stata conclusa ai fini dell’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione richiede elementi adeguati; la mera dichiarazione in dogana non basta sempre, e il primo comma opera come presunzione/indicazione sufficiente solo per l’ultima vendita o per una vendita nel territorio doganale dell’Unione anteriore all’immissione in libera pratica.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che il sistema doganale dell’Unione mira a garantire un criterio equo, uniforme e neutro, evitando valori arbitrari o fittizi. In tale prospettiva, il valore di transazione deve essere ancorato al prezzo pagato per merci vendute per l’esportazione verso l’Unione.
La Corte interpreta l’articolo 147, paragrafo 1, secondo comma, nel senso che, quando si intende utilizzare il prezzo di una vendita anteriore all’ultima vendita sulla cui base le merci sono entrate nel territorio doganale dell’Unione, occorre dimostrare che quella vendita sia stata effettivamente conclusa ai fini dell’esportazione verso tale territorio. Non basta, dunque, provare la sola introduzione fisica delle merci nell’Unione come ambito geografico.
La Corte sottolinea che la destinazione commerciale delle merci deve essere già conosciuta al momento della vendita. Se, in quella fase, le merci sono destinate soltanto a essere introdotte nell’Unione in attesa di una futura decisione sulla loro commercializzazione finale, la prova richiesta non è soddisfatta.
Viene inoltre precisato che gli elementi successivi alla vendita, come:
- l’effettiva immissione in libera pratica,
- il vincolo al deposito doganale,
- la successiva riesportazione verso paesi terzi,
non sono, in linea di principio, decisivi per verificare se la prima vendita fosse stata conclusa ai fini dell’esportazione. Tali eventi possono eventualmente corroborare il quadro fattuale, ma non sostituiscono la prova richiesta con riferimento al momento della vendita.
Decisione e principio affermato
La Corte risponde che, in caso di merci oggetto di due vendite prima della loro introduzione nel territorio doganale dell’Unione per esservi immesse in libera pratica o vincolate al deposito doganale, la prima vendita non può essere considerata conclusa ai fini dell’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione se, al momento di tale vendita, era dimostrato soltanto che le merci sarebbero state introdotte in tale territorio, senza che fosse ancora determinato il luogo della loro commercializzazione finale.
In pratica, per usare il prezzo della prima vendita come valore in dogana, non basta la prospettiva di un ingresso nell’Unione: è necessario che esista già, al momento contrattuale rilevante, la destinazione commerciale verso il mercato dell’Unione.
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